CONFISCA DEL VEICOLO ANCHE SE IL PROPRIETARIO NON GUIDA


Una ulteriore modifica è stata introdotta dalla Corte di Cassazione in tema di guida in stato di ebbrezza.
Ora, infatti, è possibile la confisca del veicolo anche qualora il proprietario dello stesso viaggi in qualità di trasportato e faccia guidare al altro soggetto non sobrio.
Praticamente se il proprietario del mezzo è ubriaco e fa guidare un conoscente anch’esso ubriaco, rischia che la propria automobile finisca all’asta.
Fino a poco tempo fa l’autoveicolo finiva all’asta solamente se il proprietario (e solo il proprietario) veniva sorpreso alla guida dello stesso in evidente stato confusionale dovuto dall’alcol. Successivamente l’applicazione si è estesa ed ha ricompresso anche i familiari del proprietario (macchina del genitore condotta dal figlio ubriaco andava all’asta). Ora il pericolo che il mezzo venga venduto coattivamente si concretizza anche se alla guida c’è un semplice conoscente.
Rischia la confisca del veicolo, quindi, chiunque siede nell’auto come trasportato, affidando l’automobile ad un conducente alterato dall’alcool.
Quarta Sezione Cassazione penale, sentenza 24 settembre 2010, 34687.

Cosa deve fare un proprietario di un cane per non incorrere in sanzioni ?


Tutti i proprietari di cani devono adempiere ad alcune incombenze al fine di non incorrere in provvedimenti disciplinari e sanzioni.
- Innanzitutto è d’obbligo registrare il cane all’anagrafe canina. In passato ogni cane veniva personalizzato con l’apposizione di un timbro sull’orecchio o sotto la coscia. Più recentemente è stato introdotto il c.d. microchip, ossia una memoria elettronica di riconoscimento che permette l’identificazione del cane.
- è necessario vaccinare il cane.
- qualora i proprietari vogliano far viaggiare l’animale assieme a loro all’estero (nei paesi UE) è necessario fargli una specie di passaporto (regolamento europeo 998 del 2003).
- Applicare il guinzaglio e/o la museruola se ci si trova in un luogo all’aperto.
- Applicare sia l guinzaglio che la museruola se ci si trova con un cane in un locale pubblico o nei mezzi di trasporto.

Inoltre, l'Ordinanza del 27 Agosto 2004, obbliga i proprietari dei cani c.d. pericolosi di stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.
Praticamente tale assicurazione dovrà risarcire i danni civili eventualmente cagionati dall’animale.
Le razze c.d. pericolose sono riportate in detta ordinanza e sono:
Bulldog americano
Cane da pastore di charplanina
Cane da pastore dell’anatolia
Cane da pastore dell’asia centrale
Cane da pastore del caucaso
Cane da serra da estrella
Dogo argentino
Fila brazileiro
Mastino napoletano
Perro da canapo majoero
Perro da presa canario
Perro da presa canario e Mallorquim
American pitt bull terrier
Pit bull mastiff
Pit bull terrier
Rafeiro do Alentejo
Rottweiler
Tosa inu

Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi - Pesaro
studiolegalerighi@alice.it
347.4445105

ANCHE L'INQUILINO MOROSO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO SE...


Con il contratto di locazione il proprietario di un immobile (ad esempio di un appartamento) cede in godimento lo stesso immobile ad un altro soggetto, detto locatario, dietro il pagamento di un canone pattuito.
Tuttavia se il locatario (c.d. inquilino) non paga il canone pattuito il proprietario dell'immobile può chiedere al giudice lo sfratto del locatario e rientrare in possesso dell'appartamento.
Tuttavia anche l'inquilino moroso (ossia che non ha pagato i canoni di locazione) ha diritto ad ottenere un risarcimento del danno da parte del proprietario dell'appartamento se all'interno dell'immobile si era formata della muffa e tale muffa ha rovinato in tutto o in parte elementi di arredo o altro.
Ne deriva che anche se l'inquilino non paga quanto dovuto al locatore (proprietario) quest'ultimo deve garantire egualmente la salubrità dell'immobile.
Quanto appena citato è stato disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20346 depositata il 28 settembre 2009.

Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi - Pesaro
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RISTORANTI – Disciplina regolatrice


Chiunque voglia esercitare attività di ristorazione deve innanzitutto iscriversi alla Camera di Commercio e deve richiedere la necessaria licenza richiedendo l’autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande. Il locale dovrà poi essere ispezionato dai servizi sanitari locali i quali controlleranno che le norme siano rispettate.
Successivamente si dovrà rendere nota l'attività mediante denunciata al registro delle imprese oltre che all'Inps.

Ogni soggetto può aprire un ristorante ma solamente dopo aver frequentato almeno un corso per la somministrazione di cibi e bevande. Solamente i corsi professionali riconosciuti dalla Regione sono idonei e conformi alla normativa.

I requisiti necessari al fine di ottenere l'autorizzazione sono i seguenti:

- Per quanto concerne la cucina, la stesse deve essere ampia almeno 20 mq.
La merce destinata ad essere depositata in dispensa non può transitare all'interno della cucina altrimenti potrebbe portare sporcizia.
- Qualora il ristorante sia anche pizzeria, la zona di impasto e cottura della pizza deve visibile dalla sala da pranzo.
- La zona indirizzata al lavaggio delle stoviglie deve avere una superficie di almeno 5 mq e vi è fatto divieto di qualsiasi lavorazione degli alimenti. Nel reparto stoviglie non possono quindi essere lavati e preparati alimenti.
La dispensa deve essere individuata in un locale autonomo ma comunicante con la cucina. Se per raggiungere la dispensa l'addetto deve uscire dal ristorante e recarsi un altro edificio la stessa dispensa non è a norma. Le coperture della dispensa (pareti e pavimento) devono essere costruite con materiale lavabile.
- Un bagno per il solo personale è obbligatorio se i soggetti dipendenti del ristorante sono 10 o meno di 10. E' obbligatorio un altro bagno se gli addetti sono da 10 a 20 e per ogni ulteriori dieci dipendenti deve essere predisposto un bagno. Tutti i bagni devono essere posizionati lontano dalla cucina.
- Ogni ristorante deve mostrare ai propri clienti i prezzi delle pietanze e delle bevande. Tale prescrizione è prevista dal testo per la sicurezza pubblica. Se non è esposto il menù con i relativi prezzi il cliente può denunciare il proprietario del locale.
- L'olio extravergine non può essere servito in tavola in ampolle o vasi che non riportino l'etichetta prevista dalla legge. In tale etichetta deve essere indicata ogni proprietà organolettica del prodotto, la provenienza etc...
- Dal 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la c.d. legge anti – fumo che impedisce ai clienti e al personale di fumare all'interno del ristorante. Tuttavia in ogni ristorante può essere adibita una sala fumatori che però deve essere grande meno della metà dell'intera struttura. L'area fumatori deve essere indicata con un cartello.
- Non esiste una legge che vieti l'ingresso ad animali domestici di entrare in ristoranti. Il divieto vige solamente per i locali della cucina, depositi e bagni. Il cane o altro animale deve stare legato in adiacenza del tavolo del padrone. Non ci sono naturalmente limitazioni per i cani guida che accompagnano persone non vedenti.

Per ulteriori informazioni:
Avv. Roberto Righi
studiolegalerighi@alice.it

Abolizione del canone Rai


La legge Finanziaria 2008 prevede che chiunque rientri nei requisiti indicati dalla legge NON DEVE pagare il canone Rai.
Tale esonero è previsto, però, solamente per gli anziani oltre i 75 anni di età.
Oltre al requisito anagrafico il soggetto non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che abbiano un proprio reddito dichiarabile nel Modello Unico o nel 730.
Ultimo requisito è relativo al reddito del soggetto che intende usufruire dell’esonero. Non potranno ottenere detto esonero dal pagamento del canone Rai tutti coloro che abbiano un reddito annuo maggiore ad € 6.713,98. Qualora una anziana persona conviva con il proprio coniuge la soglia di reddito va conteggiata computando entrambe i redditi.
Ai fini del conteggio del proprio reddito, in relazione all’esonero del canone Rai, NON dovranno essere computati redditi derivati da TFR, pensioni invalidità e altro…
Chiunque avesse per errore pagato il canone Rai negli anni 2008 – 2010, nonostante rientrasse tra i soggetti beneficiari dell’esenzione, potrà chiedere il rimborso di quanto pagato. La richiesta di rimborso va redatta in un modello reperibile presso l’Agenzia delle Entrate e deve essere spedita all’unico indirizzo di:
Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv - 10121 - Torino.
La dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esenzione deve essere presentata entro il 30 aprile per coloro che inviano la dichiarazione per la prima volta.

