Abolizione del canone Rai


La legge Finanziaria 2008 prevede che chiunque rientri nei requisiti indicati dalla legge NON DEVE pagare il canone Rai.
Tale esonero è previsto, però, solamente per gli anziani oltre i 75 anni di età.
Oltre al requisito anagrafico il soggetto non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che abbiano un proprio reddito dichiarabile nel Modello Unico o nel 730.
Ultimo requisito è relativo al reddito del soggetto che intende usufruire dell’esonero. Non potranno ottenere detto esonero dal pagamento del canone Rai tutti coloro che abbiano un reddito annuo maggiore ad € 6.713,98. Qualora una anziana persona conviva con il proprio coniuge la soglia di reddito va conteggiata computando entrambe i redditi.
Ai fini del conteggio del proprio reddito, in relazione all’esonero del canone Rai, NON dovranno essere computati redditi derivati da TFR, pensioni invalidità e altro…
Chiunque avesse per errore pagato il canone Rai negli anni 2008 – 2010, nonostante rientrasse tra i soggetti beneficiari dell’esenzione, potrà chiedere il rimborso di quanto pagato. La richiesta di rimborso va redatta in un modello reperibile presso l’Agenzia delle Entrate e deve essere spedita all’unico indirizzo di:
Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv - 10121 - Torino.
La dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esenzione deve essere presentata entro il 30 aprile per coloro che inviano la dichiarazione per la prima volta.

2 commenti:

  1. dove trovo la dichiarzione ?

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  2. E' possibile farla anche su carta semplice poi ci si dovranno allegare le dichiarazioni dei redditi, lo stato di famiglia, il certificato di famiglia...

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