Questo blog intende offrire ai lettori dei semplici riferimenti normativi circa varie situazioni che si verificano a volte nella vita quotidiana. Le materie trattate variano dal diritto del lavoro ai diritti dei consumatori, dalla disciplina degli incidenti stradali alle sanzioni relative allo stato di ebbrezza e tanto altro.
SEI UN MEDICO che ha svolto la specializzazione tra il 1983 e il 1991... l'Italia ti deve rimborsare € 100.000
I medici che hanno svolto la propria specializzazione durante gli anni 1983/1991 hanno diritto ad ottenere circa € 100.000 a titolo di mancato pagamento delle borse di studio che, invece, dovevano esser loro erogate in forza di direttive Cee che prevedevano un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione dei medici.
L'Italia si è infatti adeguata a detta direttiva solamente nel 1992 e dall'anno 1992 in poi ha idoneamente corrisposto le somme dovute, ma non ha mai rimborsato i medici specializzandi degli anni precedenti.
La sentenza storica (Cassazione n. 17350 del 2011) arriva dopo 27 anni di ricorsi, proteste e mancata applicazione di diritti.
La Corte di Cassazione, appunto, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma la quale ha quantificato la somma dovuta PER OGNI MEDICO in circa € 100.000, come di seguito specificata: 11 mila e 103 euro di borsa studio per ogni anno di specializzazione, più la rivalutazione e gli interessi che triplicano gli importi.
La normativa europea era già in vigore dal 1982 ma è stata recepita in Italia solo nel 1991.
Il risarcimento dovrà essere corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai dicasteri dell'università e della salute (Corte di Cassazione – n. 17350/2011), e il diritto al risarcimento non è prescritto in quanto non è ancora stata attuata la norma in favore di tutti gli specializzandi degli anni 1983/1991.
Pertanto i medici che hanno presentato e che presenteranno ricorso potranno ottenere il risarcimento del danno da parte dello stato italiano che ammonterebbe a circa di 100 mila euro.
Negli ultimi tre anni sono stati restituiti 42 milioni di euro ai medici che hanno fatto ricorso per borse di studio non erogate.
USO SCHEDA DOMESTICA MEDIASET NEI LOCALI
La Corte di Cassazione, sentenza 7051/2012 ha dichiarato che non costituisce reato il gestore di un pub che trasmette in pubblico una partita di calcio criptata mediante l'utilizzo di una scheda ad uso privato e non, quindi, una scheda che autorizza la visione nei locali pubblici.
La partita in oggetto era Inter – Juventus del 2006.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sostenuto che siccome il gestore non aveva pubblicizzato che avrebbe fatto vedere la partita e non ha aumentato il prezzo dei prodotti venduti per guadagnare una ulteriore somma derivante dalla visione stessa partita, non ha commesso reato. E' assente la finalità di lucro e pertanto il fatto non costituisce reato.
Nel caso in esame la Cassazione si è espressa nei seguenti termini: “la diffusione in un pub di un evento sportivo trasmesso dalla rete televisiva con accesso condizionato non risultava essere funzionale a far confluire nel locale un maggior numero di persone attratte dalla possibilità di seguire l'evento sportivo gratuitamente”.
La Cassazione però ricorda che ove la trasmissione dei programmi criptati sia pubblicizzata e da detti programmi il gestore ricavi un sovrapprezzo allora si configura l'ipotesi di reato.
Avv. Roberto Righi
Tel.: 347.4445106
studiolegalerighi@alice.it
ILLECITI BANCARI
Informativa rivolta a tutti i soggetti titolari di un conto corrente.
Tutte le banche applicano delle metodologie per ottenere sempre più soldi dai propri correntisti, anche se non dovuti per legge. Alcune di queste forme si chiamano anatocismo, usura e interessi ultralegali. Chiunque sia in possesso di idonea documentazione e riesca a dimostrare che ha corrisposto degli interessi superiori a quanto dovuto per legge può richiedere al proprio istituto di credito il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Di seguito viene indicata breve spiegazione.
L’anatocismo è un metodo di calcolo degli interessi utilizzato frequentemente dalle banche per ottenere ulteriori soldi dai propri clienti e, la maggior parte delle volte, senza che gli stessi clienti ne siano idoneamente informati.
L’anatocismo altro non è che l’applicazione di ulteriori interessi su interessi già scaduti, ossia consiste nella capitalizzazione periodica degli interessi dovuti per un determinato capitale.
