SEI UN MEDICO che ha svolto la specializzazione tra il 1983 e il 1991... l'Italia ti deve rimborsare € 100.000

I medici che hanno svolto la propria specializzazione durante gli anni 1983/1991 hanno diritto ad ottenere circa € 100.000 a titolo di mancato pagamento delle borse di studio che, invece, dovevano esser loro erogate in forza di direttive Cee che prevedevano un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione dei medici. L'Italia si è infatti adeguata a detta direttiva solamente nel 1992 e dall'anno 1992 in poi ha idoneamente corrisposto le somme dovute, ma non ha mai rimborsato i medici specializzandi degli anni precedenti. La sentenza storica (Cassazione n. 17350 del 2011) arriva dopo 27 anni di ricorsi, proteste e mancata applicazione di diritti. La Corte di Cassazione, appunto, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma la quale ha quantificato la somma dovuta PER OGNI MEDICO in circa € 100.000, come di seguito specificata: 11 mila e 103 euro di borsa studio per ogni anno di specializzazione, più la rivalutazione e gli interessi che triplicano gli importi. La normativa europea era già in vigore dal 1982 ma è stata recepita in Italia solo nel 1991. Il risarcimento dovrà essere corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai dicasteri dell'università e della salute (Corte di Cassazione – n. 17350/2011), e il diritto al risarcimento non è prescritto in quanto non è ancora stata attuata la norma in favore di tutti gli specializzandi degli anni 1983/1991. Pertanto i medici che hanno presentato e che presenteranno ricorso potranno ottenere il risarcimento del danno da parte dello stato italiano che ammonterebbe a circa di 100 mila euro. Negli ultimi tre anni sono stati restituiti 42 milioni di euro ai medici che hanno fatto ricorso per borse di studio non erogate.

USO SCHEDA DOMESTICA MEDIASET NEI LOCALI

La Corte di Cassazione, sentenza 7051/2012 ha dichiarato che non costituisce reato il gestore di un pub che trasmette in pubblico una partita di calcio criptata mediante l'utilizzo di una scheda ad uso privato e non, quindi, una scheda che autorizza la visione nei locali pubblici. La partita in oggetto era Inter – Juventus del 2006. La Corte di Cassazione, infatti, ha sostenuto che siccome il gestore non aveva pubblicizzato che avrebbe fatto vedere la partita e non ha aumentato il prezzo dei prodotti venduti per guadagnare una ulteriore somma derivante dalla visione stessa partita, non ha commesso reato. E' assente la finalità di lucro e pertanto il fatto non costituisce reato. Nel caso in esame la Cassazione si è espressa nei seguenti termini: “la diffusione in un pub di un evento sportivo trasmesso dalla rete televisiva con accesso condizionato non risultava essere funzionale a far confluire nel locale un maggior numero di persone attratte dalla possibilità di seguire l'evento sportivo gratuitamente”. La Cassazione però ricorda che ove la trasmissione dei programmi criptati sia pubblicizzata e da detti programmi il gestore ricavi un sovrapprezzo allora si configura l'ipotesi di reato. Avv. Roberto Righi Tel.: 347.4445106 studiolegalerighi@alice.it

ILLECITI BANCARI

Informativa rivolta a tutti i soggetti titolari di un conto corrente. Tutte le banche applicano delle metodologie per ottenere sempre più soldi dai propri correntisti, anche se non dovuti per legge. Alcune di queste forme si chiamano anatocismo, usura e interessi ultralegali. Chiunque sia in possesso di idonea documentazione e riesca a dimostrare che ha corrisposto degli interessi superiori a quanto dovuto per legge può richiedere al proprio istituto di credito il rimborso di quanto indebitamente pagato. Di seguito viene indicata breve spiegazione. L’anatocismo è un metodo di calcolo degli interessi utilizzato frequentemente dalle banche per ottenere ulteriori soldi dai propri clienti e, la maggior parte delle volte, senza che gli stessi clienti ne siano idoneamente informati. L’anatocismo altro non è che l’applicazione di ulteriori interessi su interessi già scaduti, ossia consiste nella capitalizzazione periodica degli interessi dovuti per un determinato capitale. Fino ad alcuni anni fa (1999) la giurisprudenza riteneva legittima l’applicazione di interessi anatocistici ma poi l’orientamento è cambiato. Nel 1999, infatti, la Corte di Cassazione si è pronunciata con 3 sentenze contro detti interessi dichiarandoli illegittimi (Corte Cass. Sez. I n. 2374 del 16/3/99; Corte Cass. Sez. III n. 3096 del 30/3/99; Corte Cass. Sez. I n. 12507 dell’11/11/99). Vi sono state sentenze mediante le quali le banche sono state condannate a restituire le somme oggetto di anatocismo e hanno dovuto rimborsare somme notevoli, anche di svariate decine di migliaia di euro. Spesso oltre ad interessi anatocistici le banche applicavano anche interessi usurari o extralegali e se non erano previsti dal contratto non dovevano essere pagati. L’art. 1815 c.c. asserisce che qualora siano applicati interessi usurari gli stessi devono considerarsi non dovuti e la clausola che li prevede è nulla. Pertanto non sarà dovuto alcun interesse. Ne deriva che se siete titolari di uno scoperto su conto corrente si renderà necessario controllate sempre l'estratto conto ogni trimestre al fine di verificare se la banca abbia applicato il tasso concordato oppure abbia applicato diverso tasso d’interesse. Qualora un soggetto riscontri divergenze tra il tasso d’interesse pattuito e quello applicato potrà impugnare l’applicazione dell’aumento di interessi imposto dalla banca e richiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato. I c.d. interessi ultralegali, infine, devono essere pattuiti con atto scritto e tale forma scritta è richiesta ad substantiam, ossia è assolutamente necessaria al fine di dare valore all’accordo. In difetto, sono dovuti alla banca gli interessi legali o, naturalmente, quelli pattuiti in misura inferiore ed è possibile richiedere alla banca quanto indebitamente percepito. La presente informativa ha valenza generale ma risulterà maggiormente utile a società e imprese che per le proprie attività hanno frequentemente utilizzato in passato il c.d. fido o scoperto su conto corrente. Per ogni ulteriore informazione: Avv. Roberto Righi Tel.: 347.4445105 studiolegalerighi@alice.it