Incentivi statali


La finanziaria 2010 ha previsto degli incentivi per l’acquisto di motocicli, cucine componibili, elettrodomestici, immobili ad alta efficienza energetica, bonus per internet veloce per i giovani…
Sono compresi nel paniere degli incentivi anche macchine agricole, rimorchi e semirimorchi, gru, e nautica da diporto.

L’incentivo altro non è che uno sconto sul prezzo di cartellino del bene. Tutti i consumatori possono usufruire di questo bonus fino ad esaurimento delle somme predisposte. Acquistare un bene con gli incentivi statali permette di spendere meno denaro e risparmiare un po di soldi.
Ecco come accedere agli sconti sugli acquisti.
Il periodo in cui è possibile usufruire degli incentivi statali è quello compreso tra il 6 aprile e il 31 dicembre 2010.
Per ottenere le informazioni necessarie è possibile contattare un call-center delle poste.
I consumatori che intendono acquistare uno dei beni in elenco e usufruire degli incentivi potranno informarsi direttamente dal rivenditore che, prima di concludere la vendita, verificherà mediante computer e mediante una telefonata la disponibilità dei fondi.
Requisito necessario per accedere agli incentivi legati all'acquisto di immobili è la certificazione di efficienza energetica emessa da Enea. La stessa Enea, a seguito di accertamenti, comunicherà l'attestazione favorevole o negativa entro un termine non superiore a 30 giorni.

Lehman - Brothers


Gli italiani che hanno acquistato obbligazioni Lehman Brothers hanno la possibilità di richiedere un rimborso dell'investimento perso, anche se solo parziale. Quasi la totalità dei bond in possesso degli italiani è stata emessa all'interno di un programma (c.d.Emtn), attraverso altra società controllata dal gruppo americano, la Lehman Brothers Treasury Co (Lbt) con sede in Olanda, che ora è soggetta a procedura fallimentare. Negli U.S.A. la casa madre Lehman è sottoposta a procedura concorsuale.

Per ottenere un rimborso è necessario presentare domanda di iscrizione al passivo fallimentare e tale rimborso è subordinato all'accertamento della consistenza dell'attivo patrimoniale dell'Istituto di credito. Con l'iscrizione al passivo si matura il diritto a essere inseriti nella lista dei creditori e il curatore della procedura fallimentare deve tenerne conto ai fini del rimborso. A tutt'oggi è possibile insinuarsi al passivo (ossia inserirsi nell'elenco dei creditori) e tale possibilità è attuabile fino a che la Corte fallimentare U.S.A. e il curatore fallimentare del Tribunale olandese, fissino un termine perentorio entro il quale chiedere l'insinuazione al passivo. Ad ogni modo è possibile procedere ad una registrazione presso il curatore olandese o fornire delle prove circa la titolarità del diritto di credito presso l'Autorità Trustee Usa che segue la procedura americana. In considerazione del fatto che gran parte delle emissioni di bond erano fatte attraverso la filiale dell'olanda ma erano comunque garantite dalla casa madre, è possibile procedere alla registrazione sia negli U.S.A. che in Europa (in Olanda appunto).

La procedure da seguire sono descritte nei siti internet appositamente dedicati. L'autorità olandese fornisce delucidazioni agli obbligazionisti all'indirizzo www.lehmantreasury.com. In questo sito si può verificare se la propria obbligazione è presente nella lista dei possibili rimborsi. Alla voce Noteholders information - First notice to creditors, invece, ci sono le istruzioni per procedere alla registrazione, che va fatta via mail all'indirizzo info.lbtreasury@houthoff.com. La procedura statunitense, invece, richiede che le informazioni per le proofs of claim, ossia le richieste e le prove del credito, da indicare su apposito modulo che si può scaricare via internet, siano spediti a due indirizzi indicati. Il sito è il seguente: http://chapter11.epiqsystems.com/clientdefault.aspx

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Studio legale Roberto Righi
Piazza Agide Fava n. 5 - Pesaro
Tel.: 347.4445105

