Novità sulla guida in stato di ebbrezza


Se un soggetto alla guida di un mezzo veniva fermato dalle Forze dell'Ordine e sottoposto ad etilometro poteva incorrere, in relazione al grado di alcol nel sangue, in 3 tipi di sanzioni.
La sanzione maggiormente punitiva era quella che prevedeva il sequestro o la confisca del mezzo se, a seguito del test, risultava che il conducente avesse un tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l. Confisca significa che l'auto o la moto andavano all'asta. Ad ogni modo fino al 31.05.2010 se il conducente del veicolo NON era anche proprietario, lo stesso veicolo non veniva confiscato.

La Suprema Corte di Cassazione - Sez. Penale, però, con la sentenza 20610 del 01.06.2010 ha asserito che al pari della proprietà deve considerarsi appartenenza del mezzo anche la materiale detenzione o signoria sul bene.
Il caso deciso con la menzionata sentenza riguardava un soggetto di 39 anni alla guida di uno scooter di proprietà della madre di 68 anni. Il conducente dello scooter veniva fermato dagli agenti di Polizia e gli veniva riscontrato un tasso alcolemico oltre 1,5 g/l. Nell'ipotesi in esame la Corte ha ritenuto che l'intestazione del veicolo rispondesse a funzione di mera fittizietà e che, dunque, fosse ravvisabile quella che è stata definita “una signoria sulla cosa...dell'imputato..al momento del fatto”.

Riassumendo: Fino al 31.05.2010 se il conducente veniva sottoposto ad accertamenti e solamente se lo stesso era alla guida di un mezzo di propria proprietà, il mezzo poteva andare all'asta o essere sequestrato ma se lo stesso veicolo eri di proprietà di un diverso soggetto non poteva finire all'asta.
Dal 01.06.2010 ogni autoveicolo può finire all'asta o essere sequestrato se il soggetto conducente viene sottoposto ad accertamenti alcolemici e sfora il limite di 1,5 g/l, sia se egli sia o non sia il proprietario del veicolo condotto.

Per ulteriori chiarimenti, contattare i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi
Piazza Agide Fava n. 5 – Pesaro
tel.: 347,4445105
e.mail: studiolegalerighi@alice.it

TRUFFA E INTERNET - PHISHING E ASTE ON LINE


Truffa on - line

Internet è diventato un mezzo di lavoro e comunicazione unico e indispensabile che, però, se usato con troppa superficialità può dare adito a brutte sorprese.
Le truffe informatiche mediante internet, infatti, sono ormai all'ordine del giorno.
Si sono moltiplicati in tutto il mondo i modi per truffare i consumatori in buona fede, attraverso messaggi di posta elettronica, aste o altro.

Le più frequenti truffe on – line, che vengono perpetrate mediante internet sono le seguenti (fonte: sito della polizia di stato):
- Finte vendite all'asta sul WEB, con merci offerte e mai inviate ai clienti o con prezzi gonfiati;
- Offerta di servizi gratis su internet che poi si rivelano a pagamento o mancata fornitura di servizi pagati o fornitura di servizi diversi da quelli pubblicizzati;
- Vendite di hardware o software su catalogo on-line, con merci mai inviate o diverse rispetto a quanto pubblicizzato
- Schemi di investimento a piramide e multilevel business;
- Opportunità di affari e franchising;
- Offerte di lavoro a casa con acquisto anticipato di materiale necessario all'esecuzione di tale lavoro;
- Prestiti di denaro (mai concessi) con richiesta anticipata di commissione;
- False promesse di rimuovere informazioni negative per l'ottenimento di crediti (es. rimozione di nominativi da black-list);
- False promesse di concessione (con richiesta di commissione) di carte di credito a soggetti con precedenti negativi;
- Numeri a pagamento (tipo 899) da chiamare per scoprire un ammiratore segreto o una fantomatica vincita (di vacanze, di oggetti).

