Questo blog intende offrire ai lettori dei semplici riferimenti normativi circa varie situazioni che si verificano a volte nella vita quotidiana. Le materie trattate variano dal diritto del lavoro ai diritti dei consumatori, dalla disciplina degli incidenti stradali alle sanzioni relative allo stato di ebbrezza e tanto altro.
SE L'IMBIANCHINO SI FERISCE MENTRE ESEGUE LAVORI IN CASA NE RISPONDE IL PROPRIETARIO DELLA CASA
Se si chiama un artigiano per dei lavori in casa si è responsabili della sua incolumità (imbianchino, elettricista, idraulico...).
Questo principio è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza dicembre 2010, n. 42465) la quale ha condannato il sig. X il quale è stato giudicato colpevole della morte dell’imbianchino che stava eseguendo lavori presso la sua abitazione.
Il sig. X non aveva verificato che l’operaio fosse dotato dei c.d. “sistemi di sicurezza anticaduta” indicati nella relativa disciplina del lavoro (la legge prevede che debbano essere indossate apposite attrezzature ogni volta che un soggetto lavori ad altezza superiori a due metri – cintura e casco).
Ne deriva, quindi, che chiunque richieda l'intervento di un artigiano deve assicurarsi che lo stesso adotti ogni misura di sicurezza idonea al caso. Qualora l'operaio si ferisca e lo stesso non indossava la relativa attrezzatura, il proprietario di casa (committente)dovrà rispondere dei danni derivati.
Praticamente chiunque chiami un imbianchino (ad es.) deve obbligare lo stesso imbianchino ad adempiere ad ogni pratica di sicurezza prevista dalla legge.
La logica giuridica della sentenza indicata si basa sull'’obbligo giuridico di impedire ogni evento dannoso, l’inosservanza del quale, in base all’art. 40, equivale a cagionarlo.
In base a tale principio, la Corte di Cassazione ritiene che, qualora non ci sia un direttore dei lavori, spetta al committente ricoprire e garantire la posizione di garanzia nei confronti della sicurezza del lavoratore.
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