TASSA SUI RIFIUTI ... prima di pagarla leggete l'articolo


Nel nostro sistema normativo una legge successiva (quindi emanata dopo)abroga una legge precedente (quindi emanata prima)con la conseguenza che la precedente non si deve più applicare.
In materia di “tassa” sui rifiuti l’attuale Legislatore ha redatto in modo non perfetto la nuova normativa c.d. mille proroghe, con conseguenza che in tutti i comuni dove si paga a tutt’oggi la T.A.R.S.U. (e non la T.I.A.) la stessa dovrebbe essere dichiarata illegittima e quindi non pagata affatto.
La tassa igiene ambientale (c.d. T.I.A.) avrebbe dovuto sostituire dal 2006 la precedente tassa sui rifiuti solidi urbani (c.d. T.A.R.S.U.) ma alcuni comuni non hanno operato la successione e ciò ha comportato la convivenza tra la T.A.R.S.U. e la T.I.A.
Dal 31.12.2009 la T.A.R.S.U., però, ha cessato di esistere in quanto non è stata prorogata e non dovrebbe, quindi, più essere applicata ma si dovrebbe applicare solamente la T.I.A. (Il comune di Pesaro se non sbaglio applica la T.I.A.).
Tuttavia la mancanza di una legge a doc rende la questione problematica per i comuni. Il Sole 24 Ore in un dettagliato articolo riportava quanto segue: “nella finanziaria e nel decreto mille proroghe manca la norma ‘ponte’ che permette ai comuni di continuare ad applicare la T.a.r.s.u., mentre per il passaggio dalla T.a.r.s.u. alla T.i.a. il decreto mille proroghe ha rinviato ancora il menzionato passaggio al 30 giugno prossimo. Si apre così un vuoto normativo pericolosissimo, che mette a rischio la legittimità di tutti gli atti di riscossione adottati nel 2010, nell’unica voce di entrata esclusa dal blocco tributario sancito con la manovra dell’estate 2008… La mancata approvazione di una nuova norma che permetta ai comuni di continuare ad applicare la T.a.r.s.u. nel 2010 non può ritenersi superata nemmeno dalla proroga al 30 giugno 2010 della possibilità di effettuare il passaggio dalla T.a.r.s.u. alla T.i.a. prevista dal nuovo codice ambientale, se nel frattempo non venisse approvato il regolamento attuativo della nuova tariffa… Va poi evidenziato che il passaggio alla T.i.a. non potrebbe comunque intervenire prima del 2011, non essendo possibile modificare in corso d’anno le modalità applicative di un’entrata tributaria. Con la conseguenza che, in ogni caso, l’applicazione della T.a.r.s.u. dovrebbe comunque proseguire per tutto il 2010.” TALE ULTIMA AFFERMAZIONE, INVECE È ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE DA ATTUARE IN QUANTO, COME GIÀ DETTO, DAL 01/01/2010 LA TARSU NON ESISTE GIÀ PIÙ.
Il decreto milleproroghe manca, dunque, di ogni riferimento da parte del Legislatore alla proroga del regime T.A.R.S.U., contenuta, invece, in modo esplicito, chiaro e trasparente nello stesso decreto relativo al 2008, che l’ha prorogata per l’anno 2009. Da ciò deriva che la stessa tassa era legittima per l’anno 2009 ma non lo è per l’anno 2010.
Di conseguenza, se, per ipotesi, i Regolamenti comunali dovessero continuare ad applicare la disciplina della T.A.R.S.U., tali provvedimenti sarebbero da considerare illegittimi, poiché non è possibile chiedere il pagamento di una tassa che non esiste più. Alla luce delle analisi su esposte, risulta evidente che tutti i comuni d’Italia che applicano attualmente la TARSU, devono necessariamente passare alla TIA a partire dall’01/01/2010.
In conclusione, TUTTI I CITTADINI NON SONO PIÙ TENUTI A PAGARE LA TARSU. SE, QUINDI, I COMUNI CONTINUANO AD APPLICARE LA TARSU, LE PROSSIME EVENTUALI CARTELLE ESATTORIALI PER IL PRELIEVO DELLA TARSU SE RIFERITE ALL’ANNO 2010 POTRANNO ESSERE IMPUGNATE ENTRO 60 GIORNI DAVANTI ALLA COMPETENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA E NON DOVRANNO ESSERE PAGATE, POICHÉ ESTERNAZIONE DELLA RISCOSSIONE DI UNA TASSA NON PIÙ DOVUTA, IN QUANTO NON PIÙ PREVISTA DALLA LEGGE.
Ed inoltre, la Corte dei Conti dovrà intervenire per condannare quei Comuni che continuano ad applicare la TARSU senza una normativa statale.

Pagamento dell’IVA sulla tassa dei rifiuti.
Vi consiglio di controllare se nelle vostre bollette relative alla tassa sui rifiuti viene inclusa anche l’IVA. Se vi è stata applicata l'Iva (nella misura del 10%) è possibile richiedere il rimborso in quanto, a seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione l’applicazione dell’iva sulla tassa rifiuti è illegittima e non deve essere aggiunta.
Questa IVA al 10% non doveva e non deve essere pagata e ora può essere recuperata attraverso il ricorso alle Commissioni tributarie.
Mediamente è possibile recuperare una somma pari a circa € 200 ma, detta somma, varia a seconda della metratura dell’immobile.
Attualmente i comuni si stanno rifiutando di rimborsare i cittadini sostenendo che non è ancora previsto il menzionato rimborso quindi, al fine di recuperare il denaro indebitamente pagato, è necessario fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