PHISHING
La truffa che attualmente sta adescando numerosi consumatori è il c.d. Phishing.
Tale truffa consiste nella ricezione di mail che hanno come mittente una conosciuta società (banca, poste....) e invitano a fornire i propri dati personali.
Ebbene sono sempre delle truffe, possono avere contenuto pericoloso in quanto mirano al conto corrente oppure possono semplicemente richiedere i dati per l'invio di pubblicità mirata.
Le banche ed ogni altro istituto di credito mai chiederebbero i dati ai propri utenti on – line attraverso un messaggio di posta elettronica. L'unica ipotesi in cui viene richiesto il codice e numero della carta di credito è durante un acquisto su Internet che il consumatore ha voluto fare.
Se si riceve una mail di questo tipo bisogna assolutamente rispondere ma contattare la società intestataria della mail (naturalmente la vera società).
Se per errore si sono fornite dette informazioni è necessario controllare molto frequentemente il proprio conto corrente altrimenti è possibile incorrere in sorprese non gradite.
Naturalmente è consigliabile utilizzare un buon antivirus che abbia anche antispyware e altro e aggiornarlo spesso.

ASTE ON - LINE
Con queste righe non si vuole certamente denigrare le aste on – line ma si consiglia al consumatore, prima di effettuare l'acquisto, di verificare la fonte della vendita.
Le truffe più frequenti sono:

- Falsa attestazione di spedizione.
I fantomatici venditori possono aprire un asta mediante un sito italiano e dire che l'oggetto è in Italia ma in realtà proviene dalla Cina. In tal caso vi sono alte possibilità che il prodotto venga fermato alla dogana. Se poi avete pagato mediante assegno o utilizzando wester union o bonifico bancario poco potete fare per recuperare i soldi. Se è stata utilizzata, invece, una carta di credito, ci sono maggiori possibilità di agire in regresso.

- Finti acquirenti.
Se si vendono merci su internet è possibile incappare in un “acquirente” che vuole pagare solo mediante assegno. L'assegno potrebbe essere falso o scoperto oppure l'acquirente invia un assegno, sempre falso, di maggiore importo dicendo che ha sbagliato nell'indicare la somma e chiede un bonifico per riottenere la somma eccedente. Anche in questo caso, se si restituisce la somma, si rimane truffati.

Solamente nella giornata del 25 Marzo la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato ben 6 siti di aste on - line, quindi molta attenzione negli acquisti on - line.

Per ulteriori chiarimenti, contattare i seguenti recapiti:

Avv. Roberto Righi
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE


Troppo spesso, purtroppo, i lavoratori si ammalano a causa dell’attività lavorativa svolta oppure rimangono vittime di infortuni sul luogo di lavoro.
Tuttavia, qualora il lavoratore prestava attività lavorativa subordinata, l’Inail dovrà risarcire il danno occorso. La stessa Inail, Infatti, gestisce l’assicurazione per le malattie e gli infortuni sul lavoro dipendente. I liberi professionisti non godono di tale copertura.

MALATTIA PROFESSIONALE
In base ad una tabella, normativamente stabilita ed aggiornata, vengono indicate le malattie professionali conosciute e, ad ogni malattia, viene accostata una percentuale di invalidità. In base a tale percentuale si avrà diritto ad un proporzionale risarcimento.
Non sempre, però, gli eventi denunciati all’Istituto assicuratore sono riconosciuti e conseguentemente indennizzati.
Le malattie professionali possono derivare da molteplici cause:
- cadute;
- scarica di corrente elettrica;
- turbamento dello stato psichico;
- assorbimento di sostanze velenose;
- alzare pesi quotidianamente …

INFORTUNIO SUL LAVORO
Qualora accada un infortunio sul lavoro il lavoratore deve avvertire il prima possibile il datore di lavoro di quanto accaduto.
Il datore di lavoro dovrà denunciare il fatto all'Inail non appena il lavoratore stesso, o un suo familiare, presenterà, entro 2 giorni dalla data del rilascio, il certificato del medico di pronto soccorso con prognosi superiore ai 3 giorni.
Se la prognosi certificata dal medico non dovesse superare detto termine, non vi è obbligo per il datore di lavoro di denunciare il fatto. Se le cure, invece, si dovessero protrarre ulteriormente il lavoratore dovrà fornire tutti i successivi certificati.
Se il datore di lavoro non dovesse effettuare la denuncia, il lavoratore, personalmente, si dovrà attivare per presentarla direttamente.

