Questo blog intende offrire ai lettori dei semplici riferimenti normativi circa varie situazioni che si verificano a volte nella vita quotidiana. Le materie trattate variano dal diritto del lavoro ai diritti dei consumatori, dalla disciplina degli incidenti stradali alle sanzioni relative allo stato di ebbrezza e tanto altro.
USO SCHEDA DOMESTICA MEDIASET NEI LOCALI
La Corte di Cassazione, sentenza 7051/2012 ha dichiarato che non costituisce reato il gestore di un pub che trasmette in pubblico una partita di calcio criptata mediante l'utilizzo di una scheda ad uso privato e non, quindi, una scheda che autorizza la visione nei locali pubblici.
La partita in oggetto era Inter – Juventus del 2006.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sostenuto che siccome il gestore non aveva pubblicizzato che avrebbe fatto vedere la partita e non ha aumentato il prezzo dei prodotti venduti per guadagnare una ulteriore somma derivante dalla visione stessa partita, non ha commesso reato. E' assente la finalità di lucro e pertanto il fatto non costituisce reato.
Nel caso in esame la Cassazione si è espressa nei seguenti termini: “la diffusione in un pub di un evento sportivo trasmesso dalla rete televisiva con accesso condizionato non risultava essere funzionale a far confluire nel locale un maggior numero di persone attratte dalla possibilità di seguire l'evento sportivo gratuitamente”.
La Cassazione però ricorda che ove la trasmissione dei programmi criptati sia pubblicizzata e da detti programmi il gestore ricavi un sovrapprezzo allora si configura l'ipotesi di reato.
Avv. Roberto Righi
Tel.: 347.4445106
studiolegalerighi@alice.it
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