Sostanze stupefacenti - uso personale e "spaccio"


Il Testo unico sugli stupefacenti fissa i limiti soglia massimi delle sostanze stupefacenti che se oltrepassati danno luogo al reato di “spaccio''. Di seguito si riportano alcuni esempi.

Il primo riferimento riguarda la dose c.d. personale mentre il secondo si riferisce alla quantità massima per uso personale. Chi venisse fermato dalle forze dell'ordine e avesse con se una quantità di sostanza superiore a quella massima consentita rischierebbe una condanna per spaccio. Entrambe le misurazioni si intendono espresse in mg.
Amfetamina 100 - 500
Mescalina 400 - 1200
Metamfetamina 100 - 500
Cocaina 150 - 750
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina) 200 - 600
TMA-2 50 - 150
Metadone 70 - 350
Ketamina 300 - 900
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze) Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta.

Le sanzioni relative all’ipotesi di spaccio sono disciplinate dall’art. 73. D.P.R. 309/90 il quale dispone circa la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
1 bis …(omissis)
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. … (omissis)
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. …(omissis)
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice …. può applicare, la pena del lavoro di pubblica utilità. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità …
Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse…
6. Se il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Alcune sentenze

Coltivazione - Uff. Indagini preliminari Napoli sez. XIII n. 1274/10
La nozione di coltivazione, ai fini della configurabilità del reato ex art. 73 d.p.R. 309/1990, implica un'attività ampia e articolata avente ad oggetto una pluralità di piante su appezzamenti di terreno di consistenza apprezzabile, attività da cui poter inferire una possibile destinazione ad un mercato sia pure ristretto di consumatori. Ciò non si verifica nell'ipotesi della coltivazione di una singola pianta di sostanza stupefacente.

Semi di canapa - Cassazione 25798/10
È vero che il mero possesso di semi di canapa, non aventi contenuto stupefacente, non integra alcun reato contemplato dalla legge, ma essi però possono rivestire, in correlazione alle altre cose sequestrate (in particolare, opuscoli illustrativi delle modalità di coltivazione di piante di cannabis), prova dell’attività di induzione all’uso o allo spaccio.

Dose personale e spaccio – Cassazione 19085/10
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente" di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 1990, sussiste quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, il dato ponderale sia oggettivamente di carattere straordinario e comunque tale da superare, con accento di eccezionalità, il quantitativo usualmente trattato in transazioni del genere nell'ambito territoriale in cui opera il giudice del fatto, tenuto conto anche della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente.

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Avv. Roberto Righi
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MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA


Il Governo è intervenuto circa la disciplina della circolazione stradale e di seguito si riportano le maggiori novità.

1) Le società autostradali potranno portare i limiti di velocità a 150 km/h nei tratti a tre corsie, in presenza del tutor (resta comunque fermo il “vecchio” limite dei 130 km).

2) I locali non potranno vendere alcolici dopo le 3 di notte e sulle autostrade non potranno essere venduti superalcolici dopo le 22.

3) Introduzione della targa personalizzata.

4) Tolleranza zero per l’alcool
Il limite di 0,5 g per litro di sangue si azzera per alcune categorie di automobilisti, ossia i neopatentati con patente da meno di 3 anni e i conducenti di professione o conducenti di autoveicoli con patente C,D, oppure E.

5) Motorini
Un'altra mini-stretta riguarda minicar e motorini; sono state, infatti, decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h (si rischieranno fino a 4.000 euro di multa) e per le officine che truccano i motocicli (multe fino a 3.119 euro).

6) Etilometri nei locali e "Happy hours"
Ancora stretto giro di vite per chi vende bevande alcoliche, in quanto con il nuovo codice è previsto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l'obbligo all’uscita di un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol.
E’ un obbligo per tutti i locali (anche bar, alberghi, ristoranti) che proseguono l'attività dopo le ore 24.

7) Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1)
Viene introdotta una nuova normativa sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l'assistenza di un adulto, alle condizioni di seguito elencate:
a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni;
b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell'eventuale rappresentante legale.

8) Notifica multe
I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni).

Sarà possibile invece pagare le multe (di importo superiore a 200 euro) a rate (fino a 60) ma soltanto per chi ha un reddito inferiore a 10.628 euro.

9) Confisca e fermo veicoli
Novità per il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato; è previsto che l'agente o l'organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro.

10) Licenziamento
Una delle norme che sicuramente potrà dar adito a critiche è quella che riguarda il licenziamento per giusta causa.
Potrà, cioè, essere considerata giusta causa la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.

