Abolizione del canone Rai


La legge Finanziaria 2008 prevede che chiunque rientri nei requisiti indicati dalla legge NON DEVE pagare il canone Rai.
Tale esonero è previsto, però, solamente per gli anziani oltre i 75 anni di età.
Oltre al requisito anagrafico il soggetto non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che abbiano un proprio reddito dichiarabile nel Modello Unico o nel 730.
Ultimo requisito è relativo al reddito del soggetto che intende usufruire dell’esonero. Non potranno ottenere detto esonero dal pagamento del canone Rai tutti coloro che abbiano un reddito annuo maggiore ad € 6.713,98. Qualora una anziana persona conviva con il proprio coniuge la soglia di reddito va conteggiata computando entrambe i redditi.
Ai fini del conteggio del proprio reddito, in relazione all’esonero del canone Rai, NON dovranno essere computati redditi derivati da TFR, pensioni invalidità e altro…
Chiunque avesse per errore pagato il canone Rai negli anni 2008 – 2010, nonostante rientrasse tra i soggetti beneficiari dell’esenzione, potrà chiedere il rimborso di quanto pagato. La richiesta di rimborso va redatta in un modello reperibile presso l’Agenzia delle Entrate e deve essere spedita all’unico indirizzo di:
Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv - 10121 - Torino.
La dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esenzione deve essere presentata entro il 30 aprile per coloro che inviano la dichiarazione per la prima volta.

In caso di separazione la casa può tornare ai genitori del coniuge che la concessero in comodato


Ogni tribunale di Italia è saturo di cause relative a separazioni e divorzi tra coniugi e spesso oggetto della lite è la CASA CONIUGALE.
La Corte di Cassazione, con sentenza civile, sez. III, 7 luglio 2010, n. 15986, ha mutato il proprio orientamento ed ha stabilito che qualora Mirco e Licia si sposino e vadano a risiedere nell’immobile di proprietà dei genitore di Mirco, immobile concesso in c.d. comodato d’uso, in caso di separazione dei coniugi i genitori di Mirco possono riappropriarsi dell’immobile. Tale potere facoltà è concessa anche se vi sono figli minori.
L’immobile, infatti, rimane di esclusiva proprietà dei genitori di Mirco e gli ex coniugi non possono vantare alcun diritto sullo stesso.
L’ex moglie, anche se affidataria di figli minori, dovrà andare a vivere in un’altra casa e l’ex marito dovrà contribuire al sostentamento della figlia.
Nella causa di separazione decisa con la sentenza 15986/2010, infatti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dei genitori del marito contro le ragioni della ex nuora, la quale era anche affidataria dei figli minori, oltre ad essere stata indicata come assegnataria dell’abitazione coniugale. Tale abitazione, però, era di esclusiva proprietà dei genitori del marito i quali l’avevano concessa in mero comodato al figlio in ragione del matrimonio.

Sentenza: “Correttamente osservano i ricorrenti come la convenzione negoziale per la quale è processo fosse priva di termine, integrando cosi la fattispecie del cd. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso famigliare e sia stato assegnato in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli, come condivisibilmente affermato da questa corte regolatrice con la sentenza 10256/1997”.

Sostanze stupefacenti - uso personale e "spaccio"


Il Testo unico sugli stupefacenti fissa i limiti soglia massimi delle sostanze stupefacenti che se oltrepassati danno luogo al reato di “spaccio''. Di seguito si riportano alcuni esempi.

Il primo riferimento riguarda la dose c.d. personale mentre il secondo si riferisce alla quantità massima per uso personale. Chi venisse fermato dalle forze dell'ordine e avesse con se una quantità di sostanza superiore a quella massima consentita rischierebbe una condanna per spaccio. Entrambe le misurazioni si intendono espresse in mg.
Amfetamina 100 - 500
Mescalina 400 - 1200
Metamfetamina 100 - 500
Cocaina 150 - 750
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina) 200 - 600
TMA-2 50 - 150
Metadone 70 - 350
Ketamina 300 - 900
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze) Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta.

