Bond Argentini


A seguito del crollo finanziario dell’Argentina molte persone si sono ritrovate ad aver perso tutti i loro risparmi o buona parte di essi.
I c.d. bond argentini altro non sono che obbligazioni chiamate in altro modo probabilmente per confondere il risparmiatore.
Ad ogni modo, a tutt’oggi, è possibile provare a recuperare i soldi persi.
La banca presso la quale sono stati comperati i bond argentini all’epoca della sottoscrizione del contratto di acquisto avrebbe dovuto far compilare una scheda informativa al cliente e, in seguito, consigliare il proprio cliente il giusto investimento. Nella scheda andavano indicati 3 elementi relativi a:
1. grado di istruzione personale;
2. investitore professionale o saltuario;
3. grado di rischio dell’investimento accordato (ossia se l’investitore aveva autorizzato la banca a procedere con investimenti rischiosi, infatti se non si verificano problemi più si rischia e più si guadagna).
Condizioni per ottenere il rimborso dei soldi persi sono:
- non aver compilato la scheda personale (prospetto informativo) e quindi non aver reso edotta la banca delle proprie conoscenze di investitore;
- aver compilato la scheda informativa ma avendo indicato di non essere investitore professionale e di non voler rischiare investendo in obbligazioni non sicure.
Senza informazioni idonee circa i rischi a cui potrebbe andar incontro il cliente, per investimenti in titoli di natura speculativa, la banca ha l’obbligo del risarcimento del danno, in quanto la vendita non è trasparente, ossia non conforme alle richieste dell’investitore. La banca mediante la quale sono stati acquistati i bond può essere tenuta alla restituzione del denaro perso in quanto non dava seguito alle richieste del proprio cliente ma procedeva con investimenti non concordati con lo stesso cliente.
Il Tribunale di Piacenza, sentenza 546/09, ha condannato una banca al risarcimento di 22.000 € in favore di una cliente la quale aveva effettuato un investimento di titoli di stato argentini.
Lo stesso Tribunale, inoltre, ha respinto la richiesta avanzata dalla banca di restituzione delle cedole di interessi percepiti dalla stessa cliente prima del crollo dello stato argentino.
Il Tribunale ha asserito che “l’intermediario finanziario è tenuto, nello svolgimento della sua attività, a garantire una conoscenza effettiva del prodotto venduto misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente,verificando,ai sensi della previsione di cui all’art. 29 Reg. Consob (espressione del principio della suitability rule), che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ,ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla sua situazione patrimoniale (Tribunale Bologna, 22 maggio 2007; Tribunale Firenze, 18 febbraio 2005).
Con riguardo,quindi,alle modalità attraverso le quali il dovere di informazione sancito dalle disposizioni richiamate si estrinseca si rileva che la stessa normativa richiamata indica quali ne siano le componenti essenziali,costituite dalla sottoscrizione da parte dell’investitore del contratto relativo alle prestazioni del servizio di investimenti e dei servizi accessori (art. 23 TUF e 30 Reg. 11522 del 1998 ) ,dalla consegna al medesimo del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, nonché, limitatamente ad ipotesi particolari,mediante consegna del prospetto informativo di cui all’art 94 TUF”.

Per eventuali informazioni contattare i seguenti recapiti
Tel.: 347.4445105
e.mail: studiolegalerighi@alice.it

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