Fino ad alcuni anni fa (1999) la giurisprudenza riteneva legittima l’applicazione di interessi anatocistici ma poi l’orientamento è cambiato. Nel 1999, infatti, la Corte di Cassazione si è pronunciata con 3 sentenze contro detti interessi dichiarandoli illegittimi (Corte Cass. Sez. I n. 2374 del 16/3/99; Corte Cass. Sez. III n. 3096 del 30/3/99; Corte Cass. Sez. I n. 12507 dell’11/11/99).
Vi sono state sentenze mediante le quali le banche sono state condannate a restituire le somme oggetto di anatocismo e hanno dovuto rimborsare somme notevoli, anche di svariate decine di migliaia di euro.
Spesso oltre ad interessi anatocistici le banche applicavano anche interessi usurari o extralegali e se non erano previsti dal contratto non dovevano essere pagati.
L’art. 1815 c.c. asserisce che qualora siano applicati interessi usurari gli stessi devono considerarsi non dovuti e la clausola che li prevede è nulla. Pertanto non sarà dovuto alcun interesse.
Ne deriva che se siete titolari di uno scoperto su conto corrente si renderà necessario controllate sempre l'estratto conto ogni trimestre al fine di verificare se la banca abbia applicato il tasso concordato oppure abbia applicato diverso tasso d’interesse.
Qualora un soggetto riscontri divergenze tra il tasso d’interesse pattuito e quello applicato potrà impugnare l’applicazione dell’aumento di interessi imposto dalla banca e richiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
I c.d. interessi ultralegali, infine, devono essere pattuiti con atto scritto e tale forma scritta è richiesta ad substantiam, ossia è assolutamente necessaria al fine di dare valore all’accordo. In difetto, sono dovuti alla banca gli interessi legali o, naturalmente, quelli pattuiti in misura inferiore ed è possibile richiedere alla banca quanto indebitamente percepito.
La presente informativa ha valenza generale ma risulterà maggiormente utile a società e imprese che per le proprie attività hanno frequentemente utilizzato in passato il c.d. fido o scoperto su conto corrente.
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Avv. Roberto Righi
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CONDOMINIO - QUALI SONO LE NUOVE NORME
Sono entrate da poco in vigore le novità legislative in tema di condominio.
1) Una delle norme più attesa era certamente quella che ha abolito il divieto di tenere animali da compagnia all’interno del proprio appartamento. Quindi anche se il regolamento condominiale vietasse la detenzione di animali da compagnia in casa chiunque può impugnare detto regolamento e tenere tranquillamente il proprio cane o gatto con sé.
2) L’amministratore è obbligato ad aprire un conto corrente per il condominio non potendo più utilizzare il proprio conto personale anche per svolgere le attività professionali.
3) Ogni condomino, ora, può decidere autonomamente quale gestore di luce, acqua e gas scegliere. E’ infatti prevista la possibilità per il singolo condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, salvo che tale scelta non comporti un danno ad altri condomini.
4) I condomini possono richiedere all’amministratore la creazione di un sito internet mediante il quale poter visionare le attività condominiali. L’accesso al sito deve essere effettuato tramite password personali. L’amministratore, naturalmente, ha l’obbligo di dare seguito alla richiesta.
5) Si possono installare impianti di videosorveglianza nelle parti comuni degli edifici con il consenso dell’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. La legge ha tutelato con maggior vigore il diritto alla sicurezza rispetto alla privacy dei singoli condomini.
6) L’amministratore ha l’obbligo di sottoscrivere una assicurazione professionale per tutelare il condominio da eventuali danni derivati dallo stesso amministratore nell'esecuzione delle proprie funzioni
. La legge, però, prevede che il costo di detta assicurazione sia posto a carico dei condomini.
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Pesaro
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Bond CIRIO e PARMALAT - Le banche devono risarcire
Bond CIRIO e PARMALAT - Le banche devono risarcire
La Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sulla questione dei titoli Cirio e Parmalat, uno scandalo che ha visto coinvolti mig
liaia di risparmiatori.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sentenziato che investire in obbligazioni (BOND) Parmalat e Cirio era altamente pericoloso, e pertanto gli istituti bancari avevano l'obbligo di informare gli investitori dei rischi.
La sentenza è la numero 18038/2012 e i Giudici hanno analizzato il problema della valutazione del rischio ossia del grado di propensione al rischio di chi voleva investire.
E' una sentenza simile a quelle riguardanti i bond argentini e, praticamente, dichiara che gli investitori dovevano essere minuziosamente avvertiti dei rischi che correvano nell'investimento. Se la banca ha effettuato tale comunicazione non deve ritenersi responsabile ma se tale informativa non è stata fornita la banca dovrà risarcire il danno.
