Disciplina regolatrice CENTRI ESTETICI


Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le direttive riguardanti i CENTRI ESTETICI, SALONI DI BELLEZZA E CENTRI BENESSERE.
La disciplina riguarda i macchinari da utilizzare, i divieti imposti agli operatori del settore e indica una serie di cautele alle quali i menzionati centri benessere e centri estetici devono obbligatoriamente sottoporsi. Ad esempio è assolutamente VIETATO l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a minori di anni 18, alle donne in stato di gravidanza o, in generale, a tutti i soggetti che soffrono di neoplasie alla cute… Il provvedimento emesso dal Ministero è entrato in vigore il 30.09.2011 e prevede quanto segue:

• Apparecchi ad uso estetico: è stata aggiornata la lista delle apparecchiature elettromegnetiche ad uso estetico, elenco contenuto nella Legge 4.01.1990, n. 1. Tale elenco indica le modalità di utilizzo e le tecnologie per il corretto utilizzo dei macchinari.

• Solarium per l’abbronzatura: oltre al divieto di utilizzo per i minori, i macchinari per il solarium sono ampiamente sconsigliati a chi ha molti nei, a soggetti che in passato hanno sofferto di ustioni, agli assuntori di farmaci in quanto (non sempre ma solamente in alcuni casi) aumentano la fotosensibilità agli UV.

• In ogni centro benessere o centro estetico è obbligatorio, prima di ogni trattamento, informare i clienti sui possibili effetti nocivi dell'esposizione a raggi UV, dovranno obbligatoriamente essere esposti cartelli informativi ben visibili nelle vicinanze dei relativi macchinari.

• Apparecchi a luce pulsata: le apparecchiature per depilazione a luce pulsata devono essere utilizzate solamente da personale con qualifica professionale e con preparazione teorico-pratica specifica. Il professionista dovrà prontamente valutare le idonee condizioni della cute del soggetto da trattare e dovrà invitare a non sottoporsi al trattamento tutti i soggetti a rischio.
E’ obbligatorio l’utilizzo di appositi occhiali, sia per l’operatore che per il cliente. E’ previsto inoltre il totale divieto di utilizzo su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.

Nell’eventualità che dal trattamento derivino dei DANNI alla cute o altro, il centro estetico sarà RESPONSABILE e dovrà risarcire tutti i danni derivati al cliente, qualora non abbia fornito la dovuta informativa, assunto informazioni sugli stessi clienti (allergie, precedenti ustioni…) ed adottato tutte le prescrizioni previste dalla normativa.

Per eventuali informazioni:
Avv. Roberto Righi
Pesaro – Urbino
Tel.: 347.4445105
e.mail: studiolegalerighi@alice.it

SEI STATO DANNEGGIATO DA CRACK FINANZIARI ?



BOND ARGENTINA, CIRIO, LEHMMAN …
Se la banca al momento della stipula del contratto di compravendita dei titoli non ha idoneamente informato il cliente sui rischi ... deve risarcire il danno.

Purtroppo sono all’ordine del giorno notizie circa crollo dei titoli di borsa oppure procedure fraudolente atte a raggirare i risparmiatori.

Migliaia di piccoli investitori, infatti, nel corso degli ultimi anni, hanno perso notevoli somme di denaro investendo in titoli c.d. spazzatura (Argentini, cirio, parmalat, etc.).

Spesso sono state le proprie banche di “fiducia” ad offrire tali titoli o obbligazioni, nonostante fossero prodotti considerati a forte rischio investimento.

Tuttavia è possibile provare a recuperare i soldi investiti qualora ricorrano determinate ipotesi, ossia ogni volta che la banca, durante la procedura di compravendita di titoli spazzatura, non abbia adeguatamente informato il cliente sull’effettivo rischio degli investimenti prescelti.

Es. I c.d. bond argentini (vere e proprie obbligazioni) erano un prodotto molto allettante per gli investitori in quanto il tasso di interesse che si otteneva dall’acquisto di detti bond era molto alto.
Il motivo di tali interessi molto alti (e conseguente maggior guadagno degli investitori) scaturiva dal fatto che i bond argentini erano una bomba ad orologeria, erano delle obbligazioni molto rischiose che avrebbero potuto fare guadagnare tanto oppure perdere tutto o quasi a chi le avesse comperate … e purtroppo si è verificata la seconda ipotesi.

Alcune banche, quindi, hanno offerto bond argentini a piccoli risparmiatori ma non li hanno informati circa il rischio dell’operazione. Il risultato è stato che migliaia di persone hanno perso tutto a causa della negligenza della propria banca di fiducia.


