DIRITTI DEL CONVIVENTE NON SPOSATO IN MATERIA DI PRIVACY


I conviventi non sposati, in base al nostro sistema legislativo, non hanno particolari diritti e corrispettivi oneri nei confronto del compagno o compagna. Tale situazione spesso genera numerosi contrasti che vengono vissuti dai diretti interessati come vere e proprie ingiustizie.
Il matrimonio civile è assimilabile ad un contratto e, come ogni accordo, prevede diritti e doveri solo per i contraenti. Se non c’è matrimonio non c’è contratto e, quindi, le persone conviventi non possono essere assimilate a contraenti.
Ad ogni modo, seppur lentamente, la situazione sta cambiando.

Una interpretazione molto importante del d. lgs. 196/2003, in materia di privacy e dati personali, è stata espressa dal Garante per la protezione per i dati personali in data 19.09.2009, segnando una evoluzione in materia.
Nel caso deciso dall'Autorità il convivente di una signora, deceduta all’interno di una struttura ospedaliera, aveva chiesto di poter visionare la relativa cartella clinica e tutti i documenti inerenti alla degenza.
Il soggetto presentava istanza all’Ospedale, sostenendo che lo stesso aveva ricevuto idonea autorizzazione dalla ex convivente quando era ancora in vita che lo autorizzava a prendere visione di ogni dato sensibile.
L'ospedale, citando generici impedimenti, non acconsentiva la visione dei documenti, in ottemperanza a quanto asserito in un regolamento interno della struttura ospedaliera. Alla base del diniego vi era il fatto che conviventi e c.d. compagni more uxorio (ossia non sposati) non hanno diritti sulla persona del convivente deceduto.
L'Autorità Garante, però, ha stabilito che, prescindendo da ogni autorizzazione, è diritto di tutti i soggetti (che abbiano un meritevole interesse) conoscere i dati sensibili di un individuo defunto per ogni motivo meritevole di protezione, ex art. 9 comma 3 del Codice per la protezione dei dati personali (d. lgs. 196 del 2003).
E, continua l'Autorità, a nulla vale l'opposizione dei parenti che vogliano ostacolare l'accesso ai dati sensibili, posto che il Codice per la protezione dei dati personali non prevede in nessun punto che sia richiesto il parere degli altri legittimati ne' alcuna forma di autorizzazione.

Per ulteriori informazioni:
Avv. Roberto Righi
Pesaro - Urbino
Tel.: 347.4445105
e.mail: studiolegalerighi@alice.it

3 commenti:

  1. Salve,mi chiamo Francesca e da 2 anni convivo in casa del mio fidanzato e la madre(che ci sta facendo la guerra perchè non vuole che il figlio erediti la parte del padre mancato e TANTO MENO LA SUA!)Mia "suocera"vorrebbe allontanarmi da lui e minaccia di buttarmi fuori di casa!Volevo sapere se poteva farlo dato che la casa dove abitiamo tutti e tre è al 50% ciascuno. Grazie per la sua cortese attenzione.

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  2. Non avendo visto i documenti non le posso fornire una risposta esaustiva. Se la casa era di proprietà esclusiva del padre, purtroppo venuto meno, la madre dovrebbe essere proprietaria del 50% dell'immobile.
    Se invece la casa era cointestata sia alla madre che al padre, al suo fidanzato spetterà una parte di immobile assai minore.
    Quindi sua suocera potrebbe darle delle noie sicuramente.
    Saluti
    R.R.

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  3. Ho bisogno urgente di aiuto visto che sto convivendo con la mia compagna da quasi 3 anni che apartiene a suoi genitori che abitano nel piano di sotto..,con la mia compagana abbiamo una figlia in comune da 3 anni e stiamo atraversabdo una bruta crisi di copia,lei mi ha detto che vuole troncare il rapporto ma io non voglio andare via di questa casa per questo motivo e cosi abandonare la nostra figlia,oltre tutto sono dissocupato e non ho redito alcuno per sostentarmi,cosa devo fare??,aiutatemi!!

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