11) Permesso di guida a ore
Tutti coloro che hanno subito il ritiro della patente potranno ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore (al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali). Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.

12) Veicoli confiscati
Prevista l'assegnazione, a richiesta, agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato (anche enti pubblici) operanti nel settore della giustizia, della protezione civile e della tutela ambientale, dei veicoli confiscati a seguito di reati connessi a droga e alcol. In assenza di richieste, i veicoli saranno venduti.

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DANNO PROVOCATO DA ANIMALE RANDAGIO


DANNO PROVOCATO DA ANIMALE RANDAGIO
Qualora un animale randagio arrechi un danno ad una persona la stessa ha il diritto di essere risarcita da parte del Comune.
I provvedimenti atti a disciplinare la materia del randagismo impongono agli Enti territoriali di provvedere ad attuarsi al fine di prevenire ed evitare che gli animali randagi cagionino danni alle persone. Qualora l'Ente territoriale non ponga in essere ogni provvedimento necessario ad annullare tale pericolo sarà costretto a risarcire il danno.
Quanto appena esposto è stato asserito dalla Suprema Corte di Cassazione, sentenza 28 aprile 2010 - n. 10190.
La legge di riferimento è la 281/91 - “Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.
La menzionata normativa, infatti, assegna ai Comuni il compito di costruire, sistemare e gestire canili e rifugi per animali. Attività parallela deve invece essere adempiuta dalle ASL le quali devono provvedere alle attività di profilassi e controllo igienico-sanitario, oltre che di polizia veterinaria.
I soggetti feriti da animali randagi, quindi, verranno risarciti dal Comune in cui si verificava il fatto. Al fine di ottenere idoneo risarcimento il soggetto dovrà sottoporsi a tutte le visite mediche del caso e da ultimo anche ad una visita medico legale. Poi si dovrà inviare tutto al Comune il quale comunicherà i dati della propria compagnia assicurativa. In seguito il sinistro verrà trattato direttamente con l'assicurazione del Comune.

DIRITTI DEL CONVIVENTE NON SPOSATO IN MATERIA DI PRIVACY


I conviventi non sposati, in base al nostro sistema legislativo, non hanno particolari diritti e corrispettivi oneri nei confronto del compagno o compagna. Tale situazione spesso genera numerosi contrasti che vengono vissuti dai diretti interessati come vere e proprie ingiustizie.
Il matrimonio civile è assimilabile ad un contratto e, come ogni accordo, prevede diritti e doveri solo per i contraenti. Se non c’è matrimonio non c’è contratto e, quindi, le persone conviventi non possono essere assimilate a contraenti.
Ad ogni modo, seppur lentamente, la situazione sta cambiando.

Una interpretazione molto importante del d. lgs. 196/2003, in materia di privacy e dati personali, è stata espressa dal Garante per la protezione per i dati personali in data 19.09.2009, segnando una evoluzione in materia.
Nel caso deciso dall'Autorità il convivente di una signora, deceduta all’interno di una struttura ospedaliera, aveva chiesto di poter visionare la relativa cartella clinica e tutti i documenti inerenti alla degenza.
Il soggetto presentava istanza all’Ospedale, sostenendo che lo stesso aveva ricevuto idonea autorizzazione dalla ex convivente quando era ancora in vita che lo autorizzava a prendere visione di ogni dato sensibile.
L'ospedale, citando generici impedimenti, non acconsentiva la visione dei documenti, in ottemperanza a quanto asserito in un regolamento interno della struttura ospedaliera. Alla base del diniego vi era il fatto che conviventi e c.d. compagni more uxorio (ossia non sposati) non hanno diritti sulla persona del convivente deceduto.
L'Autorità Garante, però, ha stabilito che, prescindendo da ogni autorizzazione, è diritto di tutti i soggetti (che abbiano un meritevole interesse) conoscere i dati sensibili di un individuo defunto per ogni motivo meritevole di protezione, ex art. 9 comma 3 del Codice per la protezione dei dati personali (d. lgs. 196 del 2003).
E, continua l'Autorità, a nulla vale l'opposizione dei parenti che vogliano ostacolare l'accesso ai dati sensibili, posto che il Codice per la protezione dei dati personali non prevede in nessun punto che sia richiesto il parere degli altri legittimati ne' alcuna forma di autorizzazione.

