In caso di separazione la casa può tornare ai genitori del coniuge che la concessero in comodato


Ogni tribunale di Italia è saturo di cause relative a separazioni e divorzi tra coniugi e spesso oggetto della lite è la CASA CONIUGALE.
La Corte di Cassazione, con sentenza civile, sez. III, 7 luglio 2010, n. 15986, ha mutato il proprio orientamento ed ha stabilito che qualora Mirco e Licia si sposino e vadano a risiedere nell’immobile di proprietà dei genitore di Mirco, immobile concesso in c.d. comodato d’uso, in caso di separazione dei coniugi i genitori di Mirco possono riappropriarsi dell’immobile. Tale potere facoltà è concessa anche se vi sono figli minori.
L’immobile, infatti, rimane di esclusiva proprietà dei genitori di Mirco e gli ex coniugi non possono vantare alcun diritto sullo stesso.
L’ex moglie, anche se affidataria di figli minori, dovrà andare a vivere in un’altra casa e l’ex marito dovrà contribuire al sostentamento della figlia.
Nella causa di separazione decisa con la sentenza 15986/2010, infatti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dei genitori del marito contro le ragioni della ex nuora, la quale era anche affidataria dei figli minori, oltre ad essere stata indicata come assegnataria dell’abitazione coniugale. Tale abitazione, però, era di esclusiva proprietà dei genitori del marito i quali l’avevano concessa in mero comodato al figlio in ragione del matrimonio.

Sentenza: “Correttamente osservano i ricorrenti come la convenzione negoziale per la quale è processo fosse priva di termine, integrando cosi la fattispecie del cd. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso famigliare e sia stato assegnato in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli, come condivisibilmente affermato da questa corte regolatrice con la sentenza 10256/1997”.

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