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SPESE CONDOMINIO - LASTRICO SOLARE
La corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulle spese condominiali e, nello specifico, sul lastrico solare asserendo che anche se il lastrico viene utilizzato esclusivamente da un solo condomino le spese per la riparazione dello stesso vanno ripartite per i 2/3 a carico del condominio e per 1/3 a carico del condomino che utilizza lo stesso lastrico.
Il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini - ovvero in proprietà esclusiva dello stesso -, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò, ai sensi dell'art. 1126 c.c., le spese per la sua riparazione o ricostruzione sono poste per due terzi a carico del condominio (cfr. Cass. nn. 11029/03, 13858/01, 3542/94, 5125/93 e 1618/87), va osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello che serva di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti) riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via consequenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie (Cass. n. 11449/92).
Ancor più chiaramente, è stato osservato in materia che a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare, sono soltanto le spese attinenti a quelle parti di esso del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc, collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, perché attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell'art. 1126 c.c. (così, in motivazione, Cass. n. 2726/02).
Per ogni eventuale chiarimento contattare i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi
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Chi soffre d'asma può NON sottoporsi all'alcool test
Chi soffre d'asma può NON sottoporsi all'alcool test
Corte di Cassazione nella sentenza 27 giugno 2012, n. 25399
La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che se un soggetto asmatico, a causa della propria malattia, non riesca a portare a termine la prova dell'alcool test non commette reato.
L'alterazione psicofisica deve essere dedotta da ogni elemento sintomatico dello stato di ebbrezza ma, ai fini della rilevanza penale, gli elementi atti a stabilire lo stato di ebbrezza devono essere univoci e concreti.
Pertanto, qualora l'agente accertatore (polizia, carabinieri, vigili...) non possa desumere oggettivamente che il soggetto abbia un tasso alcolemico superiore allo 0,80 g/l dovrà applicare la minor sanzione, ossia la sanzione amministrativa e NON quella penale.
Ad ogni modo è possibile che l'agente voglia sottoporre il soggetto fermato ad analisi del sangue.
GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI DROGHE - NOVITA'
Fino ad oggi il conducente di un veicolo poteva essere fermato e sottoposto al test per dimostrare una eventuale alterazione psico – fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il test prevedeva il prelievo di saliva con un tampone.
Tale test, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'Interno, Circolare 16.03.2012, è illegillimo e non sufficiente.
Il provvedimento emesso dal Ministero, dietro richiesta di specificazioni da parte della Polizia di Roma, giudica tale modalità di acertamento:
illegittima perché "ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120";
non sufficiente perché per integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada si devono realizzare le seguenti due condizioni a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica (che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica) e b) che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze psicoattive.
Secondo il Ministero, dunque, l'apparecchiatura Cozart DDS può essere utilizzata solo "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici necessari" ma di per sé non è strumento sufficiente per accertare l'uso di sostanze psicotrope.
Pertanto CHIUNQUE FOSSE STATO SANZIONATO MEDIANTE DETTO TEST PUO' FARE RICORSO.
Studio Legale Roberto Righi
Piazza Agide Fava n. 5
61121 - Pesaro (PU)
Tel.: 0721.1710502
Cell.: 347.4445105
Tale test, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'Interno, Circolare 16.03.2012, è illegillimo e non sufficiente.
Il provvedimento emesso dal Ministero, dietro richiesta di specificazioni da parte della Polizia di Roma, giudica tale modalità di acertamento:
illegittima perché "ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120";
non sufficiente perché per integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada si devono realizzare le seguenti due condizioni a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica (che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica) e b) che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze psicoattive.
Secondo il Ministero, dunque, l'apparecchiatura Cozart DDS può essere utilizzata solo "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici necessari" ma di per sé non è strumento sufficiente per accertare l'uso di sostanze psicotrope.
Pertanto CHIUNQUE FOSSE STATO SANZIONATO MEDIANTE DETTO TEST PUO' FARE RICORSO.
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La Pubblica Amministrazione non risarcisce i danni derivati da imprudenza alla guida
Le strade che si sviluppano su tutto il territorio nazionale soffrono spesso di cattiva manutenzione, tanto che buche e insidie sono presenti ovunque.
Spesso tali insidie sono la causa di sinistri stradali o danneggiamenti vari. Basti pensare alle frequenti cadute che vedono protagonisti conducenti di moto e scooter, che mentre transitano lungo un qualunque tratto stradale perdono il controllo del proprio mezzo a causa della deformazioni della carreggiata.
La Corte di Cassazione, dovendo decidere su un caso simile, ha però stabilito che l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (ossia conducente che guida senza la normale diligenza necessaria) esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione, ogni volta, appunto, che il comportamento tenuto dal conducente sia idoneo ad interrompere il c.d. nesso eziologico tra la causa che ha determinato il danno e il danno stesso.