Le sanzioni relative all’ipotesi di spaccio sono disciplinate dall’art. 73. D.P.R. 309/90 il quale dispone circa la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
1 bis …(omissis)
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. … (omissis)
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. …(omissis)
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice …. può applicare, la pena del lavoro di pubblica utilità. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità …
Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse…
6. Se il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Alcune sentenze

Coltivazione - Uff. Indagini preliminari Napoli sez. XIII n. 1274/10
La nozione di coltivazione, ai fini della configurabilità del reato ex art. 73 d.p.R. 309/1990, implica un'attività ampia e articolata avente ad oggetto una pluralità di piante su appezzamenti di terreno di consistenza apprezzabile, attività da cui poter inferire una possibile destinazione ad un mercato sia pure ristretto di consumatori. Ciò non si verifica nell'ipotesi della coltivazione di una singola pianta di sostanza stupefacente.

Semi di canapa - Cassazione 25798/10
È vero che il mero possesso di semi di canapa, non aventi contenuto stupefacente, non integra alcun reato contemplato dalla legge, ma essi però possono rivestire, in correlazione alle altre cose sequestrate (in particolare, opuscoli illustrativi delle modalità di coltivazione di piante di cannabis), prova dell’attività di induzione all’uso o allo spaccio.

Dose personale e spaccio – Cassazione 19085/10
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente" di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 1990, sussiste quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, il dato ponderale sia oggettivamente di carattere straordinario e comunque tale da superare, con accento di eccezionalità, il quantitativo usualmente trattato in transazioni del genere nell'ambito territoriale in cui opera il giudice del fatto, tenuto conto anche della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente.

Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi
347.4445105
studiolegalerighi@alice.it

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA


Il Governo è intervenuto circa la disciplina della circolazione stradale e di seguito si riportano le maggiori novità.

1) Le società autostradali potranno portare i limiti di velocità a 150 km/h nei tratti a tre corsie, in presenza del tutor (resta comunque fermo il “vecchio” limite dei 130 km).

2) I locali non potranno vendere alcolici dopo le 3 di notte e sulle autostrade non potranno essere venduti superalcolici dopo le 22.

3) Introduzione della targa personalizzata.

4) Tolleranza zero per l’alcool
Il limite di 0,5 g per litro di sangue si azzera per alcune categorie di automobilisti, ossia i neopatentati con patente da meno di 3 anni e i conducenti di professione o conducenti di autoveicoli con patente C,D, oppure E.

5) Motorini
Un'altra mini-stretta riguarda minicar e motorini; sono state, infatti, decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h (si rischieranno fino a 4.000 euro di multa) e per le officine che truccano i motocicli (multe fino a 3.119 euro).

6) Etilometri nei locali e "Happy hours"
Ancora stretto giro di vite per chi vende bevande alcoliche, in quanto con il nuovo codice è previsto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l'obbligo all’uscita di un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol.
E’ un obbligo per tutti i locali (anche bar, alberghi, ristoranti) che proseguono l'attività dopo le ore 24.

7) Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1)
Viene introdotta una nuova normativa sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l'assistenza di un adulto, alle condizioni di seguito elencate:
a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni;
b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell'eventuale rappresentante legale.

8) Notifica multe
I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni).

Sarà possibile invece pagare le multe (di importo superiore a 200 euro) a rate (fino a 60) ma soltanto per chi ha un reddito inferiore a 10.628 euro.

9) Confisca e fermo veicoli
Novità per il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato; è previsto che l'agente o l'organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro.

10) Licenziamento
Una delle norme che sicuramente potrà dar adito a critiche è quella che riguarda il licenziamento per giusta causa.
Potrà, cioè, essere considerata giusta causa la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.

