CONFISCA DEL VEICOLO ANCHE SE IL PROPRIETARIO NON GUIDA


Una ulteriore modifica è stata introdotta dalla Corte di Cassazione in tema di guida in stato di ebbrezza.
Ora, infatti, è possibile la confisca del veicolo anche qualora il proprietario dello stesso viaggi in qualità di trasportato e faccia guidare al altro soggetto non sobrio.
Praticamente se il proprietario del mezzo è ubriaco e fa guidare un conoscente anch’esso ubriaco, rischia che la propria automobile finisca all’asta.
Fino a poco tempo fa l’autoveicolo finiva all’asta solamente se il proprietario (e solo il proprietario) veniva sorpreso alla guida dello stesso in evidente stato confusionale dovuto dall’alcol. Successivamente l’applicazione si è estesa ed ha ricompresso anche i familiari del proprietario (macchina del genitore condotta dal figlio ubriaco andava all’asta). Ora il pericolo che il mezzo venga venduto coattivamente si concretizza anche se alla guida c’è un semplice conoscente.
Rischia la confisca del veicolo, quindi, chiunque siede nell’auto come trasportato, affidando l’automobile ad un conducente alterato dall’alcool.
Quarta Sezione Cassazione penale, sentenza 24 settembre 2010, 34687.

Cosa deve fare un proprietario di un cane per non incorrere in sanzioni ?


Tutti i proprietari di cani devono adempiere ad alcune incombenze al fine di non incorrere in provvedimenti disciplinari e sanzioni.
- Innanzitutto è d’obbligo registrare il cane all’anagrafe canina. In passato ogni cane veniva personalizzato con l’apposizione di un timbro sull’orecchio o sotto la coscia. Più recentemente è stato introdotto il c.d. microchip, ossia una memoria elettronica di riconoscimento che permette l’identificazione del cane.
- è necessario vaccinare il cane.
- qualora i proprietari vogliano far viaggiare l’animale assieme a loro all’estero (nei paesi UE) è necessario fargli una specie di passaporto (regolamento europeo 998 del 2003).
- Applicare il guinzaglio e/o la museruola se ci si trova in un luogo all’aperto.
- Applicare sia l guinzaglio che la museruola se ci si trova con un cane in un locale pubblico o nei mezzi di trasporto.

Inoltre, l'Ordinanza del 27 Agosto 2004, obbliga i proprietari dei cani c.d. pericolosi di stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.
Praticamente tale assicurazione dovrà risarcire i danni civili eventualmente cagionati dall’animale.
Le razze c.d. pericolose sono riportate in detta ordinanza e sono:
Bulldog americano
Cane da pastore di charplanina
Cane da pastore dell’anatolia
Cane da pastore dell’asia centrale
Cane da pastore del caucaso
Cane da serra da estrella
Dogo argentino
Fila brazileiro
Mastino napoletano
Perro da canapo majoero
Perro da presa canario
Perro da presa canario e Mallorquim
American pitt bull terrier
Pit bull mastiff
Pit bull terrier
Rafeiro do Alentejo
Rottweiler
Tosa inu

Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi - Pesaro
studiolegalerighi@alice.it
347.4445105

ANCHE L'INQUILINO MOROSO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO SE...


Con il contratto di locazione il proprietario di un immobile (ad esempio di un appartamento) cede in godimento lo stesso immobile ad un altro soggetto, detto locatario, dietro il pagamento di un canone pattuito.
Tuttavia se il locatario (c.d. inquilino) non paga il canone pattuito il proprietario dell'immobile può chiedere al giudice lo sfratto del locatario e rientrare in possesso dell'appartamento.
Tuttavia anche l'inquilino moroso (ossia che non ha pagato i canoni di locazione) ha diritto ad ottenere un risarcimento del danno da parte del proprietario dell'appartamento se all'interno dell'immobile si era formata della muffa e tale muffa ha rovinato in tutto o in parte elementi di arredo o altro.
Ne deriva che anche se l'inquilino non paga quanto dovuto al locatore (proprietario) quest'ultimo deve garantire egualmente la salubrità dell'immobile.
Quanto appena citato è stato disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20346 depositata il 28 settembre 2009.

Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi - Pesaro
studiolegalerighi@alice.it
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