INCIDENTE IN ITINERE
Qualora il lavoratore rimanga vittima di un incidente durante il tragitto casa-lavoro sarà anche in questo caso coperto da assicurazione Inail. Il tragitto coperto da assicurazione è quello più veloce per raggiungere il luogo di lavoro e l'assicurazione copre il sinistro verificatosi in un arco temporale di circa mezz'ora prima e dopo l'orario di lavoro. Qualora vi siano mezzi pubblici che collegano senza problemi la casa al luogo di lavoro, difficilmente l'assicurazione pagherà.

INDENNIZZO e RENDITA
Al lavoratore spetterà un indennizzo in capitale (ossia un assegno una tantum) se l’infortunio o la malattia hanno cagionato un danno biologico compreso tra il 6 e il 15 %. Qualora gli eventi abbiano cagionato un danno biologico superiore al 16 % l’Inail erogherà una rendita mensile, ossia emetterà mensilmente un assegno in favore del lavoratore.
L'ammontare dell'indennizzo in capitale del danno biologico verrà quantificato in base al grado di danno accertato, al sesso del lavoratore e all'età anagrafica. Qualora il danno biologico risulti minore al 6 % non sarà risarcito.

AGGRAVAMENTO
Qualora al lavoratore, a seguito di malattia professionale o infortunio sul lavoro, sia stata riscontrata una percentuale di invalidità ma, con il decorrere del tempo la stessa invalidità si è aggravata, è possibile che lo stesso sia sottoposto nuovamente a visita medica all’Inail e chiedere l’aggravamento della propria situazione. Qualora venga riscontrato un aggravamento il lavoratore avrà diritto ad ottenere una maggiore indennità.
L’Inail decide circa l’aggravamento mediante una procedura che è detta revisione, la quale può essere effettuata solo dopo che sia trascorso un anno dal giorno dell'infortunio e 180 giorni dall’inizio del godimento della rendita.

Per ulteriori delucidazioni, contattare i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi – Pesaro e Urbino
Tel.: 347.4445105
E.mail: studiolegalerighi@alice.it

MOBBING


Il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore non sempre si basa su rispetto reciproco e la normativa relativa al c.d. mobbing regolamenta la materia. Il datore di lavoro, infatti, è senza alcun dubbio la parte forte del rapporto e il lavoratore potrebbe essere sottoposto a trattamenti umilianti o non consoni all'ambiente lavorativo.
La Suprema Corte di Cassazione, sentenza 7382/2010, qualifica il mobbing nei seguenti termini: il mobbing è un comportamento riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall’articolo 2087 c.c., ossia una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o dei dirigenti, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente nell’ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell’equilibrio pscico - fisico e della personalità del medesimo.

Quindi, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti :
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico (ossia la causa) tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psicofisica dei lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (ossia la volontà di compiere un comportamento volutamente persecutorio).

Le singole fattispecie moleste solitamente non raggiungono la soglia del reato e possono essere, invece, anche comportamenti perfettamente legittimi. Il confine tra il lecito e l'illecito si supera qualora le persecuzione e le ipotesi di mobbing si manifestano in comportamenti plurioffensivi continuativi e rivolti solamente ad un lavoratore o ad un gruppo di lavoratori.

Qualora il datore di lavoro o il direttore dello stabilimento prende di mira un dipendente e lo umilia senza motivo o si accanisce ripetutamente e solamente contro lo stesso lavoratore deve risarcire il danno derivato da mobbing.
Esempi di mobbing possono essere:
- insulti davanti ad altri dipendenti;
- demansionamento senza motivo;
- far prendere servizio durante il turno di notte solamente ad un lavoratore senza mai ruotare il turno;
- criticare senza motivo e senza ovvie ragioni l'operato del dipendente in modo ripetitivo e continuativo...

