
Troppo spesso, purtroppo, i lavoratori si ammalano a causa dell’attività lavorativa svolta oppure rimangono vittime di infortuni sul luogo di lavoro.
Tuttavia, qualora il lavoratore prestava attività lavorativa subordinata, l’Inail dovrà risarcire il danno occorso. La stessa Inail, Infatti, gestisce l’assicurazione per le malattie e gli infortuni sul lavoro dipendente. I liberi professionisti non godono di tale copertura.
MALATTIA PROFESSIONALE
In base ad una tabella, normativamente stabilita ed aggiornata, vengono indicate le malattie professionali conosciute e, ad ogni malattia, viene accostata una percentuale di invalidità. In base a tale percentuale si avrà diritto ad un proporzionale risarcimento.
Non sempre, però, gli eventi denunciati all’Istituto assicuratore sono riconosciuti e conseguentemente indennizzati.
Le malattie professionali possono derivare da molteplici cause:
- cadute;
- scarica di corrente elettrica;
- turbamento dello stato psichico;
- assorbimento di sostanze velenose;
- alzare pesi quotidianamente …
INFORTUNIO SUL LAVORO
Qualora accada un infortunio sul lavoro il lavoratore deve avvertire il prima possibile il datore di lavoro di quanto accaduto.
Il datore di lavoro dovrà denunciare il fatto all'Inail non appena il lavoratore stesso, o un suo familiare, presenterà, entro 2 giorni dalla data del rilascio, il certificato del medico di pronto soccorso con prognosi superiore ai 3 giorni.
Se la prognosi certificata dal medico non dovesse superare detto termine, non vi è obbligo per il datore di lavoro di denunciare il fatto. Se le cure, invece, si dovessero protrarre ulteriormente il lavoratore dovrà fornire tutti i successivi certificati.
Se il datore di lavoro non dovesse effettuare la denuncia, il lavoratore, personalmente, si dovrà attivare per presentarla direttamente.
INCIDENTE IN ITINERE
Qualora il lavoratore rimanga vittima di un incidente durante il tragitto casa-lavoro sarà anche in questo caso coperto da assicurazione Inail. Il tragitto coperto da assicurazione è quello più veloce per raggiungere il luogo di lavoro e l'assicurazione copre il sinistro verificatosi in un arco temporale di circa mezz'ora prima e dopo l'orario di lavoro. Qualora vi siano mezzi pubblici che collegano senza problemi la casa al luogo di lavoro, difficilmente l'assicurazione pagherà.
INDENNIZZO e RENDITA
Al lavoratore spetterà un indennizzo in capitale (ossia un assegno una tantum) se l’infortunio o la malattia hanno cagionato un danno biologico compreso tra il 6 e il 15 %. Qualora gli eventi abbiano cagionato un danno biologico superiore al 16 % l’Inail erogherà una rendita mensile, ossia emetterà mensilmente un assegno in favore del lavoratore.
L'ammontare dell'indennizzo in capitale del danno biologico verrà quantificato in base al grado di danno accertato, al sesso del lavoratore e all'età anagrafica. Qualora il danno biologico risulti minore al 6 % non sarà risarcito.
AGGRAVAMENTO
Qualora al lavoratore, a seguito di malattia professionale o infortunio sul lavoro, sia stata riscontrata una percentuale di invalidità ma, con il decorrere del tempo la stessa invalidità si è aggravata, è possibile che lo stesso sia sottoposto nuovamente a visita medica all’Inail e chiedere l’aggravamento della propria situazione. Qualora venga riscontrato un aggravamento il lavoratore avrà diritto ad ottenere una maggiore indennità.
L’Inail decide circa l’aggravamento mediante una procedura che è detta revisione, la quale può essere effettuata solo dopo che sia trascorso un anno dal giorno dell'infortunio e 180 giorni dall’inizio del godimento della rendita.
Per ulteriori delucidazioni, contattare i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi – Pesaro e Urbino
Tel.: 347.4445105
E.mail: studiolegalerighi@alice.it