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Divorzio e assegno di mantenimento


Diritto di famiglia – Mantenimento dell’ex coniuge

Il diritto di famiglia è quella branca del diritto che regola i rapporti inerenti al nucleo familiare e i rapporti scaturenti dalla cessione del rapporto familiare. Riguarda, quindi, gli aspetti della vita tra i coniugi e i loro diritti e doveri nei confronti dei figli.
Di seguito vengono riportati alcuni principi asseriti dalla Corte di Cassazione.
Determinazione del mantenimento
La somma dovuta a titolo di mantenimento può variare da numerosi fattori.
In primo luogo si dovrà considerare il reddito netto dell’obbligato al mantenimento oltre agli ulteriori beni della coppia: mobili ed immobili, beni produttivi, redditi ulteriori …
Il compito del mantenimento è quello di far raggiungere al beneficiario dello stesso mantenimento un simile tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
L’obbligato dovrà quindi corrispondere una somma, rapportata al proprio reddito, che permetta all’ex coniuge di godere dello stesso tenore di vita.
Altro elemento determinante è la presenza di figli a carico. L’ex coniuge dovrà in primo luogo pensare al mantenimento della prole e poi a quello dell’ex marito o moglie.
Ulteriore circostanza rilevante è la convivenza more uxorio (ossia avere un compagno o una compagna dopo il divorzio). Qualora il compagno contribuisca al sostentamento della ex moglie ridurrà o potrebbe far cessare lo stato di bisogno del coniuge beneficiario e quindi il mantenimento verrebbe meno.
Il coniuge onerato al mantenimento, dal canto suo, può far valere le proprie ragioni in quanto, come logico e normale, la separazione o il divorzio cagionano un notevole aumento di costi nei confronti del coniuge obbligato ad abbandonare la casa coniugale e corrispondere il mantenimento. L'assegnazione della abitazione alla moglie, ad esempio, può avere come diretta conseguenza la necessità per l’ex marito di andare a vivere in affitto, con notevole aumento di spese.
La giurisprudenza della Cassazione, però, ha raggiunto un compromesso ed ha sancito che si deve tenere conto dello squilibrio derivante da tali conseguenze. Detto squilibrio dovrà essere compensato mediante il versamento di una somma minore in favore del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento.
Al fine della determinazione del tenore di vita occorre riferirsi alla effettiva disponibilità di acquisto di ogni bene.
Esempio. La signora X moglie del signor Y, percepisce mediamente 15.000,00 € all’anno ma, grazie al reddito ben maggiore del marito ha una disponibilità di spesa per beni personali (vestiti, profumi, cibo, oggetti vari…) di circa 1.200,00. A seguito del divorzio, qualora l’addebito venga posto a carico del marito, la signora X potrà continuare a beneficiare della somma che mensilmente spendeva in precedenza alla separazione o divorzio.

La sentenza 14214/09 emessa dalla Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio" … "va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio".
Come ottenere la rimozione o la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora il marito versi da solo le rate del mutuo della casa coniugale, l’assegno spettante alla moglie deve essere ridotto (Sentenza 15333/10). Legittima, quindi, la riduzione della somma dovuta dal marito alla ex moglie qualora l'ex marito continui a pagare il mutuo della casa coniugale per intero e la casa venga a lei assegnata. Nell’ipotesi di specie la Corte ha confermato la riduzione dell’assegno da 400 a 200 euro.

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Novità sulla guida in stato di ebbrezza


Se un soggetto alla guida di un mezzo veniva fermato dalle Forze dell'Ordine e sottoposto ad etilometro poteva incorrere, in relazione al grado di alcol nel sangue, in 3 tipi di sanzioni.
La sanzione maggiormente punitiva era quella che prevedeva il sequestro o la confisca del mezzo se, a seguito del test, risultava che il conducente avesse un tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l. Confisca significa che l'auto o la moto andavano all'asta. Ad ogni modo fino al 31.05.2010 se il conducente del veicolo NON era anche proprietario, lo stesso veicolo non veniva confiscato.

La Suprema Corte di Cassazione - Sez. Penale, però, con la sentenza 20610 del 01.06.2010 ha asserito che al pari della proprietà deve considerarsi appartenenza del mezzo anche la materiale detenzione o signoria sul bene.
Il caso deciso con la menzionata sentenza riguardava un soggetto di 39 anni alla guida di uno scooter di proprietà della madre di 68 anni. Il conducente dello scooter veniva fermato dagli agenti di Polizia e gli veniva riscontrato un tasso alcolemico oltre 1,5 g/l. Nell'ipotesi in esame la Corte ha ritenuto che l'intestazione del veicolo rispondesse a funzione di mera fittizietà e che, dunque, fosse ravvisabile quella che è stata definita “una signoria sulla cosa...dell'imputato..al momento del fatto”.