Ne deriva che non sorgerà un automatico diritto al risarcimento danni in favore del conducente del veicolo se, questi, non abbia adempiuto a tutte le dovute attività per garantire la sicurezza sulla strada (ad es. se procedeva a velocità non consona ai luoghi, se viaggiava di notte con i fari spenti e altro ...).
Riassumendo, la Corte di Cassazione, sentenza 12 - 30 gennaio 2012, n. 1310, ha stabilito che non spetterà risarcimento danni in favore dei conducenti che non abbiano rispettato le norme del codice della strada, anche se il sinistro è derivato da insidie presenti nel manto stradale( buche o altro).
Studio Legale Roberto Righi
Piazza Agide Fava n. 5
61121 - Pesaro
Tel.: 347.4445105
E.mail: studiolegalerighi@alice.it
Spesso tali insidie sono la causa di sinistri stradali o danneggiamenti vari. Basti pensare alle frequenti cadute che vedono protagonisti conducenti di moto e scooter, che mentre transitano lungo un qualunque tratto stradale perdono il controllo del proprio mezzo a causa della deformazioni della carreggiata.
La Corte di Cassazione, dovendo decidere su un caso simile, ha però stabilito che l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (ossia conducente che guida senza la normale diligenza necessaria) esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione, ogni volta, appunto, che il comportamento tenuto dal conducente sia idoneo ad interrompere il c.d. nesso eziologico tra la causa che ha determinato il danno e il danno stesso.
Ne deriva che non sorgerà un automatico diritto al risarcimento danni in favore del conducente del veicolo se, questi, non abbia adempiuto a tutte le dovute attività per garantire la sicurezza sulla strada (ad es. se procedeva a velocità non consona ai luoghi, se viaggiava di notte con i fari spenti e altro ...).
Riassumendo, la Corte di Cassazione, sentenza 12 - 30 gennaio 2012, n. 1310, ha stabilito che non spetterà risarcimento danni in favore dei conducenti che non abbiano rispettato le norme del codice della strada, anche se il sinistro è derivato da insidie presenti nel manto stradale( buche o altro).
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Eccessiva durata del processo - risarcimento danno

La Corte di Cassazione, Sentenza 12 dicembre 2011 / 9 gennaio 2012, n. 35, si è espressa riconoscendo il diritto scaturente dalla violazione della disposizione di cui al comma 3, art. 2, della legge n. 89 del 2011, ossia il diritto al risarcimento derivante dalla eccessiva durata del procedimento.
L’equo risarcimento spetta a tutte le parti che hanno partecipato alla causa protrattasi per un eccessivo lasso di tempo, sia alla parte vincitrice che alla parte soccombente, ad eccezione delle ipotesi ove la parte ha contribuito ad aumentare le attività giudiziarie inutilmente (ad es. lite temeraria)
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto eccessiva la durata di un processo iniziato nel 1996 e non ancora terminato nel 2009.
L’eccessivo prolungamento delle attività giurisdizionali viola i diritti dell’uomo e ciò è ribadito anche da altre sentenza della Cassazione e dalla Corte europea.
Ne deriva che chiunque sia stato partecipe di una causa civile e la stessa causa abbia avuto una durata di 5, 6, 7… anni, potrà richiedere un risarcimento danni.
Ai fini della determinazione della eccessiva o equa durata della causa si dovranno considerare l’oggetto della causa, l’importo del risarcimento richiesto, l’urgenza circa una pronuncia del Giudice …
Per ulteriori informazioni contatta i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi
Pesaro – Urbino
Tel.: 347.4445105
Fax: 0721.67176
studiolegalerighi@alice.it
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risarcimento danno durata causa
Handicap e risarcimento danno
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, sentenza 30 novembre 2011, n. 25559, ha asserito che l'ospedale è responsabile del danno arrecato ai genitori di un bambino portatore di handicap, qualora la madre non sia stata informata idonemanete sulla effettiva condizione del feto e, in conseguenza, non sia stata messa nella possibilità di procedere con l'aborto terapeutico.
La Corte di Cassazione ha affermato che si tratta di un comportamento dannoso che lede gli inviolabili diritti di autodeterminazione a protezione di neonati portatori di handicap.
Nel caso di specie un uomo ed una donna sono diventati genitori di un bambino colpito dalla sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti non fosse stato rilevata alcuna simile condizione del feto.
Secondo i magistrati è evidente che è stato leso il diritto della madre di poter decidere liberamente, attraverso una adeguata informativa medico-sanitaria, la scelta tra aborto terapeutico o rischio una nascita a rischio genetico; scelta che le è stata preclusa in quanto non le è stata fornita idonea informazione.
