DANNO DA PERDITA DI CHANCE



Il diritto civile non è indifferente alla tutela di chi, a causa di un terzo individuo, subisce un danno da c.d. perdita di chance. Tale danno riguarda l’ipotesi in cui un soggetto avrebbe potuto avere dei benefici dalla verificazione di una situazione ma, a causa di un soggetto, tali benefici non sono stati raggiunti.

Es. 1) Tizio, dipendente della ditta XD, viene escluso, senza motivo, da un concorso interno all’azienda che avrebbe potuto garantirgli la promozione.

Es. 2) Tizia non può partecipare alle selezioni di un posto di lavoro perché il marito è geloso e non la lascia uscire di casa.

Tuttavia il risarcimento di detto danno non scaturisce automaticamente ma, come sempre, deve essere provato. La prova può essere nell’es. 1 una prova testimoniale dei colleghi di lavoro i quali dovrebbero dichiarare che il collega è stato escluso volontariamente dal concorso. Oppure la prova può essere fornita dal rigetto scritta alla richiesta di partecipare al concorso.

Il danno risarcibile è il lucro cessante, derivante dalla definitiva perdita, a causa del comportamento altrui, del bene ultimo avuto di mira (ad es. la promozione al lavoro). Tale danno si quantifica in base alla differenza retributiva, danno morale ecc…

Inoltre il risarcimento da lesione di chance presuppone la prova, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta e immediata (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n. 23846/2008, Cass. n. 21544/2008, Cass. n. 16877/2008, Cass. n. 21014/2007, Cass. n. 17176/2007, Cass. n. 14820/2007, Cass. n. 12243/2007, Cass. n. 10840/2007).

Per ulteriori informazioni:
Avv. Roberto Righi
Piazza Agide Fava n. 5
61121 - Pesaro
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it

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