In caso di separazione la casa può tornare ai genitori del coniuge che la concessero in comodato


Ogni tribunale di Italia è saturo di cause relative a separazioni e divorzi tra coniugi e spesso oggetto della lite è la CASA CONIUGALE.
La Corte di Cassazione, con sentenza civile, sez. III, 7 luglio 2010, n. 15986, ha mutato il proprio orientamento ed ha stabilito che qualora Mirco e Licia si sposino e vadano a risiedere nell’immobile di proprietà dei genitore di Mirco, immobile concesso in c.d. comodato d’uso, in caso di separazione dei coniugi i genitori di Mirco possono riappropriarsi dell’immobile. Tale potere facoltà è concessa anche se vi sono figli minori.
L’immobile, infatti, rimane di esclusiva proprietà dei genitori di Mirco e gli ex coniugi non possono vantare alcun diritto sullo stesso.
L’ex moglie, anche se affidataria di figli minori, dovrà andare a vivere in un’altra casa e l’ex marito dovrà contribuire al sostentamento della figlia.
Nella causa di separazione decisa con la sentenza 15986/2010, infatti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dei genitori del marito contro le ragioni della ex nuora, la quale era anche affidataria dei figli minori, oltre ad essere stata indicata come assegnataria dell’abitazione coniugale. Tale abitazione, però, era di esclusiva proprietà dei genitori del marito i quali l’avevano concessa in mero comodato al figlio in ragione del matrimonio.

Sentenza: “Correttamente osservano i ricorrenti come la convenzione negoziale per la quale è processo fosse priva di termine, integrando cosi la fattispecie del cd. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso famigliare e sia stato assegnato in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli, come condivisibilmente affermato da questa corte regolatrice con la sentenza 10256/1997”.

Sostanze stupefacenti - uso personale e "spaccio"


Il Testo unico sugli stupefacenti fissa i limiti soglia massimi delle sostanze stupefacenti che se oltrepassati danno luogo al reato di “spaccio''. Di seguito si riportano alcuni esempi.

Il primo riferimento riguarda la dose c.d. personale mentre il secondo si riferisce alla quantità massima per uso personale. Chi venisse fermato dalle forze dell'ordine e avesse con se una quantità di sostanza superiore a quella massima consentita rischierebbe una condanna per spaccio. Entrambe le misurazioni si intendono espresse in mg.
Amfetamina 100 - 500
Mescalina 400 - 1200
Metamfetamina 100 - 500
Cocaina 150 - 750
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina) 200 - 600
TMA-2 50 - 150
Metadone 70 - 350
Ketamina 300 - 900
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze) Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta.

Le sanzioni relative all’ipotesi di spaccio sono disciplinate dall’art. 73. D.P.R. 309/90 il quale dispone circa la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
1 bis …(omissis)
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. … (omissis)
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. …(omissis)
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice …. può applicare, la pena del lavoro di pubblica utilità. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità …
Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse…
6. Se il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Alcune sentenze

Coltivazione - Uff. Indagini preliminari Napoli sez. XIII n. 1274/10
La nozione di coltivazione, ai fini della configurabilità del reato ex art. 73 d.p.R. 309/1990, implica un'attività ampia e articolata avente ad oggetto una pluralità di piante su appezzamenti di terreno di consistenza apprezzabile, attività da cui poter inferire una possibile destinazione ad un mercato sia pure ristretto di consumatori. Ciò non si verifica nell'ipotesi della coltivazione di una singola pianta di sostanza stupefacente.

Semi di canapa - Cassazione 25798/10
È vero che il mero possesso di semi di canapa, non aventi contenuto stupefacente, non integra alcun reato contemplato dalla legge, ma essi però possono rivestire, in correlazione alle altre cose sequestrate (in particolare, opuscoli illustrativi delle modalità di coltivazione di piante di cannabis), prova dell’attività di induzione all’uso o allo spaccio.

Dose personale e spaccio – Cassazione 19085/10
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente" di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 1990, sussiste quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, il dato ponderale sia oggettivamente di carattere straordinario e comunque tale da superare, con accento di eccezionalità, il quantitativo usualmente trattato in transazioni del genere nell'ambito territoriale in cui opera il giudice del fatto, tenuto conto anche della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente.

Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi
347.4445105
studiolegalerighi@alice.it