Questo blog intende offrire ai lettori dei semplici riferimenti normativi circa varie situazioni che si verificano a volte nella vita quotidiana. Le materie trattate variano dal diritto del lavoro ai diritti dei consumatori, dalla disciplina degli incidenti stradali alle sanzioni relative allo stato di ebbrezza e tanto altro.
Disciplina regolatrice CENTRI ESTETICI
Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le direttive riguardanti i CENTRI ESTETICI, SALONI DI BELLEZZA E CENTRI BENESSERE.
La disciplina riguarda i macchinari da utilizzare, i divieti imposti agli operatori del settore e indica una serie di cautele alle quali i menzionati centri benessere e centri estetici devono obbligatoriamente sottoporsi. Ad esempio è assolutamente VIETATO l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a minori di anni 18, alle donne in stato di gravidanza o, in generale, a tutti i soggetti che soffrono di neoplasie alla cute… Il provvedimento emesso dal Ministero è entrato in vigore il 30.09.2011 e prevede quanto segue:
• Apparecchi ad uso estetico: è stata aggiornata la lista delle apparecchiature elettromegnetiche ad uso estetico, elenco contenuto nella Legge 4.01.1990, n. 1. Tale elenco indica le modalità di utilizzo e le tecnologie per il corretto utilizzo dei macchinari.
• Solarium per l’abbronzatura: oltre al divieto di utilizzo per i minori, i macchinari per il solarium sono ampiamente sconsigliati a chi ha molti nei, a soggetti che in passato hanno sofferto di ustioni, agli assuntori di farmaci in quanto (non sempre ma solamente in alcuni casi) aumentano la fotosensibilità agli UV.
• In ogni centro benessere o centro estetico è obbligatorio, prima di ogni trattamento, informare i clienti sui possibili effetti nocivi dell'esposizione a raggi UV, dovranno obbligatoriamente essere esposti cartelli informativi ben visibili nelle vicinanze dei relativi macchinari.
• Apparecchi a luce pulsata: le apparecchiature per depilazione a luce pulsata devono essere utilizzate solamente da personale con qualifica professionale e con preparazione teorico-pratica specifica. Il professionista dovrà prontamente valutare le idonee condizioni della cute del soggetto da trattare e dovrà invitare a non sottoporsi al trattamento tutti i soggetti a rischio.
E’ obbligatorio l’utilizzo di appositi occhiali, sia per l’operatore che per il cliente. E’ previsto inoltre il totale divieto di utilizzo su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.
Nell’eventualità che dal trattamento derivino dei DANNI alla cute o altro, il centro estetico sarà RESPONSABILE e dovrà risarcire tutti i danni derivati al cliente, qualora non abbia fornito la dovuta informativa, assunto informazioni sugli stessi clienti (allergie, precedenti ustioni…) ed adottato tutte le prescrizioni previste dalla normativa.
Per eventuali informazioni:
Avv. Roberto Righi
Pesaro – Urbino
Tel.: 347.4445105
e.mail: studiolegalerighi@alice.it
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