RISARCIMENTO PER RITARDO NELLA CONSEGNA


Fino a poco tempo fa l’Amministrazione pubblica e le Poste, forti dell’articolo 6 del D.P.R. n. 156/73, non incontravano nessuna responsabilità qualora le consegna di pacchi postali fosse avvenuta con ritardo, mediante il servizio postacelere.
Ora, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 46/2011, questo privilegio è terminato e le Poste sono responsabili per il ritardo nella consegna dei pacchi e lettere.
La Corte è arrivata a questa decisione dovendo decidere circa il seguente caso: una ditta si era affidata al servizio postacelere per la consegna di un pacco. Il plico conteneva importanti documenti necessari per partecipare ad una gara d’appalto.
Il plico interessato, per errore, finiva in una zona completamente estranea alla destinazione prefissata dalla ditta mittente. Le Poste, in forza del menzionato articolo, rimborsavano solamente il prezzo della spedizione, pari a pochi euro.
La ditta presentava ricorso e il giudice delle leggi considerando la normativa suindicata iniqua, sentenziava che "la legge 156/73 determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi 'la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione”.

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Avv. Roberto Righi
Piazza Agide Fava n. 5 - Pesaro
Tel.: 347.4445105

LE PROVVIGIONI DELL'AGENZIA IMMOBILIARE DEVONO ESSERE PAGATE SOLO DAL VENDITORE ...


Una sentenza della Corte di Cassazione, Sent n.16382 del 14 luglio 2009, ha dato una nuova interpretazione dell'attività delle agenzie immobiliari.

Praticamente il rapporto intercorrente tra tali agenzie e i clienti che si rivolgono alle stesse per vendere un immobile è basato sulla normativa che regola il mandato e non sulla mediazione. La principale differenza è, quindi, che le provvigioni dovrebbero essere pagate solo dal venditore e non dall'acquirente.

Inoltre, il mediatore, nel caso in cui agisca come mandatario, assume tutti gli obblighi relativi al mandato e, qualora cagioni un danno dovrà risarcirlo.
Si impongono inoltre degli obblighi di trasparenza, correttezza ed equità, come previsti dal c.d. Codice del concumo.

Per la Suprema Corte, quindi, oltre alla mediazione ordinaria è rappresentabile anche una mediazione contrattuale riconducibile non ad una mediazione propria ma ad un contratto di mandato.

La Corte di Cassazione, poi, cogliendo l'occasione, pone l'accento sulla attuale modulistica prestampata utilizzata dalle agenzie dichiarandola errata in quanto il servizio offerto è un mandato e non una mediazione.

La differenza è la seguente:
Mandato: il professionista ha rapporti con una delle parti;
Mediazione: il professionista è totalmente indifferente rispetto ad entrambe le parti.
Nel caso delle agenzie immobiliari non può sostenersi che l'agenzia non abbia rapporti con il venditore in quanto è quest'ultimo che la contatta affinchè lavori per lui.
In caso di conferimento di incarico, tale diritto per l'agente sorgerà solo nei confronti del mandante (e quindi del venditore).

DANNO DA PERDITA DI CHANCE



Il diritto civile non è indifferente alla tutela di chi, a causa di un terzo individuo, subisce un danno da c.d. perdita di chance. Tale danno riguarda l’ipotesi in cui un soggetto avrebbe potuto avere dei benefici dalla verificazione di una situazione ma, a causa di un soggetto, tali benefici non sono stati raggiunti.

Es. 1) Tizio, dipendente della ditta XD, viene escluso, senza motivo, da un concorso interno all’azienda che avrebbe potuto garantirgli la promozione.

Es. 2) Tizia non può partecipare alle selezioni di un posto di lavoro perché il marito è geloso e non la lascia uscire di casa.

Tuttavia il risarcimento di detto danno non scaturisce automaticamente ma, come sempre, deve essere provato. La prova può essere nell’es. 1 una prova testimoniale dei colleghi di lavoro i quali dovrebbero dichiarare che il collega è stato escluso volontariamente dal concorso. Oppure la prova può essere fornita dal rigetto scritta alla richiesta di partecipare al concorso.

Il danno risarcibile è il lucro cessante, derivante dalla definitiva perdita, a causa del comportamento altrui, del bene ultimo avuto di mira (ad es. la promozione al lavoro). Tale danno si quantifica in base alla differenza retributiva, danno morale ecc…

Inoltre il risarcimento da lesione di chance presuppone la prova, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta e immediata (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n. 23846/2008, Cass. n. 21544/2008, Cass. n. 16877/2008, Cass. n. 21014/2007, Cass. n. 17176/2007, Cass. n. 14820/2007, Cass. n. 12243/2007, Cass. n. 10840/2007).

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