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Avv. Roberto Righi
Pesaro e Urbino
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studiolegalerighi@alice.it

Danno biologico e responsabilità medica. Risarcimento del danno


In Italia, ogni anno, su circa 8 milioni di ricoveri in ospedali pubblici circa 300mila pazienti, ossia una percentuale pari al 4 %, denunciano danni. Di queste denuncie il 25 % riguarda colpa professionale dei medici e le richieste di risarcimento sono circa 150mila, di cui 12mila pendenti davanti ai giudici. (nota1).
Un primo rapporto sugli sbagli in ospedale è stato realizzato dalla Commissione tecnica sul rischio clinico, istituita dal ministero della Salute. Il maggior numero di errori si commette in sala operatoria (32%), nei reparti di degenza (28%), nel dipartimento d' urgenza (22%) e in ambulatorio (18%). Le quattro specializzazioni più a rischio sono ortopedia e traumatologia (16,5%), oncologia (13%), ostetricia e ginecologia (10,8%) e chirurgia generale (10,6%) (nota2).

La responsabilità del medico è argomento spesso doloroso perché lo stesso medico è un soggetto che “lavora” sugli esseri umani e un errore può costare la salute o addirittura la vita di una persona.
La malasanità, però, oggi scaturisce oltre che da errori umani anche dalle strutture sanitarie fatiscenti e dai macchinari obsoleti che si trovano in alcuni centri di cure.

Il malato, entrando in ospedale, è come se stipulasse un contratto (come di fatto accade) con le altre parti contrattuali che sono il medico e la struttura sanitaria.

La scienza medica a tutt’oggi è progredita e alcune malattie, incurabili fino a decine di anni fa, ora non sono più pericolose. Tuttavia la ricerca è in continua evoluzione in quanto per numerose patologie non sono state scoperte cure idonee.
Da ciò deriva che se la morte del paziente, o il peggioramento permanente della salute dello stesso paziente, deriva da sintomatologie e patologie alle quali ancora la scienza medica non ha trovato rimedio non sussiste la responsabilità del medico.
Differentemente, qualora le condizioni di salute del malato peggiorino a causa di un errore del dottore o per altri motivi dovuti a negligenza o imperizia nelle cure, in questo caso la responsabilità del medico da diritto ad un risarcimento del danno.

Al malato è sufficiente allegare alla propria richiesta di risarcimento danni la documentazione medica e dimostrare che il danno è scaturito per errore umano del medico. Al contrario l’operatore sanitario, per evadere ogni responsabilità, dovrà provare di aver operato secondo i principi conosciuti della medicina e di aver ben adempiuto al contratto di cure mediche. Se il medico raggiunge tale prova non può ritenersi responsabile ma se tale prova non è raggiunta la domanda del paziente viene accolta e lo stesso (o i suoi eredi) avranno diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno si basa su due distinte responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale. Preferibilmente si dovrebbe inviare la richiesta di risarcimento entro cinque anni dal fatto, per potersi avvalere anche del titolo di responsabilità extracontrattuale ma il limite ultimo entro il quale l’azione contrattuale si prescrive è di dieci anni. Da ciò deriva che, trascorsi 10 anni dall’accaduto, non è più possibile avanzare richieste di risarcimento danni.
Sotto il profilo penale occorre ricordare che l’atto di denuncia - querela da deve essere depositato presso la Procura della Repubblica (che si trova all’interno di ogni palazzo di giustizia) entro 90 giorni dal fatto costituente reato.
Fondamentale a determinare se sussiste o meno la responsabilità del medico che aveva in cura il paziente è una perizia medico - legale redatta da un diverso medico, esperto della stessa branca medica.
Qualora questo secondo medico certifichi che c’è stato un errore umano sarà opportuno procedere con la richiesta del risarcimento del danno ma, se il secondo medico certifichi che allo stato attuale della conoscenza medica il primo medico non poteva agire diversamente, in tal caso sarà più difficile ottenere un risarcimento.

La richiesta di risarcimento danni deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata al medico e alla struttura sanitaria presso la quale il medico è dipendente. A seguito di questa comunicazione sia il medico che la struttura faranno scarico alla propria assicurazione professionale e la pratica verrà gestita dalla assicurazione.
La quantificazione del danno deve essere determinata attraverso l’ausilio di un medico legale.

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Avv. Roberto Righi
Tel.: 347.4445105
e.mail: studiolegalerighi@alice.it

Fonte nota 1: http://italiasalute.leonardo.it/News.asp?ID=7426

Fonte nota 2: http://www.disinformazione.it/malasanita2.htm