GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI DROGHE - NOVITA'

Fino ad oggi il conducente di un veicolo poteva essere fermato e sottoposto al test per dimostrare una eventuale alterazione psico – fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il test prevedeva il prelievo di saliva con un tampone.
Tale test, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'Interno, Circolare 16.03.2012, è illegillimo e non sufficiente.
Il provvedimento emesso dal Ministero, dietro richiesta di specificazioni da parte della Polizia di Roma, giudica tale modalità di acertamento:
illegittima perché "ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120";
non sufficiente perché per integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada si devono realizzare le seguenti due condizioni a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica (che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica) e b) che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze psicoattive.
Secondo il Ministero, dunque, l'apparecchiatura Cozart DDS può essere utilizzata solo "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici necessari" ma di per sé non è strumento sufficiente per accertare l'uso di sostanze psicotrope.
Pertanto CHIUNQUE FOSSE STATO SANZIONATO MEDIANTE DETTO TEST PUO' FARE RICORSO.

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La Pubblica Amministrazione non risarcisce i danni derivati da imprudenza alla guida

Le strade che si sviluppano su tutto il territorio nazionale soffrono spesso di cattiva manutenzione, tanto che buche e insidie sono presenti ovunque.
Spesso tali insidie sono la causa di sinistri stradali o danneggiamenti vari. Basti pensare alle frequenti cadute che vedono protagonisti conducenti di moto e scooter, che mentre transitano lungo un qualunque tratto stradale perdono il controllo del proprio mezzo a causa della deformazioni della carreggiata.

La Corte di Cassazione, dovendo decidere su un caso simile, ha però stabilito che l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (ossia conducente che guida senza la normale diligenza necessaria) esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione, ogni volta, appunto, che il comportamento tenuto dal conducente sia idoneo ad interrompere il c.d. nesso eziologico tra la causa che ha determinato il danno e il danno stesso.

Ne deriva che non sorgerà un automatico diritto al risarcimento danni in favore del conducente del veicolo se, questi, non abbia adempiuto a tutte le dovute attività per garantire la sicurezza sulla strada (ad es. se procedeva a velocità non consona ai luoghi, se viaggiava di notte con i fari spenti e altro ...).

Riassumendo, la Corte di Cassazione, sentenza 12 - 30 gennaio 2012, n. 1310, ha stabilito che non spetterà risarcimento danni in favore dei conducenti che non abbiano rispettato le norme del codice della strada, anche se il sinistro è derivato da insidie presenti nel manto stradale( buche o altro).


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