Overbooking e risarcimento del danno


L’overbooking è un termine anglofono mediante il quale si raffigura l’ipotesi in cui vengono vendute più prenotazioni di posti aerei rispetto ai posti reali (es. aereo con 100 poltrone e la compagnia vende 110 biglietti).
Alcune compagnie aeree hanno effettuato degli studi statistici e hanno riscontrato che una percentuale di passeggeri non si presenta all’imbarco. Tali statistiche, però, non hanno quasi mai ragione e quando si presentano tutti i viaggiatori, qualcuno di essi deve restare a terra.

Consiglio è quello di arrivare presto all’aeroporto in quanto una volta ricevuta la carta di imbarco la partenza è garantita.

A do ogni modo, in caso di overbooking il passeggero rimasto a terra dovrà subito reclamare il torto subito, perché chi fa valere i suoi diritti quando sono scaduti i termini per il check-in, rischia di perdere la possibilità di essere risarcito.

L’Unione Europea, al fine di arginare tale fenomeno, ha emanato il regolamento 295/91mediante il quale si forniscono garanzie ai passeggeri rimasti a terra con regolare prenotazione.
I passeggeri che non sono potuti salire hanno diritto:
- alla riprenotazione sul primo volo disponibile;
- ad una telefonata o alla spedizione gratuite di un fax;
- all’assistenza necessaria in attesa del nuovo volo compresi pasti e servizi alberghieri.
Tutto a spese della compagnia aerea.
Se l’overbooking avviene in un aeroporto comunitario, il passeggero deve essere risarcito in denaro con varie modalità a seconda dei conseguenti ritardi. Tale somma può essere versata in contanti oppure, come spesso accade, con un buono-viaggio valido per l’acquisto di un altro biglietto (tale ultima prassi, può essere proposta dalla compagnia,ma non imposta). Qualora si accetta di viaggiare in una classe inferiore a quella prenotata, si matura il diritto al rimborso della differenza di prezzo pagata. Se l’overbooking manda all’aria l’intera vacanza, perché il volo era parte di un pacchetto tutto compreso, la compagnia aerea deve compilare una dichiarazione in cui attesta che il viaggiatore è stato costretto a rinunciare al viaggio a causa dell’overbooking aereo. La dichiarazione permette di ottenere la restituzione della somma pagata per l’intero viaggio da parte del tour operator, che si rivarrà sulla compagnia aerea.
Il passeggero che a causa dell’overbooking sopporta ulteriori danni potrà avanzare una richiesta entro un anno dal mancato imbarco.

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Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it

Licenziamento della lavoratrice madre durante il periodo protetto


La materia in esame è disciplinata dal decreto legislativo 151/01
La neo mamma non può essere licenziata dal momento in cui comunica il proprio stato di gravidanza fino al compimento di un anno del bambino. Tale diritto è previsto sia per i genitori naturali sia per i genitori adottivi.
Tale divieto opera ad ampio spettro ma, dalla normativa, sono esclusi i licenziamenti dovuti a:
- colpa grave della dipendente/mamma;
- cessazione dell’attività dell’impresa e/o altra attività commerciale;
- scadenza del contratto a termine;
Il divieto di licenziamento, se non rispettato dal datore di lavoro, comporta il
pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate fino al compimento dell’anno del figlio.
Il licenziamento della lavoratrice, quindi, è illegittimo è da diritto al risarcimento del danno.
Importante individuare in che momento il licenziamento viene posto in essere:
a) se il licenziamento è successivo all’esibizione della documentazione comprovante lo stato di maternità, alla lavoratrice spetteranno tutte le retribuzioni perdute (ossia dal giorno del licenziamento fino al compimento di un anno d'età del figlio);
b) se, invece, il licenziamento opera prima dell’esibizione della certificazione medica, non spettano alla lavoratrice le mensilità relative al periodo intercorso tra la data di cessazione del rapporto e la consegna della certificazione (es. se la dipendente informa verbalmente il datore di essere in attesa di un figlio a Febbraio, il datore in seguito la licenzia ma la donna presenta la certificazione solamente ad Aprile, non le saranno dovute le mensilità di Febbraio e Marzo).


