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DANNO PROVOCATO DA ANIMALE RANDAGIO


DANNO PROVOCATO DA ANIMALE RANDAGIO
Qualora un animale randagio arrechi un danno ad una persona la stessa ha il diritto di essere risarcita da parte del Comune.
I provvedimenti atti a disciplinare la materia del randagismo impongono agli Enti territoriali di provvedere ad attuarsi al fine di prevenire ed evitare che gli animali randagi cagionino danni alle persone. Qualora l'Ente territoriale non ponga in essere ogni provvedimento necessario ad annullare tale pericolo sarà costretto a risarcire il danno.
Quanto appena esposto è stato asserito dalla Suprema Corte di Cassazione, sentenza 28 aprile 2010 - n. 10190.
La legge di riferimento è la 281/91 - “Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.
La menzionata normativa, infatti, assegna ai Comuni il compito di costruire, sistemare e gestire canili e rifugi per animali. Attività parallela deve invece essere adempiuta dalle ASL le quali devono provvedere alle attività di profilassi e controllo igienico-sanitario, oltre che di polizia veterinaria.
I soggetti feriti da animali randagi, quindi, verranno risarciti dal Comune in cui si verificava il fatto. Al fine di ottenere idoneo risarcimento il soggetto dovrà sottoporsi a tutte le visite mediche del caso e da ultimo anche ad una visita medico legale. Poi si dovrà inviare tutto al Comune il quale comunicherà i dati della propria compagnia assicurativa. In seguito il sinistro verrà trattato direttamente con l'assicurazione del Comune.