Fino ad oggi il conducente di un veicolo poteva essere fermato e sottoposto al test per dimostrare una eventuale alterazione psico – fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il test prevedeva il prelievo di saliva con un tampone.
Tale test, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'Interno, Circolare 16.03.2012, è illegillimo e non sufficiente.
Il provvedimento emesso dal Ministero, dietro richiesta di specificazioni da parte della Polizia di Roma, giudica tale modalità di acertamento:
illegittima perché "ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120";
non sufficiente perché per integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada si devono realizzare le seguenti due condizioni a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica (che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica) e b) che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze psicoattive.
Secondo il Ministero, dunque, l'apparecchiatura Cozart DDS può essere utilizzata solo "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici necessari" ma di per sé non è strumento sufficiente per accertare l'uso di sostanze psicotrope.
Pertanto CHIUNQUE FOSSE STATO SANZIONATO MEDIANTE DETTO TEST PUO' FARE RICORSO.
Studio Legale Roberto Righi
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Questo blog intende offrire ai lettori dei semplici riferimenti normativi circa varie situazioni che si verificano a volte nella vita quotidiana. Le materie trattate variano dal diritto del lavoro ai diritti dei consumatori, dalla disciplina degli incidenti stradali alle sanzioni relative allo stato di ebbrezza e tanto altro.
La Pubblica Amministrazione non risarcisce i danni derivati da imprudenza alla guida
Le strade che si sviluppano su tutto il territorio nazionale soffrono spesso di cattiva manutenzione, tanto che buche e insidie sono presenti ovunque.
Spesso tali insidie sono la causa di sinistri stradali o danneggiamenti vari. Basti pensare alle frequenti cadute che vedono protagonisti conducenti di moto e scooter, che mentre transitano lungo un qualunque tratto stradale perdono il controllo del proprio mezzo a causa della deformazioni della carreggiata.
La Corte di Cassazione, dovendo decidere su un caso simile, ha però stabilito che l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (ossia conducente che guida senza la normale diligenza necessaria) esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione, ogni volta, appunto, che il comportamento tenuto dal conducente sia idoneo ad interrompere il c.d. nesso eziologico tra la causa che ha determinato il danno e il danno stesso.
Ne deriva che non sorgerà un automatico diritto al risarcimento danni in favore del conducente del veicolo se, questi, non abbia adempiuto a tutte le dovute attività per garantire la sicurezza sulla strada (ad es. se procedeva a velocità non consona ai luoghi, se viaggiava di notte con i fari spenti e altro ...).
Riassumendo, la Corte di Cassazione, sentenza 12 - 30 gennaio 2012, n. 1310, ha stabilito che non spetterà risarcimento danni in favore dei conducenti che non abbiano rispettato le norme del codice della strada, anche se il sinistro è derivato da insidie presenti nel manto stradale( buche o altro).
Studio Legale Roberto Righi
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E.mail: studiolegalerighi@alice.it
Spesso tali insidie sono la causa di sinistri stradali o danneggiamenti vari. Basti pensare alle frequenti cadute che vedono protagonisti conducenti di moto e scooter, che mentre transitano lungo un qualunque tratto stradale perdono il controllo del proprio mezzo a causa della deformazioni della carreggiata.
La Corte di Cassazione, dovendo decidere su un caso simile, ha però stabilito che l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (ossia conducente che guida senza la normale diligenza necessaria) esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione, ogni volta, appunto, che il comportamento tenuto dal conducente sia idoneo ad interrompere il c.d. nesso eziologico tra la causa che ha determinato il danno e il danno stesso.
Ne deriva che non sorgerà un automatico diritto al risarcimento danni in favore del conducente del veicolo se, questi, non abbia adempiuto a tutte le dovute attività per garantire la sicurezza sulla strada (ad es. se procedeva a velocità non consona ai luoghi, se viaggiava di notte con i fari spenti e altro ...).
Riassumendo, la Corte di Cassazione, sentenza 12 - 30 gennaio 2012, n. 1310, ha stabilito che non spetterà risarcimento danni in favore dei conducenti che non abbiano rispettato le norme del codice della strada, anche se il sinistro è derivato da insidie presenti nel manto stradale( buche o altro).
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Eccessiva durata del processo - risarcimento danno

La Corte di Cassazione, Sentenza 12 dicembre 2011 / 9 gennaio 2012, n. 35, si è espressa riconoscendo il diritto scaturente dalla violazione della disposizione di cui al comma 3, art. 2, della legge n. 89 del 2011, ossia il diritto al risarcimento derivante dalla eccessiva durata del procedimento.