L'azienda e il datore di lavoro saranno egualmente responsabile qualora, pur non ponendo in essere direttamente detti comportamenti, sono a conoscenza che il capo reparto, ad esempio, pone in essere comportamenti vessatori contro un proprio sottoposto e sia il datore di lavoro o il preposto a tale compito non si adoperano al fine di rilevarne i motivi e interrompere detto comportamento.

I vertici aziendali possono anche porre in essere il c.d. mobbing strategico, ossia isolare un collega e addebitargli determinate responsabilità non a lui dovute al fine di indurlo al licenziamento.

La normativa del diritto del lavoro è sensibile all'argomento in esame e il Giudice del Lavoro potrebbe, qualora ne riscontri i presupposti, condannare il datore di lavoro al pagamento di un risarcimento danni molto salato in favore del lavoratore.


Per ulteriori chiarimenti contattare i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi
Tel.: 347.4445105
e.mail: studiolegalerighi@alice.it

ASSICURAZIONE AUTO - RCA


Se dovete stipulare un nuovo contratto di assicurazione o avete intenzione di cambiare compagnia assicurativa è consigliabile valutare preventivamente e con attenzione il contratto che si dovrà sottoscrivere.
I premi delle assicurazioni (ossia le tariffe) sono gestite autonomamente dalle compagnie le quali possono stabilirne a proprio piacimento l'importo.
Valutate quindi le varie tariffe da applicare.
Il premio assicurativo, inoltre, può modificarsi durante gli anni successivi o a seguito di un sinistro stradale e sarà quindi opportuno chiedere informazioni anche riguardo a questi ulteriori elementi.
La totalità delle compagnie assicuratrici offre dei preventivi gratuiti (a volte è possibile consultarli anche su internet). Approfittate di questa possibilità per comparare i prezzi del premio.

Importante è valutare la presenza di eventuali franchigie, che possano incidere notevolmente sul prezzo dell'assicurazione e la copertura relativa al conducente. A volte, infatti il premio è più basso e invoglia l'automobilista ma potrebbe essere causa di guai se fossero presenti all'interno del contratto clausole limitative di responsabilità (frequente la clausola che non offre copertura qualora il conducente che abbia cagionato il sinistro abbia meno di 26 anni).

Assicurarsi inoltre che la compagnia vi assicuri anche se utilizzate il mezzo all'estero.

Con la liberalizzazione del c.d. mercato assicurativo (regolato dal decreto Bersani n. 223/2006) le assicurazioni, al fine di essere maggiormente competitive, gestiscono autonomamente le tariffe e offrono ai clienti delle polizze personalizzate.

Tale personalizzazione deriva da diversi fattori:
il tipo, la cilindrata e i cavalli del veicolo;
le caratteristiche personali dell'assicurato (età, sesso, attività, frequenza nell'utilizzo dell'auto ecc.);
al numero di sinistri già causati;
alla possibilità di estendere la copertura anche al conducente del veicolo;
soglia massimale assicurata (ossia quanti soldi l'assicurazione risarcirà in caso di danno)...
Il premio aumenterà nel caso in cui si richieda l'applicazione di clausole aggiuntive, quali c.d. Kasco o furto e incendio, assistenza legale...

Stipulata la polizza deve essere rispettata in tutti i suoi punti quindi, prima di firmarla, accordatevi al meglio con il broker e leggete bene il contratto.

N.B. In caso di rottamazione dell'automezzo, prima del termine del contratto, è possibile farsi restituire la parte di premio residua. Es. auto assicurata da gennaio a dicembre ma a giugno a causa di sinistro l'auto viene demolita. In tal caso è possibile farsi restituire la parte di premio relativa ai mesi in cui l'assicurazione non può essere utilizzata (normalmente la compagnia concede un buono per la nuova assicurazione).