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Avv. Roberto Righi - Pesaro e Urbino
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Guida in stato di ebbrezza alcolica


Purtroppo se si viene colti al volante in stato di ebbrezza si rischia la sospensione della patente e il pagamento di una ammenda molto salata.
Fare opposizione al decreto penale di condanna può fare risparmiare ai sanzionati tanti soldi.
A volte, infatti, è possibile fare opposizione alle sanzioni e, se poco si può fare per la sospensione della patente, almeno si evita di pagare le migliaia di euro relative alla ammenda penale.

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. A seguito della recente modifica normativa è diventata un reato di competenza del Tribunale al quale si affiancano sanzioni amministrative emesse dal Prefetto.

Le sanzioni previste per il comportamento in esame sono aspre e molto pesanti, al fine di disincentivare l’abuso di alcolici prima di mettersi alla guida.
Il decreto-legge 92 del 23 maggio 2008 prevede le seguenti sanzioni:
Tasso alcolemico Sanzione
tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
tra 0,8 e 1,5g/l ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno.
oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.

Automezzo
Se il tasso alcolemico riscontrato e accertato è superiore a 1,5 gr/l viene disposta la confisca del mezzo stesso, ossia l’automobile va all’asta e se il proprietario la rivuole deve ricomperarla all’asta e fare un’offerta più alta di tutti gli altri offerenti.

Punti patente
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).

Incidente stradale
Quando una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l, provoca un incidente stradale, il giudice con la sentenza di condanna impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5gr/l è disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato, ossia l’auto va all’asta.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale con le seguenti sanzioni:
a) arresto da tre mesi ad un anno
b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro
c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti
d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

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Bond Argentini


A seguito del crollo finanziario dell’Argentina molte persone si sono ritrovate ad aver perso tutti i loro risparmi o buona parte di essi.
I c.d. bond argentini altro non sono che obbligazioni chiamate in altro modo probabilmente per confondere il risparmiatore.
Ad ogni modo, a tutt’oggi, è possibile provare a recuperare i soldi persi.
La banca presso la quale sono stati comperati i bond argentini all’epoca della sottoscrizione del contratto di acquisto avrebbe dovuto far compilare una scheda informativa al cliente e, in seguito, consigliare il proprio cliente il giusto investimento. Nella scheda andavano indicati 3 elementi relativi a:
1. grado di istruzione personale;
2. investitore professionale o saltuario;
3. grado di rischio dell’investimento accordato (ossia se l’investitore aveva autorizzato la banca a procedere con investimenti rischiosi, infatti se non si verificano problemi più si rischia e più si guadagna).
Condizioni per ottenere il rimborso dei soldi persi sono:
- non aver compilato la scheda personale (prospetto informativo) e quindi non aver reso edotta la banca delle proprie conoscenze di investitore;
- aver compilato la scheda informativa ma avendo indicato di non essere investitore professionale e di non voler rischiare investendo in obbligazioni non sicure.
Senza informazioni idonee circa i rischi a cui potrebbe andar incontro il cliente, per investimenti in titoli di natura speculativa, la banca ha l’obbligo del risarcimento del danno, in quanto la vendita non è trasparente, ossia non conforme alle richieste dell’investitore. La banca mediante la quale sono stati acquistati i bond può essere tenuta alla restituzione del denaro perso in quanto non dava seguito alle richieste del proprio cliente ma procedeva con investimenti non concordati con lo stesso cliente.
Il Tribunale di Piacenza, sentenza 546/09, ha condannato una banca al risarcimento di 22.000 € in favore di una cliente la quale aveva effettuato un investimento di titoli di stato argentini.
Lo stesso Tribunale, inoltre, ha respinto la richiesta avanzata dalla banca di restituzione delle cedole di interessi percepiti dalla stessa cliente prima del crollo dello stato argentino.
Il Tribunale ha asserito che “l’intermediario finanziario è tenuto, nello svolgimento della sua attività, a garantire una conoscenza effettiva del prodotto venduto misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente,verificando,ai sensi della previsione di cui all’art. 29 Reg. Consob (espressione del principio della suitability rule), che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ,ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla sua situazione patrimoniale (Tribunale Bologna, 22 maggio 2007; Tribunale Firenze, 18 febbraio 2005).
Con riguardo,quindi,alle modalità attraverso le quali il dovere di informazione sancito dalle disposizioni richiamate si estrinseca si rileva che la stessa normativa richiamata indica quali ne siano le componenti essenziali,costituite dalla sottoscrizione da parte dell’investitore del contratto relativo alle prestazioni del servizio di investimenti e dei servizi accessori (art. 23 TUF e 30 Reg. 11522 del 1998 ) ,dalla consegna al medesimo del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, nonché, limitatamente ad ipotesi particolari,mediante consegna del prospetto informativo di cui all’art 94 TUF”.