11) Permesso di guida a ore
Tutti coloro che hanno subito il ritiro della patente potranno ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore (al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali). Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.

12) Veicoli confiscati
Prevista l'assegnazione, a richiesta, agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato (anche enti pubblici) operanti nel settore della giustizia, della protezione civile e della tutela ambientale, dei veicoli confiscati a seguito di reati connessi a droga e alcol. In assenza di richieste, i veicoli saranno venduti.

Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it

DANNO PROVOCATO DA ANIMALE RANDAGIO


DANNO PROVOCATO DA ANIMALE RANDAGIO
Qualora un animale randagio arrechi un danno ad una persona la stessa ha il diritto di essere risarcita da parte del Comune.
I provvedimenti atti a disciplinare la materia del randagismo impongono agli Enti territoriali di provvedere ad attuarsi al fine di prevenire ed evitare che gli animali randagi cagionino danni alle persone. Qualora l'Ente territoriale non ponga in essere ogni provvedimento necessario ad annullare tale pericolo sarà costretto a risarcire il danno.
Quanto appena esposto è stato asserito dalla Suprema Corte di Cassazione, sentenza 28 aprile 2010 - n. 10190.
La legge di riferimento è la 281/91 - “Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.
La menzionata normativa, infatti, assegna ai Comuni il compito di costruire, sistemare e gestire canili e rifugi per animali. Attività parallela deve invece essere adempiuta dalle ASL le quali devono provvedere alle attività di profilassi e controllo igienico-sanitario, oltre che di polizia veterinaria.
I soggetti feriti da animali randagi, quindi, verranno risarciti dal Comune in cui si verificava il fatto. Al fine di ottenere idoneo risarcimento il soggetto dovrà sottoporsi a tutte le visite mediche del caso e da ultimo anche ad una visita medico legale. Poi si dovrà inviare tutto al Comune il quale comunicherà i dati della propria compagnia assicurativa. In seguito il sinistro verrà trattato direttamente con l'assicurazione del Comune.

DIRITTI DEL CONVIVENTE NON SPOSATO IN MATERIA DI PRIVACY


I conviventi non sposati, in base al nostro sistema legislativo, non hanno particolari diritti e corrispettivi oneri nei confronto del compagno o compagna. Tale situazione spesso genera numerosi contrasti che vengono vissuti dai diretti interessati come vere e proprie ingiustizie.
Il matrimonio civile è assimilabile ad un contratto e, come ogni accordo, prevede diritti e doveri solo per i contraenti. Se non c’è matrimonio non c’è contratto e, quindi, le persone conviventi non possono essere assimilate a contraenti.
Ad ogni modo, seppur lentamente, la situazione sta cambiando.

Una interpretazione molto importante del d. lgs. 196/2003, in materia di privacy e dati personali, è stata espressa dal Garante per la protezione per i dati personali in data 19.09.2009, segnando una evoluzione in materia.
Nel caso deciso dall'Autorità il convivente di una signora, deceduta all’interno di una struttura ospedaliera, aveva chiesto di poter visionare la relativa cartella clinica e tutti i documenti inerenti alla degenza.
Il soggetto presentava istanza all’Ospedale, sostenendo che lo stesso aveva ricevuto idonea autorizzazione dalla ex convivente quando era ancora in vita che lo autorizzava a prendere visione di ogni dato sensibile.
L'ospedale, citando generici impedimenti, non acconsentiva la visione dei documenti, in ottemperanza a quanto asserito in un regolamento interno della struttura ospedaliera. Alla base del diniego vi era il fatto che conviventi e c.d. compagni more uxorio (ossia non sposati) non hanno diritti sulla persona del convivente deceduto.
L'Autorità Garante, però, ha stabilito che, prescindendo da ogni autorizzazione, è diritto di tutti i soggetti (che abbiano un meritevole interesse) conoscere i dati sensibili di un individuo defunto per ogni motivo meritevole di protezione, ex art. 9 comma 3 del Codice per la protezione dei dati personali (d. lgs. 196 del 2003).
E, continua l'Autorità, a nulla vale l'opposizione dei parenti che vogliano ostacolare l'accesso ai dati sensibili, posto che il Codice per la protezione dei dati personali non prevede in nessun punto che sia richiesto il parere degli altri legittimati ne' alcuna forma di autorizzazione.