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti:

Avv. Roberto Righi - Pesaro e Urbino
E.mail: studiolegalerighi@alice.it
Tel.: 347.4445105

COSA FARE DOPO LA VERIFICAZIONE DI UN INCIDENTE STRADALE E COME RICHIEDERE I DANNI ALL’ASSICURAZIONE


Qualora rimaniate vittima di un incidente stradale è possibile procedere in due modi:
1. Redigere e sottoscrivere il modello CAI (constatazione amichevole di incidente);
2. Chiamare le Forze dell’Ordine.

Se l’incidente è grave è consigliabile chiamare la Polizia o i Carabinieri mentre se il sinistro verificatosi è di lieve entità è preferibile compilare semplicemente il modello Cai. Se, però, le parti coinvolte non sono d’accordo sulla dinamica dell’incidente è necessario chiamare le Forze dell’Ordine.
Il modello Cai deve essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da tutte le parti incidentate. Può capitare che nessun automobilista abbia con se il modulo e allora è sufficiente scrivere tutto su un normale foglio bianco e sottoscriverlo. I dati necessari per l’identificazione del sinistro sono:
- Data e ora dell’incidente;
- Generalità parti coinvolte e generalità dei proprietari del mezzo se non sono le medesime persone che conducevano i veicoli;
- Targa di tutti i veicoli coinvolti;
- Dati delle assicurazioni (denominazione, agenzia in loco presso la quale si è sottoscritto il contratto di assicurazione e numero di polizza);
- Descrizione dettagliata dell’incidente, preferibile se viene disegnata anche la posizione dei veicoli;
- Generalità dei feriti e dei testimoni.
Ad ogni modo è possibile compilare il modello Cai successivamente riportando i dati raccolti nel foglio bianco.
La denuncia alla assicurazione dovrebbe essere fatta entro 3 giorni dall’incidente ma l’assicurazione di solito la accetta anche se presentata oltre tale termine.
Qualora si siano riportati danni fisici è necessario recarsi al Pronto Soccorso il prima possibile e terminati i giorni di prognosi concessi dal medico del PS farsi visitare da medico specialista fino all’avvenuta guarigione clinica.
IMPORTANTE: Durante i giorni di prognosi è possibile andare a lavorare, il danno biologico è cosa diversa dal danno lavoro.
Terminati i certificati medici è necessario inviare tutta la documentazione all’assicurazione e in seguito la stessa assicurazione contatterà il ferito per sottoporlo a visita medico presso un medico di fiducia dell’ass.ne.
Ricevuto il risarcimento danni è possibile sottoscrivere la quietanza e accettare la somma oppure, se la somma offerta non è idonea, è possibile contestare la somma e richiedere un ulteriore pagamento.
Le assicurazioni solitamente offrono meno di quello che devono risarcire quindi è sempre meglio farsi seguire da un avvocato.

Per ulteriori chiarimenti contattare i seguenti recapiti
Avv. Roberto Righi - Pesaro e Urbino
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it

Il treno è in ritardo ... diritti dei passeggeri.


Il nuovo regolamento europeo in materia di trasporti e ritardi dei treni prevede che qualora il treno ritardi più di 60 minuti dall’orario previsto, ritardo dovuto a qualsiasi motivo, il passeggero ha diritto di ricevere dalle Ferrovie dello Stato pasti e bevande. Qualora il ritardo si protragga per molto tempo è previsto in favore del passeggero l’eventuale pernottamento in hotel e, se necessario, il passeggero ha diritto al rimborso di tutte le spese che ha dovuto sostenere per informare la famiglia del ritardo.
Il regolamento prevede che:
·Il diritto ad essere rimborsati scaturisce solamente qualora il treno abbia un ritardo superiore ai 60 minuti.
·Precedentemente era previsto un rimborso di parte del biglietto se l’impianto di climatizzazione non fosse stato funzionante. Con l’ingresso del nuovo regolamento tale rimborso è stato abolito.
·Il rimborso verrà erogato dopo 20 giorni dalla data del viaggio (conservate quindi il biglietto).
·Non sono previsti rimborsi sotto i 10 € (8 € se regionali) per le rinunce al viaggio.
·Il rimborso previsto per i ritardi verrà erogato solamente se maggiore a 4 €.


Per ulteriori informazioni contattate i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi – Pesaro
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it