Secondo la legge, però, la banca deve conoscere e spiegare minuziosamente il prodotto che vende al proprio cliente indicando il rischio del prodotto venduto e facendogli sottoscrivere un modulo.


Ne deriva che qualora la banca non abbia fornito le corrette informazioni sarà responsabile della perdita economica dell’investitore e dovrà risarcire il danno.

Per ulteriori informazioni:
Avv. Roberto Righi
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it

RISARCIMENTO PER RITARDO NELLA CONSEGNA


Fino a poco tempo fa l’Amministrazione pubblica e le Poste, forti dell’articolo 6 del D.P.R. n. 156/73, non incontravano nessuna responsabilità qualora le consegna di pacchi postali fosse avvenuta con ritardo, mediante il servizio postacelere.
Ora, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 46/2011, questo privilegio è terminato e le Poste sono responsabili per il ritardo nella consegna dei pacchi e lettere.
La Corte è arrivata a questa decisione dovendo decidere circa il seguente caso: una ditta si era affidata al servizio postacelere per la consegna di un pacco. Il plico conteneva importanti documenti necessari per partecipare ad una gara d’appalto.
Il plico interessato, per errore, finiva in una zona completamente estranea alla destinazione prefissata dalla ditta mittente. Le Poste, in forza del menzionato articolo, rimborsavano solamente il prezzo della spedizione, pari a pochi euro.
La ditta presentava ricorso e il giudice delle leggi considerando la normativa suindicata iniqua, sentenziava che "la legge 156/73 determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi 'la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione”.

Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi
Piazza Agide Fava n. 5 - Pesaro
Tel.: 347.4445105

LE PROVVIGIONI DELL'AGENZIA IMMOBILIARE DEVONO ESSERE PAGATE SOLO DAL VENDITORE ...


Una sentenza della Corte di Cassazione, Sent n.16382 del 14 luglio 2009, ha dato una nuova interpretazione dell'attività delle agenzie immobiliari.

Praticamente il rapporto intercorrente tra tali agenzie e i clienti che si rivolgono alle stesse per vendere un immobile è basato sulla normativa che regola il mandato e non sulla mediazione. La principale differenza è, quindi, che le provvigioni dovrebbero essere pagate solo dal venditore e non dall'acquirente.

Inoltre, il mediatore, nel caso in cui agisca come mandatario, assume tutti gli obblighi relativi al mandato e, qualora cagioni un danno dovrà risarcirlo.
Si impongono inoltre degli obblighi di trasparenza, correttezza ed equità, come previsti dal c.d. Codice del concumo.

Per la Suprema Corte, quindi, oltre alla mediazione ordinaria è rappresentabile anche una mediazione contrattuale riconducibile non ad una mediazione propria ma ad un contratto di mandato.

La Corte di Cassazione, poi, cogliendo l'occasione, pone l'accento sulla attuale modulistica prestampata utilizzata dalle agenzie dichiarandola errata in quanto il servizio offerto è un mandato e non una mediazione.

La differenza è la seguente:
Mandato: il professionista ha rapporti con una delle parti;
Mediazione: il professionista è totalmente indifferente rispetto ad entrambe le parti.
Nel caso delle agenzie immobiliari non può sostenersi che l'agenzia non abbia rapporti con il venditore in quanto è quest'ultimo che la contatta affinchè lavori per lui.
In caso di conferimento di incarico, tale diritto per l'agente sorgerà solo nei confronti del mandante (e quindi del venditore).

DANNO DA PERDITA DI CHANCE



Il diritto civile non è indifferente alla tutela di chi, a causa di un terzo individuo, subisce un danno da c.d. perdita di chance. Tale danno riguarda l’ipotesi in cui un soggetto avrebbe potuto avere dei benefici dalla verificazione di una situazione ma, a causa di un soggetto, tali benefici non sono stati raggiunti.

Es. 1) Tizio, dipendente della ditta XD, viene escluso, senza motivo, da un concorso interno all’azienda che avrebbe potuto garantirgli la promozione.

Es. 2) Tizia non può partecipare alle selezioni di un posto di lavoro perché il marito è geloso e non la lascia uscire di casa.

Tuttavia il risarcimento di detto danno non scaturisce automaticamente ma, come sempre, deve essere provato. La prova può essere nell’es. 1 una prova testimoniale dei colleghi di lavoro i quali dovrebbero dichiarare che il collega è stato escluso volontariamente dal concorso. Oppure la prova può essere fornita dal rigetto scritta alla richiesta di partecipare al concorso.