L’equo risarcimento spetta a tutte le parti che hanno partecipato alla causa protrattasi per un eccessivo lasso di tempo, sia alla parte vincitrice che alla parte soccombente, ad eccezione delle ipotesi ove la parte ha contribuito ad aumentare le attività giudiziarie inutilmente (ad es. lite temeraria)
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto eccessiva la durata di un processo iniziato nel 1996 e non ancora terminato nel 2009.
L’eccessivo prolungamento delle attività giurisdizionali viola i diritti dell’uomo e ciò è ribadito anche da altre sentenza della Cassazione e dalla Corte europea.
Ne deriva che chiunque sia stato partecipe di una causa civile e la stessa causa abbia avuto una durata di 5, 6, 7… anni, potrà richiedere un risarcimento danni.
Ai fini della determinazione della eccessiva o equa durata della causa si dovranno considerare l’oggetto della causa, l’importo del risarcimento richiesto, l’urgenza circa una pronuncia del Giudice …
Per ulteriori informazioni contatta i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi
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Fax: 0721.67176
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risarcimento danno durata causa
Handicap e risarcimento danno
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, sentenza 30 novembre 2011, n. 25559, ha asserito che l'ospedale è responsabile del danno arrecato ai genitori di un bambino portatore di handicap, qualora la madre non sia stata informata idonemanete sulla effettiva condizione del feto e, in conseguenza, non sia stata messa nella possibilità di procedere con l'aborto terapeutico.
La Corte di Cassazione ha affermato che si tratta di un comportamento dannoso che lede gli inviolabili diritti di autodeterminazione a protezione di neonati portatori di handicap.
Nel caso di specie un uomo ed una donna sono diventati genitori di un bambino colpito dalla sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti non fosse stato rilevata alcuna simile condizione del feto.
Secondo i magistrati è evidente che è stato leso il diritto della madre di poter decidere liberamente, attraverso una adeguata informativa medico-sanitaria, la scelta tra aborto terapeutico o rischio una nascita a rischio genetico; scelta che le è stata preclusa in quanto non le è stata fornita idonea informazione.
Il comportamento posto in essere dai medici dell'ospedale ha leso i diritti inviolabili della persona (madre e padre).
In conclusione, l'ospedale deve risarcire il danno non patrimoniale verso i genitori, da quantificarsi in base alla difficoltà e alla gravità del sacrificio personale, dei costi aggiuntivi e assistenza continuativa.
Avv. Roberto Righi
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La Corte di Cassazione ha affermato che si tratta di un comportamento dannoso che lede gli inviolabili diritti di autodeterminazione a protezione di neonati portatori di handicap.
Nel caso di specie un uomo ed una donna sono diventati genitori di un bambino colpito dalla sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti non fosse stato rilevata alcuna simile condizione del feto.
Secondo i magistrati è evidente che è stato leso il diritto della madre di poter decidere liberamente, attraverso una adeguata informativa medico-sanitaria, la scelta tra aborto terapeutico o rischio una nascita a rischio genetico; scelta che le è stata preclusa in quanto non le è stata fornita idonea informazione.
Il comportamento posto in essere dai medici dell'ospedale ha leso i diritti inviolabili della persona (madre e padre).
In conclusione, l'ospedale deve risarcire il danno non patrimoniale verso i genitori, da quantificarsi in base alla difficoltà e alla gravità del sacrificio personale, dei costi aggiuntivi e assistenza continuativa.
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ACCESSO AGEVOLATO ALLA PENSIONE – SCADE IL 30.09.2011

ACCESSO AGEVOLATO ALLA PENSIONE – SCADE IL 30.09.2011
Per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose è previsto che la pensione di anzianità possa essere anticipata. Il termine per presentare la domanda scade il 30 settembre 2011.
Possono avanzare la richiesta tutti i lavoratori che hanno già maturato i requisiti agevolati o che li matureranno entro il 31.12.2011.
I benefici previsti dalla legge consistono principalmente nell'anticipazione dell'eta' anagrafica richiesta per accedere alla pensione di anzianità.
Ad ogni modo la norma parla di età anagrafica in quanto il lavoratore deve aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
Esempi di lavori particolarmente faticosi e usuranti sono:
- operai in mansioni usuranti;ù
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto;
- lavoratori con turno notturno…
Per godere del beneficio i lavoratori devono, oltre a presentare altri requisiti, aver svolto una o più delle menzionate attività per un periodo pari almeno a sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti.
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti:
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Disciplina regolatrice CENTRI ESTETICI

Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le direttive riguardanti i CENTRI ESTETICI, SALONI DI BELLEZZA E CENTRI BENESSERE.