Il comportamento posto in essere dai medici dell'ospedale ha leso i diritti inviolabili della persona (madre e padre).
In conclusione, l'ospedale deve risarcire il danno non patrimoniale verso i genitori, da quantificarsi in base alla difficoltà e alla gravità del sacrificio personale, dei costi aggiuntivi e assistenza continuativa.
Avv. Roberto Righi
Pesaro - Urbino
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it
La Corte di Cassazione ha affermato che si tratta di un comportamento dannoso che lede gli inviolabili diritti di autodeterminazione a protezione di neonati portatori di handicap.
Nel caso di specie un uomo ed una donna sono diventati genitori di un bambino colpito dalla sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti non fosse stato rilevata alcuna simile condizione del feto.
Secondo i magistrati è evidente che è stato leso il diritto della madre di poter decidere liberamente, attraverso una adeguata informativa medico-sanitaria, la scelta tra aborto terapeutico o rischio una nascita a rischio genetico; scelta che le è stata preclusa in quanto non le è stata fornita idonea informazione.
Il comportamento posto in essere dai medici dell'ospedale ha leso i diritti inviolabili della persona (madre e padre).
In conclusione, l'ospedale deve risarcire il danno non patrimoniale verso i genitori, da quantificarsi in base alla difficoltà e alla gravità del sacrificio personale, dei costi aggiuntivi e assistenza continuativa.
Avv. Roberto Righi
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ACCESSO AGEVOLATO ALLA PENSIONE – SCADE IL 30.09.2011

ACCESSO AGEVOLATO ALLA PENSIONE – SCADE IL 30.09.2011
Per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose è previsto che la pensione di anzianità possa essere anticipata. Il termine per presentare la domanda scade il 30 settembre 2011.
Possono avanzare la richiesta tutti i lavoratori che hanno già maturato i requisiti agevolati o che li matureranno entro il 31.12.2011.
I benefici previsti dalla legge consistono principalmente nell'anticipazione dell'eta' anagrafica richiesta per accedere alla pensione di anzianità.
Ad ogni modo la norma parla di età anagrafica in quanto il lavoratore deve aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
Esempi di lavori particolarmente faticosi e usuranti sono:
- operai in mansioni usuranti;ù
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto;
- lavoratori con turno notturno…
Per godere del beneficio i lavoratori devono, oltre a presentare altri requisiti, aver svolto una o più delle menzionate attività per un periodo pari almeno a sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti.
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Disciplina regolatrice CENTRI ESTETICI

Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le direttive riguardanti i CENTRI ESTETICI, SALONI DI BELLEZZA E CENTRI BENESSERE.
La disciplina riguarda i macchinari da utilizzare, i divieti imposti agli operatori del settore e indica una serie di cautele alle quali i menzionati centri benessere e centri estetici devono obbligatoriamente sottoporsi. Ad esempio è assolutamente VIETATO l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a minori di anni 18, alle donne in stato di gravidanza o, in generale, a tutti i soggetti che soffrono di neoplasie alla cute… Il provvedimento emesso dal Ministero è entrato in vigore il 30.09.2011 e prevede quanto segue:
• Apparecchi ad uso estetico: è stata aggiornata la lista delle apparecchiature elettromegnetiche ad uso estetico, elenco contenuto nella Legge 4.01.1990, n. 1. Tale elenco indica le modalità di utilizzo e le tecnologie per il corretto utilizzo dei macchinari.
• Solarium per l’abbronzatura: oltre al divieto di utilizzo per i minori, i macchinari per il solarium sono ampiamente sconsigliati a chi ha molti nei, a soggetti che in passato hanno sofferto di ustioni, agli assuntori di farmaci in quanto (non sempre ma solamente in alcuni casi) aumentano la fotosensibilità agli UV.
• In ogni centro benessere o centro estetico è obbligatorio, prima di ogni trattamento, informare i clienti sui possibili effetti nocivi dell'esposizione a raggi UV, dovranno obbligatoriamente essere esposti cartelli informativi ben visibili nelle vicinanze dei relativi macchinari.
• Apparecchi a luce pulsata: le apparecchiature per depilazione a luce pulsata devono essere utilizzate solamente da personale con qualifica professionale e con preparazione teorico-pratica specifica. Il professionista dovrà prontamente valutare le idonee condizioni della cute del soggetto da trattare e dovrà invitare a non sottoporsi al trattamento tutti i soggetti a rischio.
E’ obbligatorio l’utilizzo di appositi occhiali, sia per l’operatore che per il cliente. E’ previsto inoltre il totale divieto di utilizzo su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.