Il danno risarcibile è il lucro cessante, derivante dalla definitiva perdita, a causa del comportamento altrui, del bene ultimo avuto di mira (ad es. la promozione al lavoro). Tale danno si quantifica in base alla differenza retributiva, danno morale ecc…

Inoltre il risarcimento da lesione di chance presuppone la prova, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta e immediata (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n. 23846/2008, Cass. n. 21544/2008, Cass. n. 16877/2008, Cass. n. 21014/2007, Cass. n. 17176/2007, Cass. n. 14820/2007, Cass. n. 12243/2007, Cass. n. 10840/2007).

Per ulteriori informazioni:
Avv. Roberto Righi
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SE L'IMBIANCHINO SI FERISCE MENTRE ESEGUE LAVORI IN CASA NE RISPONDE IL PROPRIETARIO DELLA CASA


Se si chiama un artigiano per dei lavori in casa si è responsabili della sua incolumità (imbianchino, elettricista, idraulico...).

Questo principio è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza dicembre 2010, n. 42465) la quale ha condannato il sig. X il quale è stato giudicato colpevole della morte dell’imbianchino che stava eseguendo lavori presso la sua abitazione.

Il sig. X non aveva verificato che l’operaio fosse dotato dei c.d. “sistemi di sicurezza anticaduta” indicati nella relativa disciplina del lavoro (la legge prevede che debbano essere indossate apposite attrezzature ogni volta che un soggetto lavori ad altezza superiori a due metri – cintura e casco).

Ne deriva, quindi, che chiunque richieda l'intervento di un artigiano deve assicurarsi che lo stesso adotti ogni misura di sicurezza idonea al caso. Qualora l'operaio si ferisca e lo stesso non indossava la relativa attrezzatura, il proprietario di casa (committente)dovrà rispondere dei danni derivati.

Praticamente chiunque chiami un imbianchino (ad es.) deve obbligare lo stesso imbianchino ad adempiere ad ogni pratica di sicurezza prevista dalla legge.

La logica giuridica della sentenza indicata si basa sull'’obbligo giuridico di impedire ogni evento dannoso, l’inosservanza del quale, in base all’art. 40, equivale a cagionarlo.

In base a tale principio, la Corte di Cassazione ritiene che, qualora non ci sia un direttore dei lavori, spetta al committente ricoprire e garantire la posizione di garanzia nei confronti della sicurezza del lavoratore.

ANIMALI AL RISTORANTE e ANIMALI IN CONDOMINIO


ANIMALI AL RISTORANTE

Il Decreto del presidente della Repubblica 320/54 disciplina le varie situazioni che possono verificasi al proprietario di un animale da compagnia all’interno di un locale pubblico.

La normativa sancisce che “Vietare l’ingresso ai cani nei locali pubblici e quindi negli esercizi commerciali è illegale”. Per esercizio commerciale si intendono anche bar e ristoranti. E’ fatto, invece, assoluto divieto di ingresso nei luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati.

L’art. 83 del menzionato decreto asserisce che chiunque voglia far entrare il proprio cane da compagnia in un ristorante o bar dovrà provvedere ad adempiere ad ogni misura di precauzione (museruola e guinzaglio) al fine di non cagionare pericoli per gli altri clienti del locale.

Il proprietario del locale può, però, vietare l’ingresso ad animali sporchi o maleodoranti oppure può invitare il proprietario dell’animale ad uscire da un ristorante (ad es.) se l’animale infastidisce gli altri clienti (abbaia).

La normativa riguarda animali da compagnia ma deve essere naturalmente interpretata per cani, gatti, uccellini o altri animali di dimensioni ridotte. Non è certamente ammesso far entrare un cavallo in un ristorante.


ANIMALI IN CONDOMINIO

Affinché non si incorra in frequenti liti tra vicini di condominio è necessario rispettare alcune norme basilari di convivenza sia civile che giuridica.

La Corte di Cassazione, sentenza n.1109 del 9 dicembre 1999, ha stabilito che si configura il reato di disturbo alla quiete pubblica in tutti quei casi in cui i lamentati rumori (ad es. cane che abbaia) abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone

La stessa Cassazione, sentenza n. 26107/2006, ha dichiarato che il vicino di casa che non riesce a dormire per colpa dei latrati del cane ha diritto ad essere risarcito. “L’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore”.

Infine si sottolinea che, nel caso in cui il regolamento condominiale vieti la presenza di animali nei luoghi comuni questi dovranno essere allontanati (Tribunale di Salerno Sez. II, 22/03/2004).
Gli animali domestici possono essere allontanati anche con provvedimento di urgenza che ne inibisca il ritorno laddove la loro presenza sia vietata non solo dal regolamento condominiale ma anche quando da essa derivino immissioni insalubri e intollerabili ed un minore godimento delle parti comuni, soprattutto quando i cani in questione siano dichiarati potenzialmente pericolosi dal Ministero della Salute”.