Danno biologico e responsabilità medica. Risarcimento del danno


In Italia, ogni anno, su circa 8 milioni di ricoveri in ospedali pubblici circa 300mila pazienti, ossia una percentuale pari al 4 %, denunciano danni. Di queste denuncie il 25 % riguarda colpa professionale dei medici e le richieste di risarcimento sono circa 150mila, di cui 12mila pendenti davanti ai giudici. (nota1).
Un primo rapporto sugli sbagli in ospedale è stato realizzato dalla Commissione tecnica sul rischio clinico, istituita dal ministero della Salute. Il maggior numero di errori si commette in sala operatoria (32%), nei reparti di degenza (28%), nel dipartimento d' urgenza (22%) e in ambulatorio (18%). Le quattro specializzazioni più a rischio sono ortopedia e traumatologia (16,5%), oncologia (13%), ostetricia e ginecologia (10,8%) e chirurgia generale (10,6%) (nota2).

La responsabilità del medico è argomento spesso doloroso perché lo stesso medico è un soggetto che “lavora” sugli esseri umani e un errore può costare la salute o addirittura la vita di una persona.
La malasanità, però, oggi scaturisce oltre che da errori umani anche dalle strutture sanitarie fatiscenti e dai macchinari obsoleti che si trovano in alcuni centri di cure.

Il malato, entrando in ospedale, è come se stipulasse un contratto (come di fatto accade) con le altre parti contrattuali che sono il medico e la struttura sanitaria.

La scienza medica a tutt’oggi è progredita e alcune malattie, incurabili fino a decine di anni fa, ora non sono più pericolose. Tuttavia la ricerca è in continua evoluzione in quanto per numerose patologie non sono state scoperte cure idonee.
Da ciò deriva che se la morte del paziente, o il peggioramento permanente della salute dello stesso paziente, deriva da sintomatologie e patologie alle quali ancora la scienza medica non ha trovato rimedio non sussiste la responsabilità del medico.
Differentemente, qualora le condizioni di salute del malato peggiorino a causa di un errore del dottore o per altri motivi dovuti a negligenza o imperizia nelle cure, in questo caso la responsabilità del medico da diritto ad un risarcimento del danno.

Al malato è sufficiente allegare alla propria richiesta di risarcimento danni la documentazione medica e dimostrare che il danno è scaturito per errore umano del medico. Al contrario l’operatore sanitario, per evadere ogni responsabilità, dovrà provare di aver operato secondo i principi conosciuti della medicina e di aver ben adempiuto al contratto di cure mediche. Se il medico raggiunge tale prova non può ritenersi responsabile ma se tale prova non è raggiunta la domanda del paziente viene accolta e lo stesso (o i suoi eredi) avranno diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno si basa su due distinte responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale. Preferibilmente si dovrebbe inviare la richiesta di risarcimento entro cinque anni dal fatto, per potersi avvalere anche del titolo di responsabilità extracontrattuale ma il limite ultimo entro il quale l’azione contrattuale si prescrive è di dieci anni. Da ciò deriva che, trascorsi 10 anni dall’accaduto, non è più possibile avanzare richieste di risarcimento danni.
Sotto il profilo penale occorre ricordare che l’atto di denuncia - querela da deve essere depositato presso la Procura della Repubblica (che si trova all’interno di ogni palazzo di giustizia) entro 90 giorni dal fatto costituente reato.
Fondamentale a determinare se sussiste o meno la responsabilità del medico che aveva in cura il paziente è una perizia medico - legale redatta da un diverso medico, esperto della stessa branca medica.
Qualora questo secondo medico certifichi che c’è stato un errore umano sarà opportuno procedere con la richiesta del risarcimento del danno ma, se il secondo medico certifichi che allo stato attuale della conoscenza medica il primo medico non poteva agire diversamente, in tal caso sarà più difficile ottenere un risarcimento.

La richiesta di risarcimento danni deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata al medico e alla struttura sanitaria presso la quale il medico è dipendente. A seguito di questa comunicazione sia il medico che la struttura faranno scarico alla propria assicurazione professionale e la pratica verrà gestita dalla assicurazione.
La quantificazione del danno deve essere determinata attraverso l’ausilio di un medico legale.

Per ulteriori informazioni, contattare i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi
Tel.: 347.4445105
e.mail: studiolegalerighi@alice.it

Fonte nota 1: http://italiasalute.leonardo.it/News.asp?ID=7426

Fonte nota 2: http://www.disinformazione.it/malasanita2.htm

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