Nell’eventualità che dal trattamento derivino dei DANNI alla cute o altro, il centro estetico sarà RESPONSABILE e dovrà risarcire tutti i danni derivati al cliente, qualora non abbia fornito la dovuta informativa, assunto informazioni sugli stessi clienti (allergie, precedenti ustioni…) ed adottato tutte le prescrizioni previste dalla normativa.
Per eventuali informazioni:
Avv. Roberto Righi
Pesaro – Urbino
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SEI STATO DANNEGGIATO DA CRACK FINANZIARI ?

BOND ARGENTINA, CIRIO, LEHMMAN …
Se la banca al momento della stipula del contratto di compravendita dei titoli non ha idoneamente informato il cliente sui rischi ... deve risarcire il danno.
Purtroppo sono all’ordine del giorno notizie circa crollo dei titoli di borsa oppure procedure fraudolente atte a raggirare i risparmiatori.
Migliaia di piccoli investitori, infatti, nel corso degli ultimi anni, hanno perso notevoli somme di denaro investendo in titoli c.d. spazzatura (Argentini, cirio, parmalat, etc.).
Spesso sono state le proprie banche di “fiducia” ad offrire tali titoli o obbligazioni, nonostante fossero prodotti considerati a forte rischio investimento.
Tuttavia è possibile provare a recuperare i soldi investiti qualora ricorrano determinate ipotesi, ossia ogni volta che la banca, durante la procedura di compravendita di titoli spazzatura, non abbia adeguatamente informato il cliente sull’effettivo rischio degli investimenti prescelti.
Es. I c.d. bond argentini (vere e proprie obbligazioni) erano un prodotto molto allettante per gli investitori in quanto il tasso di interesse che si otteneva dall’acquisto di detti bond era molto alto.
Il motivo di tali interessi molto alti (e conseguente maggior guadagno degli investitori) scaturiva dal fatto che i bond argentini erano una bomba ad orologeria, erano delle obbligazioni molto rischiose che avrebbero potuto fare guadagnare tanto oppure perdere tutto o quasi a chi le avesse comperate … e purtroppo si è verificata la seconda ipotesi.
Alcune banche, quindi, hanno offerto bond argentini a piccoli risparmiatori ma non li hanno informati circa il rischio dell’operazione. Il risultato è stato che migliaia di persone hanno perso tutto a causa della negligenza della propria banca di fiducia.
Secondo la legge, però, la banca deve conoscere e spiegare minuziosamente il prodotto che vende al proprio cliente indicando il rischio del prodotto venduto e facendogli sottoscrivere un modulo.
Ne deriva che qualora la banca non abbia fornito le corrette informazioni sarà responsabile della perdita economica dell’investitore e dovrà risarcire il danno.
Per ulteriori informazioni:
Avv. Roberto Righi
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RISARCIMENTO PER RITARDO NELLA CONSEGNA

Fino a poco tempo fa l’Amministrazione pubblica e le Poste, forti dell’articolo 6 del D.P.R. n. 156/73, non incontravano nessuna responsabilità qualora le consegna di pacchi postali fosse avvenuta con ritardo, mediante il servizio postacelere.
Ora, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 46/2011, questo privilegio è terminato e le Poste sono responsabili per il ritardo nella consegna dei pacchi e lettere.
La Corte è arrivata a questa decisione dovendo decidere circa il seguente caso: una ditta si era affidata al servizio postacelere per la consegna di un pacco. Il plico conteneva importanti documenti necessari per partecipare ad una gara d’appalto.
Il plico interessato, per errore, finiva in una zona completamente estranea alla destinazione prefissata dalla ditta mittente. Le Poste, in forza del menzionato articolo, rimborsavano solamente il prezzo della spedizione, pari a pochi euro.
La ditta presentava ricorso e il giudice delle leggi considerando la normativa suindicata iniqua, sentenziava che "la legge 156/73 determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi 'la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione”.
Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi
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RISARCIMENTO PER RITARDO NELLA CONSEGNA
LE PROVVIGIONI DELL'AGENZIA IMMOBILIARE DEVONO ESSERE PAGATE SOLO DAL VENDITORE ...

Una sentenza della Corte di Cassazione, Sent n.16382 del 14 luglio 2009, ha dato una nuova interpretazione dell'attività delle agenzie immobiliari.
Praticamente il rapporto intercorrente tra tali agenzie e i clienti che si rivolgono alle stesse per vendere un immobile è basato sulla normativa che regola il mandato e non sulla mediazione. La principale differenza è, quindi, che le provvigioni dovrebbero essere pagate solo dal venditore e non dall'acquirente.
