Handicap e risarcimento danno

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, sentenza 30 novembre 2011, n. 25559, ha asserito che l'ospedale è responsabile del danno arrecato ai genitori di un bambino portatore di handicap, qualora la madre non sia stata informata idonemanete sulla effettiva condizione del feto e, in conseguenza, non sia stata messa nella possibilità di procedere con l'aborto terapeutico.
La Corte di Cassazione ha affermato che si tratta di un comportamento dannoso che lede gli inviolabili diritti di autodeterminazione a protezione di neonati portatori di handicap.
Nel caso di specie un uomo ed una donna sono diventati genitori di un bambino colpito dalla sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti non fosse stato rilevata alcuna simile condizione del feto.
Secondo i magistrati è evidente che è stato leso il diritto della madre di poter decidere liberamente, attraverso una adeguata informativa medico-sanitaria, la scelta tra aborto terapeutico o rischio una nascita a rischio genetico; scelta che le è stata preclusa in quanto non le è stata fornita idonea informazione.
Il comportamento posto in essere dai medici dell'ospedale ha leso i diritti inviolabili della persona (madre e padre).
In conclusione, l'ospedale deve risarcire il danno non patrimoniale verso i genitori, da quantificarsi in base alla difficoltà e alla gravità del sacrificio personale, dei costi aggiuntivi e assistenza continuativa.

Avv. Roberto Righi
Pesaro - Urbino
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