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Garanzia Prodotti


Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di tornare a casa e accorgersi che l’OGGETTO COMPERATO E’ DIFETTOSO o non è conforme a quanto richiesto. Più frequentemente capita se si acquistano prodotti mediante internet.

Naturalmente non bisogna scoraggiarsi perché si potrà sistemare tutto.

Inizialmente dovrete INVIARE subito una RACCOMANDATA con avviso di ricevimento o un fax al venditore, indicando il difetto del prodotto. NON TELEFONATE, la telefonata non è valida a denunciare il vizio. Il termine generale per avvisare il venditore circa il vizio del prodotto è pari ad 8 GIORNI ma in determinati casi ricorrono altri termini (come ad es. il termine di 2 mesi relativo alla denuncia del difetto di conformità del prodotto acquistato da un consumatore). Ad ogni modo inviate la denuncia del difetto appena vi accorgete dello stesso.

Il prodotto, inoltre, potrebbe essere perfettamente funzionante ma NON IDONEO al motivo per cui l’avete acquistato. Es. Se vi recate presso un negozio di biciclette e chiedete di acquistare una bicicletta idonea alle scalate ma, per qualsiasi motivo, vi viene venduta una bicicletta idonea a gareggiare in pianura. Successivamente scoprite che la qualità del mezzo non è conforme a quanto da voi richiesto e, quindi, potete restituirla indietro o potete ottenere una riduzione del prezzo. Lo stesso se volete acquistare un computer per la grafica ma vi viene rifilato un computer non particolarmente adatto a progettare e disegnare.

Riferimenti normativi:
Art. 1490 codice civile: Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta si immune da vizi…
Art. 130 codice consumo: Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.


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Avv. Roberto Righi
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Problemi con compagnia telefonica


A volte capita di avere problemi con i gestori telefonici (Telecom, Tele2, Fastweb, Tim…) i quali, ad esempio, potrebbero inserire in fattura voci non richieste o attivare servizi egualmente non richiesti facendoli pagare a caro prezzo.
Qualora un soggetto rimanga “vittima” di una compagnia telefonica dovrà seguire la seguente procedura:
1) Chiamare il servizio clienti dell’operatore e provare a risolvere il problema telefonicamente.
2) Se dopo 7 / 10 giorni il problema persiste sarà necessario inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della compagnia telefonica e all’indirizzo del servizio clienti. Esponete per iscritto in modo chiaro e cronologico il vostro problema (assenza di linea, fatturazione troppo elevata, attivazione di servizi non richiesti, ritardo nell’invio del modem, internet non si connette …) e chiedete il ripristino del servizio entro e non oltre giorni 10.
3) Qualora la compagnia telefonica non risolva il problema entro il termine richiesto (i 10 giorni sono indicativi, solitamente le compagnie rispondono dopo qualche settimana) allora potrete ricorrere al Co.Re.Com. ossia al Comitato regionale delle comunicazioni che si trova presso la Camera di Commercio del capoluogo di Regione.
4) Il Co.Re.Com è un organismo a tutela del consumatore che cercherà di mediare e inviterà il gestore telefonico a risolvere il problema. Lo stesso Co.Re.Com vi spedirà una lettera nella quale sarà comunicata la data dell’incontro e, in tale sede, verranno ascoltate le parti (il danneggiato e la compagnia telefonica) e si tenterà una conciliazione, ossia il ripristino dei servizi telefonici o internet.
5) La compagnia telefonica può, tuttavia, rifiutare di sistemare il danno prodotto e, in tal caso, il consiglio è di rivolgersi ad un avvocato perché per essere tutelati si dovrà ricorrere al Giudice di Pace, instaurando una vera causa civile.

