TASSA SUI RIFIUTI ... prima di pagarla leggete l'articolo


Nel nostro sistema normativo una legge successiva (quindi emanata dopo)abroga una legge precedente (quindi emanata prima)con la conseguenza che la precedente non si deve più applicare.
In materia di “tassa” sui rifiuti l’attuale Legislatore ha redatto in modo non perfetto la nuova normativa c.d. mille proroghe, con conseguenza che in tutti i comuni dove si paga a tutt’oggi la T.A.R.S.U. (e non la T.I.A.) la stessa dovrebbe essere dichiarata illegittima e quindi non pagata affatto.
La tassa igiene ambientale (c.d. T.I.A.) avrebbe dovuto sostituire dal 2006 la precedente tassa sui rifiuti solidi urbani (c.d. T.A.R.S.U.) ma alcuni comuni non hanno operato la successione e ciò ha comportato la convivenza tra la T.A.R.S.U. e la T.I.A.
Dal 31.12.2009 la T.A.R.S.U., però, ha cessato di esistere in quanto non è stata prorogata e non dovrebbe, quindi, più essere applicata ma si dovrebbe applicare solamente la T.I.A. (Il comune di Pesaro se non sbaglio applica la T.I.A.).
Tuttavia la mancanza di una legge a doc rende la questione problematica per i comuni. Il Sole 24 Ore in un dettagliato articolo riportava quanto segue: “nella finanziaria e nel decreto mille proroghe manca la norma ‘ponte’ che permette ai comuni di continuare ad applicare la T.a.r.s.u., mentre per il passaggio dalla T.a.r.s.u. alla T.i.a. il decreto mille proroghe ha rinviato ancora il menzionato passaggio al 30 giugno prossimo. Si apre così un vuoto normativo pericolosissimo, che mette a rischio la legittimità di tutti gli atti di riscossione adottati nel 2010, nell’unica voce di entrata esclusa dal blocco tributario sancito con la manovra dell’estate 2008… La mancata approvazione di una nuova norma che permetta ai comuni di continuare ad applicare la T.a.r.s.u. nel 2010 non può ritenersi superata nemmeno dalla proroga al 30 giugno 2010 della possibilità di effettuare il passaggio dalla T.a.r.s.u. alla T.i.a. prevista dal nuovo codice ambientale, se nel frattempo non venisse approvato il regolamento attuativo della nuova tariffa… Va poi evidenziato che il passaggio alla T.i.a. non potrebbe comunque intervenire prima del 2011, non essendo possibile modificare in corso d’anno le modalità applicative di un’entrata tributaria. Con la conseguenza che, in ogni caso, l’applicazione della T.a.r.s.u. dovrebbe comunque proseguire per tutto il 2010.” TALE ULTIMA AFFERMAZIONE, INVECE È ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE DA ATTUARE IN QUANTO, COME GIÀ DETTO, DAL 01/01/2010 LA TARSU NON ESISTE GIÀ PIÙ.
Il decreto milleproroghe manca, dunque, di ogni riferimento da parte del Legislatore alla proroga del regime T.A.R.S.U., contenuta, invece, in modo esplicito, chiaro e trasparente nello stesso decreto relativo al 2008, che l’ha prorogata per l’anno 2009. Da ciò deriva che la stessa tassa era legittima per l’anno 2009 ma non lo è per l’anno 2010.
Di conseguenza, se, per ipotesi, i Regolamenti comunali dovessero continuare ad applicare la disciplina della T.A.R.S.U., tali provvedimenti sarebbero da considerare illegittimi, poiché non è possibile chiedere il pagamento di una tassa che non esiste più. Alla luce delle analisi su esposte, risulta evidente che tutti i comuni d’Italia che applicano attualmente la TARSU, devono necessariamente passare alla TIA a partire dall’01/01/2010.
In conclusione, TUTTI I CITTADINI NON SONO PIÙ TENUTI A PAGARE LA TARSU. SE, QUINDI, I COMUNI CONTINUANO AD APPLICARE LA TARSU, LE PROSSIME EVENTUALI CARTELLE ESATTORIALI PER IL PRELIEVO DELLA TARSU SE RIFERITE ALL’ANNO 2010 POTRANNO ESSERE IMPUGNATE ENTRO 60 GIORNI DAVANTI ALLA COMPETENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA E NON DOVRANNO ESSERE PAGATE, POICHÉ ESTERNAZIONE DELLA RISCOSSIONE DI UNA TASSA NON PIÙ DOVUTA, IN QUANTO NON PIÙ PREVISTA DALLA LEGGE.
Ed inoltre, la Corte dei Conti dovrà intervenire per condannare quei Comuni che continuano ad applicare la TARSU senza una normativa statale.

Pagamento dell’IVA sulla tassa dei rifiuti.
Vi consiglio di controllare se nelle vostre bollette relative alla tassa sui rifiuti viene inclusa anche l’IVA. Se vi è stata applicata l'Iva (nella misura del 10%) è possibile richiedere il rimborso in quanto, a seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione l’applicazione dell’iva sulla tassa rifiuti è illegittima e non deve essere aggiunta.
Questa IVA al 10% non doveva e non deve essere pagata e ora può essere recuperata attraverso il ricorso alle Commissioni tributarie.
Mediamente è possibile recuperare una somma pari a circa € 200 ma, detta somma, varia a seconda della metratura dell’immobile.
Attualmente i comuni si stanno rifiutando di rimborsare i cittadini sostenendo che non è ancora previsto il menzionato rimborso quindi, al fine di recuperare il denaro indebitamente pagato, è necessario fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi
Pesaro e Urbino
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it

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