Inoltre, il mediatore, nel caso in cui agisca come mandatario, assume tutti gli obblighi relativi al mandato e, qualora cagioni un danno dovrà risarcirlo.
Si impongono inoltre degli obblighi di trasparenza, correttezza ed equità, come previsti dal c.d. Codice del concumo.
Per la Suprema Corte, quindi, oltre alla mediazione ordinaria è rappresentabile anche una mediazione contrattuale riconducibile non ad una mediazione propria ma ad un contratto di mandato.
La Corte di Cassazione, poi, cogliendo l'occasione, pone l'accento sulla attuale modulistica prestampata utilizzata dalle agenzie dichiarandola errata in quanto il servizio offerto è un mandato e non una mediazione.
La differenza è la seguente:
Mandato: il professionista ha rapporti con una delle parti;
Mediazione: il professionista è totalmente indifferente rispetto ad entrambe le parti.
Nel caso delle agenzie immobiliari non può sostenersi che l'agenzia non abbia rapporti con il venditore in quanto è quest'ultimo che la contatta affinchè lavori per lui.
In caso di conferimento di incarico, tale diritto per l'agente sorgerà solo nei confronti del mandante (e quindi del venditore).
DANNO DA PERDITA DI CHANCE

Il diritto civile non è indifferente alla tutela di chi, a causa di un terzo individuo, subisce un danno da c.d. perdita di chance. Tale danno riguarda l’ipotesi in cui un soggetto avrebbe potuto avere dei benefici dalla verificazione di una situazione ma, a causa di un soggetto, tali benefici non sono stati raggiunti.
Es. 1) Tizio, dipendente della ditta XD, viene escluso, senza motivo, da un concorso interno all’azienda che avrebbe potuto garantirgli la promozione.
Es. 2) Tizia non può partecipare alle selezioni di un posto di lavoro perché il marito è geloso e non la lascia uscire di casa.
Tuttavia il risarcimento di detto danno non scaturisce automaticamente ma, come sempre, deve essere provato. La prova può essere nell’es. 1 una prova testimoniale dei colleghi di lavoro i quali dovrebbero dichiarare che il collega è stato escluso volontariamente dal concorso. Oppure la prova può essere fornita dal rigetto scritta alla richiesta di partecipare al concorso.
Il danno risarcibile è il lucro cessante, derivante dalla definitiva perdita, a causa del comportamento altrui, del bene ultimo avuto di mira (ad es. la promozione al lavoro). Tale danno si quantifica in base alla differenza retributiva, danno morale ecc…
Inoltre il risarcimento da lesione di chance presuppone la prova, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta e immediata (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n. 23846/2008, Cass. n. 21544/2008, Cass. n. 16877/2008, Cass. n. 21014/2007, Cass. n. 17176/2007, Cass. n. 14820/2007, Cass. n. 12243/2007, Cass. n. 10840/2007).
Per ulteriori informazioni:
Avv. Roberto Righi
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studiolegalerighi@alice.it
SE L'IMBIANCHINO SI FERISCE MENTRE ESEGUE LAVORI IN CASA NE RISPONDE IL PROPRIETARIO DELLA CASA

Se si chiama un artigiano per dei lavori in casa si è responsabili della sua incolumità (imbianchino, elettricista, idraulico...).
Questo principio è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza dicembre 2010, n. 42465) la quale ha condannato il sig. X il quale è stato giudicato colpevole della morte dell’imbianchino che stava eseguendo lavori presso la sua abitazione.
Il sig. X non aveva verificato che l’operaio fosse dotato dei c.d. “sistemi di sicurezza anticaduta” indicati nella relativa disciplina del lavoro (la legge prevede che debbano essere indossate apposite attrezzature ogni volta che un soggetto lavori ad altezza superiori a due metri – cintura e casco).
Ne deriva, quindi, che chiunque richieda l'intervento di un artigiano deve assicurarsi che lo stesso adotti ogni misura di sicurezza idonea al caso. Qualora l'operaio si ferisca e lo stesso non indossava la relativa attrezzatura, il proprietario di casa (committente)dovrà rispondere dei danni derivati.
Praticamente chiunque chiami un imbianchino (ad es.) deve obbligare lo stesso imbianchino ad adempiere ad ogni pratica di sicurezza prevista dalla legge.
La logica giuridica della sentenza indicata si basa sull'’obbligo giuridico di impedire ogni evento dannoso, l’inosservanza del quale, in base all’art. 40, equivale a cagionarlo.
In base a tale principio, la Corte di Cassazione ritiene che, qualora non ci sia un direttore dei lavori, spetta al committente ricoprire e garantire la posizione di garanzia nei confronti della sicurezza del lavoratore.