N.B.
Se il distaccamento del servizio telefonico o internet ha causato un danno, la compagnia telefonica è obbligata a risarcirlo. Il danno, tuttavia, deve essere provato. Risarcimento maggiore si avrà qualora un professionista perda delle offerte di lavoro perché il telefono non funzionava.

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Richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune


Può capitare che, a causa di una buca sulla stradao o del ghiaccio sul marciapiedi o altro, il Comune debba risarcivi i danni sopportati. Se ad esempio state transitando in motorino lungo una strada comunale e cadete per colpa di una buca non segnalata, potete richiedere i danni al Comune. Se la strada è provinciale li richiederete alla Provincia, se è regionale alla Regione ...

Tuttavia non è facile redigere una diffida di risarcimento per chi non è pratico della materia legale e, per questo, riporto di seguito un format esplicativo da integrare in base al caso concreto che si è verificato.


Mittente: Lorenzo Rossi
Via XX - 61121 - Pesaro
Comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento


Al Sig. Sindaco del Comune di _______________
Via / Piazza ______________________________

DENUNCIA DI SINISTRO E CONTESTUALE
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
Con la presente, il sottoscritto,
Cognome ...................................................Nome...................................................................
Luogo e data di nascita .........................................................................................................
Residente a ...............................................Via ………..………............................................
n. ........ cap.................... Codice fiscale ……………...………...………………………………
Tel ................................ Fax ................................ e-mail .....................................................

DICHIARA
di aver subito danni che ritiene causati da responsabilità del Comune di _____________, per le motivazioni qui di seguito descritte:
Il giorno ........................ alle ore ............... in via ........................................................
in corrispondenza del numero civico…..............., sopportavo un danno derivato da (descrizione del fatto e delle cause, possibili motivi di risarcimento sono: caduta derivata da buca sulla strada o da ghiaccio sulla strada; Danneggiamento automobile derivato da buca o ghiaccio sulla strada, infortunio derivato da caduta a causa di marciapiedi rovinato …).
A seguito dell’accaduto sono i derivati i seguenti danni: ----------- (indicare i danni fisici o materiali).
Il sottoscritto allega alla presente richiesta la seguente documentazione:
- foto del luogo;
- dichiarazione dei testimoni;
- verbale redatto dagli agenti di Polizia;
- certificato medico;
- Cud o dichiarazione dei redditi;
- ecc ecc …
Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede il risarcimento di tutti i danni sopportati entro e non oltre giorni 10 dal ricevimento della presente.
Nella denegata ipotesi che quanto richiesto non si verifichi, il sottoscritto sarà costretto a chiedere assistenza legale ed adire tutte le Autorità competenti, non esclusa quella penale, con conseguente aggravio di costi a Vostro carico.
Distinti saluti.
Data .......................……………..
Firma del dichiarante
............................................................