La disciplina riguarda i macchinari da utilizzare, i divieti imposti agli operatori del settore e indica una serie di cautele alle quali i menzionati centri benessere e centri estetici devono obbligatoriamente sottoporsi. Ad esempio è assolutamente VIETATO l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a minori di anni 18, alle donne in stato di gravidanza o, in generale, a tutti i soggetti che soffrono di neoplasie alla cute… Il provvedimento emesso dal Ministero è entrato in vigore il 30.09.2011 e prevede quanto segue:
• Apparecchi ad uso estetico: è stata aggiornata la lista delle apparecchiature elettromegnetiche ad uso estetico, elenco contenuto nella Legge 4.01.1990, n. 1. Tale elenco indica le modalità di utilizzo e le tecnologie per il corretto utilizzo dei macchinari.
• Solarium per l’abbronzatura: oltre al divieto di utilizzo per i minori, i macchinari per il solarium sono ampiamente sconsigliati a chi ha molti nei, a soggetti che in passato hanno sofferto di ustioni, agli assuntori di farmaci in quanto (non sempre ma solamente in alcuni casi) aumentano la fotosensibilità agli UV.
• In ogni centro benessere o centro estetico è obbligatorio, prima di ogni trattamento, informare i clienti sui possibili effetti nocivi dell'esposizione a raggi UV, dovranno obbligatoriamente essere esposti cartelli informativi ben visibili nelle vicinanze dei relativi macchinari.
• Apparecchi a luce pulsata: le apparecchiature per depilazione a luce pulsata devono essere utilizzate solamente da personale con qualifica professionale e con preparazione teorico-pratica specifica. Il professionista dovrà prontamente valutare le idonee condizioni della cute del soggetto da trattare e dovrà invitare a non sottoporsi al trattamento tutti i soggetti a rischio.
E’ obbligatorio l’utilizzo di appositi occhiali, sia per l’operatore che per il cliente. E’ previsto inoltre il totale divieto di utilizzo su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.
Nell’eventualità che dal trattamento derivino dei DANNI alla cute o altro, il centro estetico sarà RESPONSABILE e dovrà risarcire tutti i danni derivati al cliente, qualora non abbia fornito la dovuta informativa, assunto informazioni sugli stessi clienti (allergie, precedenti ustioni…) ed adottato tutte le prescrizioni previste dalla normativa.
Per eventuali informazioni:
Avv. Roberto Righi
Pesaro – Urbino
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SEI STATO DANNEGGIATO DA CRACK FINANZIARI ?

BOND ARGENTINA, CIRIO, LEHMMAN …
Se la banca al momento della stipula del contratto di compravendita dei titoli non ha idoneamente informato il cliente sui rischi ... deve risarcire il danno.
Purtroppo sono all’ordine del giorno notizie circa crollo dei titoli di borsa oppure procedure fraudolente atte a raggirare i risparmiatori.
Migliaia di piccoli investitori, infatti, nel corso degli ultimi anni, hanno perso notevoli somme di denaro investendo in titoli c.d. spazzatura (Argentini, cirio, parmalat, etc.).
Spesso sono state le proprie banche di “fiducia” ad offrire tali titoli o obbligazioni, nonostante fossero prodotti considerati a forte rischio investimento.
Tuttavia è possibile provare a recuperare i soldi investiti qualora ricorrano determinate ipotesi, ossia ogni volta che la banca, durante la procedura di compravendita di titoli spazzatura, non abbia adeguatamente informato il cliente sull’effettivo rischio degli investimenti prescelti.
Es. I c.d. bond argentini (vere e proprie obbligazioni) erano un prodotto molto allettante per gli investitori in quanto il tasso di interesse che si otteneva dall’acquisto di detti bond era molto alto.
Il motivo di tali interessi molto alti (e conseguente maggior guadagno degli investitori) scaturiva dal fatto che i bond argentini erano una bomba ad orologeria, erano delle obbligazioni molto rischiose che avrebbero potuto fare guadagnare tanto oppure perdere tutto o quasi a chi le avesse comperate … e purtroppo si è verificata la seconda ipotesi.
Alcune banche, quindi, hanno offerto bond argentini a piccoli risparmiatori ma non li hanno informati circa il rischio dell’operazione. Il risultato è stato che migliaia di persone hanno perso tutto a causa della negligenza della propria banca di fiducia.
Secondo la legge, però, la banca deve conoscere e spiegare minuziosamente il prodotto che vende al proprio cliente indicando il rischio del prodotto venduto e facendogli sottoscrivere un modulo.
Ne deriva che qualora la banca non abbia fornito le corrette informazioni sarà responsabile della perdita economica dell’investitore e dovrà risarcire il danno.
Per ulteriori informazioni:
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