REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI


Il codice civile (art. 1118 c.c.) asserisce che ogni condomino ha un diritto sulle cose comuni e tale diritto e’ proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
A tale diritto conseguono anche dei relativi oneri, come i costi necessari per la gestione dei beni comuni.
Ogni condominio deve redigere un proprio “codice” e in tale regolamento condominiale si deve precisare quale sia il valore di ciascun piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini e tale proprietà esclusiva viene espressa in millesimi e redatta in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
La funzione delle tabelle millesimali è quella di stabilire, in rapporto al complesso delle cose comuni, quale sia la porzione immobiliare di ciascun condomino. Le spese condominiali saranno ripartite proporzionalmente alla tabella millesimale.
Una recente sentenza si è occupata della materia in esame ed ha messo ordine circa la revisione delle tabelle millesimali (Cassazione n. 3001 del 10 febbraio 2010).

Modifica delle tabelle millesimali

A seguito della approvazione della tabella, può accadere che per varie motivazioni la stessa tabella debba essere modificata. Ad esempio la tabella può essere revisionata, purché vi sia l’accordo di tutti i condomini o un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, quando risulta che la stessa tabella è conseguenza di un errore (deve trattarsi di un errore di calcolo) o ad esempio quando mutino le condizioni di una parte dell’immobile, per varie cause. In tal modo, infatti, verrà notevolmente alterato il rapporto tra la porzione originaria dei millesimi.
La naturale conseguenza sarà che anche i costi di gestione della cosa comune si modificheranno e si dovranno adattare alla nuova tabella.

Per ulteriori informazioni contattate i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi - Pesaro
Tel.: 347.4445105 - e.mail: studiolegalerighi@alice.it

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