***

Il sottoscritto autorizza il Comune di .... al trattamento dei dati forniti, ai sensi del DLgs. N. 196 del 30/06/2003, compresa la cessione a terzi, ai fini del SOLO procedimento relativo alla presente richiesta.
Firma: …………………………




N.B.
(Se si chiede il risarcimento di un danno alla persona, morale o fisico, è necessario allegare copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o del Cud. Se si richiede il danno patrimoniale, ossia ad esempio il prezzo per la sistemazione dell’auto, tale dichiarazione non è necessaria.
Se l’assicurazione non intende pagare spontaneamente potete rivolgervi ad un avvocato per fare causa o, se il danno è inferiore ad € 516, potete difendervi senza necessità di chiedere assistenza ad alcun avvocato. In questa seconda ipotesi, se non optate per farvi assistere da un avvocato, il Giudice di Pace o il difensore civico dovranno aiutarvi a redigere una richiesta danni nei confronti del Comune)



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Risarcimento danni causati dal ghiaccio sulle strade


In questi giorni cadute lungo la strada e sinistri stradali sono notevolmente aumentati a causa dell’abbondante nevicata.

Molte persone camminando per strada, per colpa del ghiaccio, si sono procurate lesioni e fratture varie e le automobili e altri mezzi di locomozione hanno riportato danni patrimoniali anche ingenti urtando contro alberi o guard rail. Tuttavia è possibile essere risarciti dei danni sopportati.
Riporto di seguito la procedura da seguire:

A) E’ necessario, innanzitutto, individuare il gestore o proprietario della strada. Se la strada è comunale il Comune sarà tenuto al risarcimento mentre se è provinciale spetterà alla Provincia ecc…
B) Il danno per essere risarcito deve essere provato e quantificato. Saranno necessari, quindi, testimoni o l’intervento di una pattuglia di vigili o altro pubblico servizio (ambulanza, vigili del fuoco … ). Consigliabile fotografare lo stato dei luoghi.

C) La richiesta danni deve essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, all’ente gestore della strada o al proprietario della stessa (Comune, Provincia,…).
Nella r.a.r. devono essere indicati i fatti accaduti, le lesioni o i vari danni riportati, i nomi dei testimoni e le loro dichiarazioni. Dopo qualche giorno verrà recapitata presso il domicilio del danneggiato una lettera mediante la quale viene comunicata l’apertura del sinistro e i datti dell’assicurazione. La trattativa, infatti, continuerà esclusivamente con l’assicurazione (tranne nelle ipotesi in cui la caduta o danno si è verificato in una strada privata. In tal caso occorre verificare la presenza o meno di assicurazione ma se mancasse l’assicurazione il proprietario della strada sarà obbligato al risarcimento).

La tempistica necessaria per concludere la pratica varia da poche settimane a qualche mese.


Citazione giurisprudenziale
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è sicuramente ravvisabile se il demanio stradale sottoposto al controllo della pubblica amministrazione è delimitato a un’area comunale o, comunque, a un’area che il giudice possa ritenere non eccessivamente estesa da esserne di fatto impossibile la vigilanza. Corte App. Roma, sez. I civ., 1 giugno 2009, n. 2303.
Con tale sentenza la Corte d’Appello ha stabilito che il Comune deve garantire una rapida e tempestiva pulizia almeno delle strade situate alll’interno del territorio comunale.
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Risarcimento danni derivati da vaccinazione

Chiunque abbia sopportato un danno derivato da vaccinazioni obbligatorie ha diritto ad essere indennizzato da parte dello Stato.
Tale disposizione è prevista dal decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010.
Come stabilito dalla precedente legge n. 210 del 1992 chiunque abbia riportato delle lesioni o delle infermità a causa delle vaccinazioni obbligatorie (che sia per legge o per ordinanza) di una autorità sanitaria italiana, e a causa di ciò abbia riportato una menomazione permanente della integrità psico – fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.
Ulteriori benefici risarcitori sono stati previsti dalla L. 229/2005, ossia un ulteriore indennizzo pari, rispettivamente, a 6, 5 o 4 volte la somma attribuita dalla legge 210 a seconda della categoria ascritta.
Tale indennizzo comprende tutte le voci del danno subito (esistenziale, patrimoniale, morale e biologico).
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