Licenziamento della lavoratrice madre durante il periodo protetto


La materia in esame è disciplinata dal decreto legislativo 151/01
La neo mamma non può essere licenziata dal momento in cui comunica il proprio stato di gravidanza fino al compimento di un anno del bambino. Tale diritto è previsto sia per i genitori naturali sia per i genitori adottivi.
Tale divieto opera ad ampio spettro ma, dalla normativa, sono esclusi i licenziamenti dovuti a:
- colpa grave della dipendente/mamma;
- cessazione dell’attività dell’impresa e/o altra attività commerciale;
- scadenza del contratto a termine;
Il divieto di licenziamento, se non rispettato dal datore di lavoro, comporta il
pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate fino al compimento dell’anno del figlio.
Il licenziamento della lavoratrice, quindi, è illegittimo è da diritto al risarcimento del danno.
Importante individuare in che momento il licenziamento viene posto in essere:
a) se il licenziamento è successivo all’esibizione della documentazione comprovante lo stato di maternità, alla lavoratrice spetteranno tutte le retribuzioni perdute (ossia dal giorno del licenziamento fino al compimento di un anno d'età del figlio);
b) se, invece, il licenziamento opera prima dell’esibizione della certificazione medica, non spettano alla lavoratrice le mensilità relative al periodo intercorso tra la data di cessazione del rapporto e la consegna della certificazione (es. se la dipendente informa verbalmente il datore di essere in attesa di un figlio a Febbraio, il datore in seguito la licenzia ma la donna presenta la certificazione solamente ad Aprile, non le saranno dovute le mensilità di Febbraio e Marzo).


Per ulteriori chiarimenti contattare i seguenti recapiti:
Avv. Roberto Righi - Pesaro e Urbino
Tel.: 347.4445105 - e.mail: studiolegalerighi@alice.it

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