LE PROVVIGIONI DELL'AGENZIA IMMOBILIARE DEVONO ESSERE PAGATE SOLO DAL VENDITORE ...


Una sentenza della Corte di Cassazione, Sent n.16382 del 14 luglio 2009, ha dato una nuova interpretazione dell'attività delle agenzie immobiliari.

Praticamente il rapporto intercorrente tra tali agenzie e i clienti che si rivolgono alle stesse per vendere un immobile è basato sulla normativa che regola il mandato e non sulla mediazione. La principale differenza è, quindi, che le provvigioni dovrebbero essere pagate solo dal venditore e non dall'acquirente.

Inoltre, il mediatore, nel caso in cui agisca come mandatario, assume tutti gli obblighi relativi al mandato e, qualora cagioni un danno dovrà risarcirlo.
Si impongono inoltre degli obblighi di trasparenza, correttezza ed equità, come previsti dal c.d. Codice del concumo.

Per la Suprema Corte, quindi, oltre alla mediazione ordinaria è rappresentabile anche una mediazione contrattuale riconducibile non ad una mediazione propria ma ad un contratto di mandato.

La Corte di Cassazione, poi, cogliendo l'occasione, pone l'accento sulla attuale modulistica prestampata utilizzata dalle agenzie dichiarandola errata in quanto il servizio offerto è un mandato e non una mediazione.

La differenza è la seguente:
Mandato: il professionista ha rapporti con una delle parti;
Mediazione: il professionista è totalmente indifferente rispetto ad entrambe le parti.
Nel caso delle agenzie immobiliari non può sostenersi che l'agenzia non abbia rapporti con il venditore in quanto è quest'ultimo che la contatta affinchè lavori per lui.
In caso di conferimento di incarico, tale diritto per l'agente sorgerà solo nei confronti del mandante (e quindi del venditore).

Nessun commento:

Posta un commento