Riassumendo: Fino al 31.05.2010 se il conducente veniva sottoposto ad accertamenti e solamente se lo stesso era alla guida di un mezzo di propria proprietà, il mezzo poteva andare all'asta o essere sequestrato ma se lo stesso veicolo eri di proprietà di un diverso soggetto non poteva finire all'asta.
Dal 01.06.2010 ogni autoveicolo può finire all'asta o essere sequestrato se il soggetto conducente viene sottoposto ad accertamenti alcolemici e sfora il limite di 1,5 g/l, sia se egli sia o non sia il proprietario del veicolo condotto.

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TRUFFA E INTERNET - PHISHING E ASTE ON LINE


Truffa on - line

Internet è diventato un mezzo di lavoro e comunicazione unico e indispensabile che, però, se usato con troppa superficialità può dare adito a brutte sorprese.
Le truffe informatiche mediante internet, infatti, sono ormai all'ordine del giorno.
Si sono moltiplicati in tutto il mondo i modi per truffare i consumatori in buona fede, attraverso messaggi di posta elettronica, aste o altro.

Le più frequenti truffe on – line, che vengono perpetrate mediante internet sono le seguenti (fonte: sito della polizia di stato):
- Finte vendite all'asta sul WEB, con merci offerte e mai inviate ai clienti o con prezzi gonfiati;
- Offerta di servizi gratis su internet che poi si rivelano a pagamento o mancata fornitura di servizi pagati o fornitura di servizi diversi da quelli pubblicizzati;
- Vendite di hardware o software su catalogo on-line, con merci mai inviate o diverse rispetto a quanto pubblicizzato
- Schemi di investimento a piramide e multilevel business;
- Opportunità di affari e franchising;
- Offerte di lavoro a casa con acquisto anticipato di materiale necessario all'esecuzione di tale lavoro;
- Prestiti di denaro (mai concessi) con richiesta anticipata di commissione;
- False promesse di rimuovere informazioni negative per l'ottenimento di crediti (es. rimozione di nominativi da black-list);
- False promesse di concessione (con richiesta di commissione) di carte di credito a soggetti con precedenti negativi;
- Numeri a pagamento (tipo 899) da chiamare per scoprire un ammiratore segreto o una fantomatica vincita (di vacanze, di oggetti).

PHISHING
La truffa che attualmente sta adescando numerosi consumatori è il c.d. Phishing.
Tale truffa consiste nella ricezione di mail che hanno come mittente una conosciuta società (banca, poste....) e invitano a fornire i propri dati personali.
Ebbene sono sempre delle truffe, possono avere contenuto pericoloso in quanto mirano al conto corrente oppure possono semplicemente richiedere i dati per l'invio di pubblicità mirata.
Le banche ed ogni altro istituto di credito mai chiederebbero i dati ai propri utenti on – line attraverso un messaggio di posta elettronica. L'unica ipotesi in cui viene richiesto il codice e numero della carta di credito è durante un acquisto su Internet che il consumatore ha voluto fare.
Se si riceve una mail di questo tipo bisogna assolutamente rispondere ma contattare la società intestataria della mail (naturalmente la vera società).
Se per errore si sono fornite dette informazioni è necessario controllare molto frequentemente il proprio conto corrente altrimenti è possibile incorrere in sorprese non gradite.
Naturalmente è consigliabile utilizzare un buon antivirus che abbia anche antispyware e altro e aggiornarlo spesso.

ASTE ON - LINE
Con queste righe non si vuole certamente denigrare le aste on – line ma si consiglia al consumatore, prima di effettuare l'acquisto, di verificare la fonte della vendita.
Le truffe più frequenti sono:

- Falsa attestazione di spedizione.
I fantomatici venditori possono aprire un asta mediante un sito italiano e dire che l'oggetto è in Italia ma in realtà proviene dalla Cina. In tal caso vi sono alte possibilità che il prodotto venga fermato alla dogana. Se poi avete pagato mediante assegno o utilizzando wester union o bonifico bancario poco potete fare per recuperare i soldi. Se è stata utilizzata, invece, una carta di credito, ci sono maggiori possibilità di agire in regresso.

- Finti acquirenti.
Se si vendono merci su internet è possibile incappare in un “acquirente” che vuole pagare solo mediante assegno. L'assegno potrebbe essere falso o scoperto oppure l'acquirente invia un assegno, sempre falso, di maggiore importo dicendo che ha sbagliato nell'indicare la somma e chiede un bonifico per riottenere la somma eccedente. Anche in questo caso, se si restituisce la somma, si rimane truffati.

Solamente nella giornata del 25 Marzo la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato ben 6 siti di aste on - line, quindi molta attenzione negli acquisti on - line.

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