Overbooking e risarcimento del danno


L’overbooking è un termine anglofono mediante il quale si raffigura l’ipotesi in cui vengono vendute più prenotazioni di posti aerei rispetto ai posti reali (es. aereo con 100 poltrone e la compagnia vende 110 biglietti).
Alcune compagnie aeree hanno effettuato degli studi statistici e hanno riscontrato che una percentuale di passeggeri non si presenta all’imbarco. Tali statistiche, però, non hanno quasi mai ragione e quando si presentano tutti i viaggiatori, qualcuno di essi deve restare a terra.

Consiglio è quello di arrivare presto all’aeroporto in quanto una volta ricevuta la carta di imbarco la partenza è garantita.

A do ogni modo, in caso di overbooking il passeggero rimasto a terra dovrà subito reclamare il torto subito, perché chi fa valere i suoi diritti quando sono scaduti i termini per il check-in, rischia di perdere la possibilità di essere risarcito.

L’Unione Europea, al fine di arginare tale fenomeno, ha emanato il regolamento 295/91mediante il quale si forniscono garanzie ai passeggeri rimasti a terra con regolare prenotazione.
I passeggeri che non sono potuti salire hanno diritto:
- alla riprenotazione sul primo volo disponibile;
- ad una telefonata o alla spedizione gratuite di un fax;
- all’assistenza necessaria in attesa del nuovo volo compresi pasti e servizi alberghieri.
Tutto a spese della compagnia aerea.
Se l’overbooking avviene in un aeroporto comunitario, il passeggero deve essere risarcito in denaro con varie modalità a seconda dei conseguenti ritardi. Tale somma può essere versata in contanti oppure, come spesso accade, con un buono-viaggio valido per l’acquisto di un altro biglietto (tale ultima prassi, può essere proposta dalla compagnia,ma non imposta). Qualora si accetta di viaggiare in una classe inferiore a quella prenotata, si matura il diritto al rimborso della differenza di prezzo pagata. Se l’overbooking manda all’aria l’intera vacanza, perché il volo era parte di un pacchetto tutto compreso, la compagnia aerea deve compilare una dichiarazione in cui attesta che il viaggiatore è stato costretto a rinunciare al viaggio a causa dell’overbooking aereo. La dichiarazione permette di ottenere la restituzione della somma pagata per l’intero viaggio da parte del tour operator, che si rivarrà sulla compagnia aerea.
Il passeggero che a causa dell’overbooking sopporta ulteriori danni potrà avanzare una richiesta entro un anno dal mancato imbarco.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti:
Tel.: 347.4445105
studiolegalerighi@alice.it

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