Per ulteriori informazioni:
Avv. Roberto Righi
Pesaro - Urbino
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Divorzio e assegno di mantenimento


Diritto di famiglia – Mantenimento dell’ex coniuge

Il diritto di famiglia è quella branca del diritto che regola i rapporti inerenti al nucleo familiare e i rapporti scaturenti dalla cessione del rapporto familiare. Riguarda, quindi, gli aspetti della vita tra i coniugi e i loro diritti e doveri nei confronti dei figli.
Di seguito vengono riportati alcuni principi asseriti dalla Corte di Cassazione.
Determinazione del mantenimento
La somma dovuta a titolo di mantenimento può variare da numerosi fattori.
In primo luogo si dovrà considerare il reddito netto dell’obbligato al mantenimento oltre agli ulteriori beni della coppia: mobili ed immobili, beni produttivi, redditi ulteriori …
Il compito del mantenimento è quello di far raggiungere al beneficiario dello stesso mantenimento un simile tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
L’obbligato dovrà quindi corrispondere una somma, rapportata al proprio reddito, che permetta all’ex coniuge di godere dello stesso tenore di vita.
Altro elemento determinante è la presenza di figli a carico. L’ex coniuge dovrà in primo luogo pensare al mantenimento della prole e poi a quello dell’ex marito o moglie.
Ulteriore circostanza rilevante è la convivenza more uxorio (ossia avere un compagno o una compagna dopo il divorzio). Qualora il compagno contribuisca al sostentamento della ex moglie ridurrà o potrebbe far cessare lo stato di bisogno del coniuge beneficiario e quindi il mantenimento verrebbe meno.
Il coniuge onerato al mantenimento, dal canto suo, può far valere le proprie ragioni in quanto, come logico e normale, la separazione o il divorzio cagionano un notevole aumento di costi nei confronti del coniuge obbligato ad abbandonare la casa coniugale e corrispondere il mantenimento. L'assegnazione della abitazione alla moglie, ad esempio, può avere come diretta conseguenza la necessità per l’ex marito di andare a vivere in affitto, con notevole aumento di spese.
La giurisprudenza della Cassazione, però, ha raggiunto un compromesso ed ha sancito che si deve tenere conto dello squilibrio derivante da tali conseguenze. Detto squilibrio dovrà essere compensato mediante il versamento di una somma minore in favore del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento.
Al fine della determinazione del tenore di vita occorre riferirsi alla effettiva disponibilità di acquisto di ogni bene.
Esempio. La signora X moglie del signor Y, percepisce mediamente 15.000,00 € all’anno ma, grazie al reddito ben maggiore del marito ha una disponibilità di spesa per beni personali (vestiti, profumi, cibo, oggetti vari…) di circa 1.200,00. A seguito del divorzio, qualora l’addebito venga posto a carico del marito, la signora X potrà continuare a beneficiare della somma che mensilmente spendeva in precedenza alla separazione o divorzio.

La sentenza 14214/09 emessa dalla Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio" … "va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio".
Come ottenere la rimozione o la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora il marito versi da solo le rate del mutuo della casa coniugale, l’assegno spettante alla moglie deve essere ridotto (Sentenza 15333/10). Legittima, quindi, la riduzione della somma dovuta dal marito alla ex moglie qualora l'ex marito continui a pagare il mutuo della casa coniugale per intero e la casa venga a lei assegnata. Nell’ipotesi di specie la Corte ha confermato la riduzione dell’assegno da 400 a 200 euro.

Per ulteriori informazioni:
Avv. Roberto Righi
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