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sicurezza sul lavoro
ANIMALI AL RISTORANTE e ANIMALI IN CONDOMINIO
ANIMALI AL RISTORANTE
Il Decreto del presidente della Repubblica 320/54 disciplina le varie situazioni che possono verificasi al proprietario di un animale da compagnia all’interno di un locale pubblico.
La normativa sancisce che “Vietare l’ingresso ai cani nei locali pubblici e quindi negli esercizi commerciali è illegale”. Per esercizio commerciale si intendono anche bar e ristoranti. E’ fatto, invece, assoluto divieto di ingresso nei luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati.
L’art. 83 del menzionato decreto asserisce che chiunque voglia far entrare il proprio cane da compagnia in un ristorante o bar dovrà provvedere ad adempiere ad ogni misura di precauzione (museruola e guinzaglio) al fine di non cagionare pericoli per gli altri clienti del locale.
Il proprietario del locale può, però, vietare l’ingresso ad animali sporchi o maleodoranti oppure può invitare il proprietario dell’animale ad uscire da un ristorante (ad es.) se l’animale infastidisce gli altri clienti (abbaia).
La normativa riguarda animali da compagnia ma deve essere naturalmente interpretata per cani, gatti, uccellini o altri animali di dimensioni ridotte. Non è certamente ammesso far entrare un cavallo in un ristorante.
ANIMALI IN CONDOMINIO
Affinché non si incorra in frequenti liti tra vicini di condominio è necessario rispettare alcune norme basilari di convivenza sia civile che giuridica.
La Corte di Cassazione, sentenza n.1109 del 9 dicembre 1999, ha stabilito che si configura il reato di disturbo alla quiete pubblica in tutti quei casi in cui i lamentati rumori (ad es. cane che abbaia) abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone
La stessa Cassazione, sentenza n. 26107/2006, ha dichiarato che il vicino di casa che non riesce a dormire per colpa dei latrati del cane ha diritto ad essere risarcito. “L’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore”.
Infine si sottolinea che, nel caso in cui il regolamento condominiale vieti la presenza di animali nei luoghi comuni questi dovranno essere allontanati (Tribunale di Salerno Sez. II, 22/03/2004).
”Gli animali domestici possono essere allontanati anche con provvedimento di urgenza che ne inibisca il ritorno laddove la loro presenza sia vietata non solo dal regolamento condominiale ma anche quando da essa derivino immissioni insalubri e intollerabili ed un minore godimento delle parti comuni, soprattutto quando i cani in questione siano dichiarati potenzialmente pericolosi dal Ministero della Salute”.
Agenzia immobiliare: Diritto alle provvigioni

Chi cerca casa si avvale, quasi sempre, dell’aiuto di una agenzia immobiliare.
Se poi l’acquirente e il venditore si accordano e avviene una compravendita di immobile scatta il diritto dell’agenzia ad ottenere una provvigione.
Tuttavia può accadere che anche quando la compravendita non avviene e le parti non si accordano l’agenzia immobiliare abbia diritto ad ottenere una provvigione.
Infatti, se il possibile acquirente e il possibile venditore sottoscrivono un accordo (c.d. compromesso), ma poi per un motivo qualsiasi la compravendita non avviene, questi sono egualmente obbligati a pagare le provvigioni del mediatore.
Il compromesso non è un contratto di compravendita e giuridicamente ha valenza solo relativa ma, ai fini della mediazione, da pieno diritto all’agenzia di essere pagata.
Es. Non è rilevante se le parti, successivamente alla sottoscrizione di un accordo concluso grazie all’opera del mediatore, non abbiano poi raggiunto il contratto definitivo. Per il mediatore è sufficiente che le parti dichiarino la loro intenzione a concludere un contratto di compravendita immobiliare e non è richiesto che poi il contratto si verifichi concretamente.
Quanto esposto è stato recentemente ribadito anche dalla Corte di Cassazione - sez. III - Sentenza 2 Ottobre 2010 - n. 22.273.
Indicativamente la percentuale dovuta al mediatore è pari al 3% ma può essere applicata una diversa misura.
Inoltre al mediatore spetta, in ogni caso, il rimborso spese, art. 1756 codice civile.
Riassumendo, quindi, se il mediatore mette in contatto due parti per la conclusione di un contratto di compravendita di immobile e queste dapprima comunicano l’intenzione di concludere il contratto ma poi l’accordo non viene contrattualizzato e la compravendita non avviene, lo stesso mediatore avrà ugualmente diritto ad ottenere la provvigione.
Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi
Pesaro - Urbino
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it
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