ANIMALI AL RISTORANTE e ANIMALI IN CONDOMINIO


ANIMALI AL RISTORANTE

Il Decreto del presidente della Repubblica 320/54 disciplina le varie situazioni che possono verificasi al proprietario di un animale da compagnia all’interno di un locale pubblico.

La normativa sancisce che “Vietare l’ingresso ai cani nei locali pubblici e quindi negli esercizi commerciali è illegale”. Per esercizio commerciale si intendono anche bar e ristoranti. E’ fatto, invece, assoluto divieto di ingresso nei luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati.

L’art. 83 del menzionato decreto asserisce che chiunque voglia far entrare il proprio cane da compagnia in un ristorante o bar dovrà provvedere ad adempiere ad ogni misura di precauzione (museruola e guinzaglio) al fine di non cagionare pericoli per gli altri clienti del locale.

Il proprietario del locale può, però, vietare l’ingresso ad animali sporchi o maleodoranti oppure può invitare il proprietario dell’animale ad uscire da un ristorante (ad es.) se l’animale infastidisce gli altri clienti (abbaia).

La normativa riguarda animali da compagnia ma deve essere naturalmente interpretata per cani, gatti, uccellini o altri animali di dimensioni ridotte. Non è certamente ammesso far entrare un cavallo in un ristorante.


ANIMALI IN CONDOMINIO

Affinché non si incorra in frequenti liti tra vicini di condominio è necessario rispettare alcune norme basilari di convivenza sia civile che giuridica.

La Corte di Cassazione, sentenza n.1109 del 9 dicembre 1999, ha stabilito che si configura il reato di disturbo alla quiete pubblica in tutti quei casi in cui i lamentati rumori (ad es. cane che abbaia) abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone

La stessa Cassazione, sentenza n. 26107/2006, ha dichiarato che il vicino di casa che non riesce a dormire per colpa dei latrati del cane ha diritto ad essere risarcito. “L’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore”.

Infine si sottolinea che, nel caso in cui il regolamento condominiale vieti la presenza di animali nei luoghi comuni questi dovranno essere allontanati (Tribunale di Salerno Sez. II, 22/03/2004).
Gli animali domestici possono essere allontanati anche con provvedimento di urgenza che ne inibisca il ritorno laddove la loro presenza sia vietata non solo dal regolamento condominiale ma anche quando da essa derivino immissioni insalubri e intollerabili ed un minore godimento delle parti comuni, soprattutto quando i cani in questione siano dichiarati potenzialmente pericolosi dal Ministero della Salute”.

Agenzia immobiliare: Diritto alle provvigioni


Chi cerca casa si avvale, quasi sempre, dell’aiuto di una agenzia immobiliare.
Se poi l’acquirente e il venditore si accordano e avviene una compravendita di immobile scatta il diritto dell’agenzia ad ottenere una provvigione.
Tuttavia può accadere che anche quando la compravendita non avviene e le parti non si accordano l’agenzia immobiliare abbia diritto ad ottenere una provvigione.
Infatti, se il possibile acquirente e il possibile venditore sottoscrivono un accordo (c.d. compromesso), ma poi per un motivo qualsiasi la compravendita non avviene, questi sono egualmente obbligati a pagare le provvigioni del mediatore.
Il compromesso non è un contratto di compravendita e giuridicamente ha valenza solo relativa ma, ai fini della mediazione, da pieno diritto all’agenzia di essere pagata.
Es. Non è rilevante se le parti, successivamente alla sottoscrizione di un accordo concluso grazie all’opera del mediatore, non abbiano poi raggiunto il contratto definitivo. Per il mediatore è sufficiente che le parti dichiarino la loro intenzione a concludere un contratto di compravendita immobiliare e non è richiesto che poi il contratto si verifichi concretamente.

Quanto esposto è stato recentemente ribadito anche dalla Corte di Cassazione - sez. III - Sentenza 2 Ottobre 2010 - n. 22.273.

Indicativamente la percentuale dovuta al mediatore è pari al 3% ma può essere applicata una diversa misura.
Inoltre al mediatore spetta, in ogni caso, il rimborso spese, art. 1756 codice civile.

Riassumendo, quindi, se il mediatore mette in contatto due parti per la conclusione di un contratto di compravendita di immobile e queste dapprima comunicano l’intenzione di concludere il contratto ma poi l’accordo non viene contrattualizzato e la compravendita non avviene, lo stesso mediatore avrà ugualmente diritto ad ottenere la provvigione.

Per ulteriori chiarimenti:
Avv. Roberto Righi
Pesaro - Urbino
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it