Sostanze stupefacenti - uso personale e "spaccio"


Il Testo unico sugli stupefacenti fissa i limiti soglia massimi delle sostanze stupefacenti che se oltrepassati danno luogo al reato di “spaccio''. Di seguito si riportano alcuni esempi.

Il primo riferimento riguarda la dose c.d. personale mentre il secondo si riferisce alla quantità massima per uso personale. Chi venisse fermato dalle forze dell'ordine e avesse con se una quantità di sostanza superiore a quella massima consentita rischierebbe una condanna per spaccio. Entrambe le misurazioni si intendono espresse in mg.
Amfetamina 100 - 500
Mescalina 400 - 1200
Metamfetamina 100 - 500
Cocaina 150 - 750
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina) 200 - 600
TMA-2 50 - 150
Metadone 70 - 350
Ketamina 300 - 900
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze) Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta.

Le sanzioni relative all’ipotesi di spaccio sono disciplinate dall’art. 73. D.P.R. 309/90 il quale dispone circa la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
1 bis …(omissis)
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. … (omissis)
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. …(omissis)
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice …. può applicare, la pena del lavoro di pubblica utilità. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità …
Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse…
6. Se il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Alcune sentenze

Coltivazione - Uff. Indagini preliminari Napoli sez. XIII n. 1274/10
La nozione di coltivazione, ai fini della configurabilità del reato ex art. 73 d.p.R. 309/1990, implica un'attività ampia e articolata avente ad oggetto una pluralità di piante su appezzamenti di terreno di consistenza apprezzabile, attività da cui poter inferire una possibile destinazione ad un mercato sia pure ristretto di consumatori. Ciò non si verifica nell'ipotesi della coltivazione di una singola pianta di sostanza stupefacente.

Semi di canapa - Cassazione 25798/10
È vero che il mero possesso di semi di canapa, non aventi contenuto stupefacente, non integra alcun reato contemplato dalla legge, ma essi però possono rivestire, in correlazione alle altre cose sequestrate (in particolare, opuscoli illustrativi delle modalità di coltivazione di piante di cannabis), prova dell’attività di induzione all’uso o allo spaccio.

Dose personale e spaccio – Cassazione 19085/10
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente" di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 1990, sussiste quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, il dato ponderale sia oggettivamente di carattere straordinario e comunque tale da superare, con accento di eccezionalità, il quantitativo usualmente trattato in transazioni del genere nell'ambito territoriale in cui opera il giudice del fatto, tenuto conto anche della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente.

Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi
347.4445105
studiolegalerighi@alice.it